LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1966, n. 8

Provvedimenti a favore della bachicoltura regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/06/1966
Materia:
210.04 - Zootecnia

Art. 1
 
Al fine di sostenere e favorire l' allevamento del baco da seta, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni fittavoli, fittavoli misti, titolari di azienda a conduzione diretta, singoli, associati e cooperative agricole che allevino bachi ed operino nel territorio della Regione.
Art. 2
 
Ai bachicoltori verrà concesso un contributo annuo di lire 2.800 (duemilaottocento) per telaino.
Art. 3
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 60 per cento delle spese, alle cooperative legalmente costituite che organizzino e conducano allevamenti collettivi.
Le spese ammesse a contributo si devono riferire alle attrezzature, al fitto di locali, alle opere di adattamento per l' allevamento collettivo.
Il contributo è cumulabile con il prestito agrario previsto dalle leggi regionali e statali.
Art. 4
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ad agricoltori che eseguano impianti razionali e specializzati di gelseti, anche ad integrazione di eventuali provvidenze previste da leggi statali, rivolte alle stesse necessità.
Le spese ammesse a contributo si riferiscono all' acquisto delle piante.
I contributi di cui al presente articolo non possono eccedere i seguenti limiti: fino all' 80 per cento per le aziende di coltivatori diretti singoli od associati e piccole aziende; fino al 60 per cento per le medie aziende; fino al 40 per cento per le grandi aziende che procedano ad impianti razionali e specializzati di gelseti.
Tali contributi verranno concessi con priorità alle aziende di coltivatori diretti singoli o associati.
Per le qualifiche di coltivatore diretto, e di piccola, media e grande azienda, valgono i criteri stabiliti dall' articolo 48 della legge nazionale 2 giugno 1961, n. 454.
Art. 5
 
Per ottenere il contributo di cui all' articolo 2 ogni bachicoltore presenterà, entro il 30 giugno di ogni anno, domanda all' Assessorato dell' agricoltura regionale, per il tramite degli Ispettorati dell' agricoltura competenti per territorio, precisando il numero dei telaini prenotati ed allevati nell' anno 1966.
Ove si tratti di bachicoltori conferenti ad essicatoi, con sede nel territorio regionale la domanda potrà essere presentata cumulativamente dagli essicatoi medesimi.
Gli Ispettorati dell' agricoltura certificheranno, per ogni domanda, il numero dei telaini prenotati ed allevati nel 1966.
Art. 6
 
Per ottenere i contributi di cui agli articoli 3 e 4 gli interessati dovranno presentare domanda, entro il 30 giugno, all' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, per il tramite dell' Ispettorato dell' agricoltura competente per territorio, corredata, a seconda dei casi, dal preventivo di spesa, dal contratto di fitto dei locali, dal progetto per le opere di adattamento.
Art. 7
 
I contributi di cui alla presente legge sono determinati e concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana.
L' erogazione dei contributi di cui all' articolo 2 ha luogo in base alle certificazioni previste nell' ultimo comma dell' articolo 5.
L' erogazione dei contributi di cui all' articolo 3 ha luogo in base al consuntivo delle spese, previo giudizio di ammissibilità delle stesse da parte degli Ispettorati dell' agricoltura, e, rispettivamente, in base agli importi risultanti dai contratti di affitto ed agli accertamenti che gli stessi Ispettorati eseguiranno sull' avvenuta esecuzione delle opere di adattamento.
L' erogazione dei contributi di cui all' articolo 4 ha luogo, previo accertamento da parte degli Ispettorati dell' agricoltura, dell' avvenuto acquisto delle piante e della messa a dimora delle medesime, nonché previo giudizio di congruità da parte degli stessi Ispettorati sull' ammontare del prezzo indicato.
Art. 8
 
Per gli scopi di cui all' articolo 2 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1968. L' onere di lire 60 milioni relativo all' esercizio finanziario 1966 fa carico al capitolo 652 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, che presenta sufficiente disponibilità.
Per gli scopi di cui all' articolo 3 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1968. L' onere di lire 10 milioni relativo all' esercizio finanziario 1966 fa carico al capitolo 659 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, che presenta sufficiente disponibilità.
Per gli scopi di cui all' articolo 4 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 6 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1968. L' onere di lire 6 milioni relativo all' esercizio finanziario 1966 fa carico al capitolo 652 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, che presenta sufficiente disponibilità.
La spesa indicata nei precedenti commi per gli esercizi 1967 e 1968 farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.