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Indice:
L.R. n. 8/1967
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Leggi regionali
Legge regionale
5 giugno 1967
, n.
8
Modificazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 06/06/1967, N. 016
Data di entrata in vigore:
06/06/1967
Materia:
120.03
-
Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
L' indennità di presenza, di cui all' articolo 19, secondo comma, dello Statuto regionale, - dalla data di entrata in vigore della legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078 e per tutti gli effetti da questa previsti -, si intende sostitutiva dell' indennità di carica, di cui all' articolo 3, primo comma, n. 1, della stessa legge.
Art. 2
( ABROGATO )
(1)
(2)
(3)
(4)
Note:
1
Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 54/1973 con effetto dal 7 luglio 1973.
2
Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 5/1978 con effetto dal 1° ottobre 1977.
3
Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 49/1979 con effetto dal 1° gennaio 1979.
4
Articolo abrogato implicitamente da art. 1, primo comma, L. R. 21/1981
Art. 3
La spesa per l' attuazione della presente legge e gli oneri derivanti dall' applicazione della legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078 faranno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi successivi. Detto capitolo 1 assume la seguente nuova denominazione: << Indennità di carica al Presidente del Consiglio regionale e indennità di presenza e rimborso spese ai Consiglieri, ai sensi degli articoli 1 e 2
legge regionale 9 settembre 1964, n. 2
e successive modificazioni ed articolo 10, lettera b, Regolamento interno del Consiglio; nonché oneri derivanti dall' applicazione della legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078. (Spesa obbligatoria) >>. La stessa modificazione di denominazione viene apportata anche nell' elenco n. 2, allegato al bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative