LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 settembre 1966, n. 27

Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/10/1966
Materia:
440.08 - Speleologia

Art. 1
 
Ad integrazione della tutela esercitata dallo Stato, a norma dell' articolo 9 della Costituzione e delle vigenti leggi statali sulla protezione delle bellezze naturali, l' Amministrazione regionale è autorizzata:
a) ad emanare, nel quadro della disciplina normativa, di cui alla legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, e con il rispetto delle attribuzioni dell' autorità militare, i provvedimenti conservativi urgenti, diretti ad evitare la distruzione, l' ostruzione, il danneggiamento, il deterioramento ed il deturpamento delle cavità naturali della regione;
b) ad incoraggiare ricerche scientifiche e studi sui fenomeni carsici, anche mediante concessione di premi, sovvenzioni e sussidi e mediante finanziamento di pubblicazioni;
c) a favorire, anche mediante contributi, la organizzazione di congressi, convegni, corsi di studio, conferenze ed ogni altra manifestazione ed iniziativa che abbia come fine la diffusione, il progresso e la sicurezza delle attività speleologiche.

Art. 2
 
I provvedimenti, di cui alla lettera a) dell' articolo precedente, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall' Assessore all' istruzione e alle attività culturali e debbono, entro dieci giorni, essere comunicati, per la ratifica, al Ministero della pubblica istruzione. In caso di mancata comunicazione nel termine anzidetto o di mancata ratifica entro sessanta giorni dalla comunicazione, tali provvedimenti si intendono decaduti.
Le iniziative e gli interventi, di cui alle lettere b) e c) dell' articolo precedente, sono adottati su proposta dell' Assessore all' istruzione e alle attività culturali, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
Art. 3
 
È istituito il catasto regionale delle grotte, in cui saranno elencate tutte le grotte della regione Friuli - Venezia Giulia, con la descrizione di ciascuna di esse e con la indicazione dei relativi dati topografici e metrici, dei rilievi speleologici e geologici eseguiti e di ogni altra notizia utile.
Con apposito regolamento saranno disciplinati l' impianto e la tenuta del catasto regionale delle grotte. Il relativo servizio potrà essere affidato a sezione del CAI specializzata in ricerche speleologiche alle condizioni che saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4
 
Per l' attuazione della presente legge sono autorizzate, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1969, le seguenti spese per l' importo massimo di:
a) lire 6 milioni per le iniziative e gli interventi di cui all' articolo 1;
b) lire 4 milioni per l' iniziativa di cui all' articolo 3.

Nello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1966 sono istituiti i seguenti capitoli:
- 485 con la denominazione: << Sovvenzioni, premi, sussidi e finanziamento di pubblicazioni per incoraggiare ricerche scientifiche e studi sui fenomeni carsici nonché contributi diretti a favorire l' organizzazione di congressi, convegni, corsi di studio, conferenze ed ogni altra manifestazione ed iniziativa che abbia come fine la diffusione, il progresso e la sicurezza delle attività speleologiche >> e con lo stanziamento di lire 6 milioni;
- 470 con la denominazione: << Spese per l' istituzione del catasto regionale delle grotte >> e con lo stanziamento di lire 4 milioni.

A favore di detti capitoli si provvede mediante storno dell' importo complessivo di lire 10 milioni dal capitolo 79 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1966.
L' onere di cui al primo comma del presente articolo, relativo all' esercizio finanziario 1966, fa carico, per lire 6 milioni di cui alla lettera a), al precitato capitolo 485 e per lire 4 milioni di cui alla lettera b), al summenzionato capitolo 470.
L' onere relativo agli esercizi finanziari 1967, 1968 e 1969 graverà sui corrispondenti capitoli dei bilanci medesimi.