Art.   1
        
       
        
        
        L' Amministrazione regionale è autorizzata  a  concedere ad  Enti,  pubblici  o  privati,  ed  a  privati   operatori contributi, per un periodo non superiore ad anni  20,  sugli interessi dei mutui contratti con Istituti di credito per la costruzione,  nel  territorio  regionale,  ovvero   per   la ricostruzione,   la   trasformazione,     l' ampliamento   e l' ammodernamento:
a) di   immobili   destinati   ad   esercizi    alberghieri,    preferibilmente   di   quelli   destinati   ad   esercizi    classificati o classificabili, ai sensi del regio decreto    legge   18   gennaio   1937,   n.   975,   e   successive    modificazioni, in categorie non superiori alla seconda;
b) di  complessi   ricettivi   complementari   a   carattere    turistico - sociale, di cui alla legge 21 marzo 1958,  n.    326.
 
        
        
        I contributi,  di  cui  al  precedente  comma,  non  sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere dalla Regione.
       
      
      
      
        Art.   2
        
       
        
        
        La misura  del  contributo  non  potrà  superare  quella necessaria e sufficiente per ridurre al 4 per  cento  ovvero al 3 per cento - qualora trattisi di iniziative da  attuarsi in territori considerati montani in base alla legge  statale 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni - l' onere annuale, per interessi e spese,  a  carico  del  mutuatario. Essa dovrà comunque essere contenuta entro il limite del  5 per cento dell' importo  del  mutuo  nella  sua  consistenza annuale secondo il piano di ammortamento.
       
      
      
      
        Art.   3
        
       
        
        
        Le domande  per  la  concessione  dei  contributi  devono essere presentate   all' Assessorato  dei  trasporti  e  del turismo, corredate:
a) da copia del contratto preliminare o definitivo di mutuo;
b) dal progetto di massima e  dalla  relazione  illustrativa    dell' opera;
c) dal preventivo di spesa;
d) dal piano di finanziamento.
 
        
        
        Sulle domande, di cui al presente articolo, sarà sentito il parere dell' Ente provinciale per il  turismo  competente per territorio.
       
      
      
      
        Art.   4
        
       
        
        
        I contributi sono concessi  con  decreto  del  Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell' Assessore ai trasporti e al turismo, previa  deliberazione  della  Giunta stessa.
        
        
        Le  modalità  di  erogazione  dei   contributi   saranno stabilite mediante apposite convenzioni  da  stipularsi  con gli Istituti di credito mutuanti.
       
      
      
      
        Art.   5
        
       
        
        
        Gli  immobili,  per  i  quali  siano  stati  concessi   i contributi previsti dalla presente legge, sono vincolati per anni  20  alla  destinazione   indicata   nel   decreto   di concessione. Il vincolo è trascritto a  cura  e  spesa  del beneficiario nei libri tavolari o nei registri immobiliari.
        
        
        Il Presidente della Giunta regionale o, per  sua  delega, l' Assessore  ai  trasporti  e  al  turismo,   su   conforme deliberazione della Giunta regionale,  può  autorizzare  la cancellazione  del  vincolo,   quando   sia   accertata   la sopravvenuta  impossibilità   o   non   convenienza   della destinazione.
       
      
      
      
        Art.   6
        
       
        
        
        Per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 1 della  presente  legge  è  autorizzato,   nell' esercizio finanziario 1966, il limite d' impegno di lire 250 milioni.
        
        
        Le annualità relative saranno iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio della Regione in  misura di lire 250 milioni per ciascuno degli  esercizi  finanziari dal 1966 al 1985.
        
        
        Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966 è istituito  il capitolo 750 con la denominazione:  <<   Contributi  a  Enti, pubblici o privati, ed a privati operatori  sugli  interessi dei  mutui  contratti  per  la  costruzione,  ricostruzione, trasformazione, ampliamento  e  ammodernamento  di  immobili destinati ad esercizi alberghieri e di  complessi  ricettivi complementari a carattere turistico - sociale  >>  e  con  lo stanziamento   di   lire   250   milioni,   da    prelevarsi dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio  regionale  per l' esercizio finanziario 1966 (rubrica n. 9 dell' allegato 5 del bilancio medesimo).
        
        
        L' onere di lire 250 milioni per l' esercizio finanziario 1966  fa  carico  al  sopracitato  capitolo  750,  e  quello relativo agli esercizi dal 1967  al  1985  farà  carico  ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.
       
      
      
      
        Art.   7
        
       
        
        
        La presente legge entra in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione  Friuli -Venezia Giulia.