LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 agosto 1966, n. 24

Contributi sugli interessi dei mutui contratti per l' incremento dell' industria alberghiera.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1966
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad Enti, pubblici o privati, ed a privati operatori contributi, per un periodo non superiore ad anni 20, sugli interessi dei mutui contratti con Istituti di credito per la costruzione, nel territorio regionale, ovvero per la ricostruzione, la trasformazione, l' ampliamento e l' ammodernamento:
a) di immobili destinati ad esercizi alberghieri, preferibilmente di quelli destinati ad esercizi classificati o classificabili, ai sensi del regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 975, e successive modificazioni, in categorie non superiori alla seconda;
b) di complessi ricettivi complementari a carattere turistico - sociale, di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326.

I contributi, di cui al precedente comma, non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere dalla Regione.
Art. 2
 
La misura del contributo non potrà superare quella necessaria e sufficiente per ridurre al 4 per cento ovvero al 3 per cento - qualora trattisi di iniziative da attuarsi in territori considerati montani in base alla legge statale 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni - l' onere annuale, per interessi e spese, a carico del mutuatario. Essa dovrà comunque essere contenuta entro il limite del 5 per cento dell' importo del mutuo nella sua consistenza annuale secondo il piano di ammortamento.
Art. 3
 
Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate all' Assessorato dei trasporti e del turismo, corredate:
a) da copia del contratto preliminare o definitivo di mutuo;
b) dal progetto di massima e dalla relazione illustrativa dell' opera;
c) dal preventivo di spesa;
d) dal piano di finanziamento.

Sulle domande, di cui al presente articolo, sarà sentito il parere dell' Ente provinciale per il turismo competente per territorio.
Art. 4
 
I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell' Assessore ai trasporti e al turismo, previa deliberazione della Giunta stessa.
Le modalità di erogazione dei contributi saranno stabilite mediante apposite convenzioni da stipularsi con gli Istituti di credito mutuanti.
Art. 5
 
Gli immobili, per i quali siano stati concessi i contributi previsti dalla presente legge, sono vincolati per anni 20 alla destinazione indicata nel decreto di concessione. Il vincolo è trascritto a cura e spesa del beneficiario nei libri tavolari o nei registri immobiliari.
Il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l' Assessore ai trasporti e al turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale, può autorizzare la cancellazione del vincolo, quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione.
Art. 6
 
Per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 1 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1966, il limite d' impegno di lire 250 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966 è istituito il capitolo 750 con la denominazione: << Contributi a Enti, pubblici o privati, ed a privati operatori sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e ammodernamento di immobili destinati ad esercizi alberghieri e di complessi ricettivi complementari a carattere turistico - sociale >> e con lo stanziamento di lire 250 milioni, da prelevarsi dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966 (rubrica n. 9 dell' allegato 5 del bilancio medesimo).
L' onere di lire 250 milioni per l' esercizio finanziario 1966 fa carico al sopracitato capitolo 750, e quello relativo agli esercizi dal 1967 al 1985 farà carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.
Art. 7
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli -Venezia Giulia.