LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 aprile 1966, n. 4

Modificazioni alla Legge regionale 31 agosto 1964, numero 1.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/04/1966
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 1
 
Gli articoli 1, 5 e 6 della Legge regionale 31 agosto 1964, n. 1 sono sostituiti dai seguenti:
<< Art. 1
 
La Giunta Regionale è composta dal Presidente, da nove Assessori effettivi e da tre Assessori supplenti.
Art. 5
 
Gli Assessorati regionali sono i seguenti:
- Assessorato regionale dell' Agricoltura, delle Foreste e dell' Economia Montana;
- Assessorato regionale degli Enti Locali;
- Assessorato regionale delle Finanze;
- Assessorato regionale dell' Igiene e della Sanità;
- Assessorato regionale dell' Industria e del Commercio;
- Assessorato regionale dell' Istruzione e delle Attività Culturali;
- Assessorato regionale dei Lavori Pubblici;
- Assessorato regionale del Lavoro, dell' Assistenza sociale e dell' Artigianato;
- Assessorato regionale dei Trasporti e del Turismo.

Art. 6
 
La Presidenza della Giunta Regionale è competente a trattare gli affari relativi alle seguenti materie:
1) Indirizzo generale dell' attività dell' Amministrazione regionale e coordinamento dell' attività degli Assessorati;
2) Affari generali;
3) Questioni concernenti l' osservanza dell' art. 3 dello Statuto per quanto di competenza dell' Amministrazione regionale;
4) Ordinamento degli uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
5) Studi, documentazione e statistica;
6) Programmazione, istituzione ed ordinamento di Enti di carattere locale e regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
7) Urbanistica;
8) Ufficio Legislativo e Legale;
9) Disciplina del referendum;
10) Istituzioni ricreative e sportive;
11) Problemi di carattere generale riguardanti la gioventù nei vari settori di competenza dell' Amministrazione regionale;
12) Impianto e tenuta dei libri fondiari;
13) Ogni altra materia non attribuita alla competenza degli Assessorati regionali. >>


Art. 2
 
Dopo l' art. 7 della Legge regionale 31 agosto 1964, n. 1 è inserito il seguente:
<< Art. 7 bis
 
L' Assessorato degli Enti Locali è competente a trattare gli affari relativi alle seguenti materie:
1) Ordinamento e circoscrizione dei Comuni;
2) Controllo sugli atti degli Enti Locali;
3) Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;
4) Polizia locale, urbana e rurale;
5) Servizi elettorali.

Gli uffici dell' Amministrazione regionale, che curano la trattazione delle materie di cui al precedente comma, saranno posti alle dipendenze dell' Assessorato degli Enti Locali. >>.

Art. 3
 
Nell' art. 14 n. 4 della Legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, dopo le parole << servizi pubblici >> sono inserite le seguenti: << di trasporto >>.
Art. 4
 
Sono abrogate tutte le disposizioni di Leggi regionali in contrasto con le norme della presente legge.
Art. 5
 
Il maggior onere di lire 6 milioni derivante dall' applicazione del precedente art. 1, previsto a carico del corrente esercizio finanziario, farà carico al capitolo 11 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966.
A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 6 milioni dal capitolo 23 dello stesso stato di previsione della spesa.
Art. 6
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli -Venezia Giulia.