Ad integrazione della tutela esercitata dallo Stato, a norma dell'
articolo 9 della Costituzione e delle vigenti leggi statali sulla protezione delle bellezze naturali, l' Amministrazione regionale è autorizzata:
a) ad emanare, nel quadro della disciplina normativa, di cui alla legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, e con il rispetto delle attribuzioni dell' autorità militare, i provvedimenti conservativi urgenti, diretti ad evitare la distruzione, l' ostruzione, il danneggiamento, il deterioramento ed il deturpamento delle cavità naturali della regione;
b) ad incoraggiare ricerche scientifiche e studi sui fenomeni carsici, anche mediante concessione di premi, sovvenzioni e sussidi e mediante finanziamento di pubblicazioni;
c) a favorire, anche mediante contributi, la organizzazione di congressi, convegni, corsi di studio, conferenze ed ogni altra manifestazione ed iniziativa che abbia come fine la diffusione, il progresso e la sicurezza delle attività speleologiche.