LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 giugno 1967, n. 10

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/06/1967
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
Dopo il secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, è aggiunto il seguente:
<< Il contributo previsto dal precedente comma può essere concesso nella misura massima del 40 per cento anche a favore delle cooperative regolarmente iscritte nel registro di cui al DCPS 14 dicembre 1947, n. 1577, od in altro registro che dovesse essere istituito dalla Regione in forza del Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 808, sempreché tali cooperative, in base al loro statuto, siano autorizzate ad assicurare i prodotti degli associati. >>

Art. 2
 
Dopo il secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, è inserito il seguente:
<< Per il ripristino di strade interpoderali il contributo non può essere superiore all' 87,50 per cento. >>

Art. 3
 
Dopo il secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, è inserito il seguente:
<< Alle operazioni di cui sopra si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi statali in materia di credito agrario. >>

Art. 4
 
Il primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, è sostituito dal seguente:
<< Le domande per la concessione delle agevolazioni e dei contributi previsti dalla presente legge debbono essere presentate, entro il termine di giorni 90 dalla pubblicazione del decreto indicato nel precedente articolo 9, all' Assessorato regionale competente in materia. >>

Art. 5
 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.