LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 settembre 1966, n. 27

Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/10/1966
Materia:
440.08 - Speleologia

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 10, comma 45, L. R. 24/2009
Art. 1

( ABROGATO )

(6)
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 31/1970
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 7/1975
3Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 42/1976
4Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, L. R. 55/1980
5Integrata la disciplina del primo comma da art. 14, primo comma, L. R. 52/1982
6Articolo abrogato da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 15/2016
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Sostituito il secondo comma con 3 commi da art. 3, primo comma, L. R. 31/1970
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975
3Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975
4Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975
5Articolo sostituito da art. 3, primo comma, L. R. 7/1975
6Articolo sostituito da art. 3, primo comma, L. R. 42/1976
7Articolo abrogato da art. 4, primo comma, L. R. 55/1980
Art. 3
 
2. Con apposito regolamento sono disciplinati l'impianto e la tenuta del Catasto regionale delle grotte. Al fine di garantire la massima efficienza del servizio del Catasto, questo è affidato alla federazione speleologica regionale maggiormente rappresentativa sul territorio alle condizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 5, comma 121, L. R. 1/2007
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 23, comma 1, L. R. 15/2016
3Primo comma abrogato da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 15/2016
4Comma 2 abrogato da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 15/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento regionale di cui all'art. 15 della medesima L.R. 15/2016.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 15/2016