Art. 1
È autorizzata, a favore di Istituti e Scuole professionali, comprese le scuole per infermieri ed assistenti sanitari, la concessione di contributi in conto capitale, fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per l' acquisto di attrezzature ed arredi.
È altresì autorizzato il concorso nelle spese di gestione di detti Istituti e Scuole con contributi straordinari non superiori al 50 per cento dell' ammontare complessivo delle spese risultanti dal conto consuntivo dell' esercizio precedente.
Art. 2
Per la concessione dei contributi previsti dall' articolo precedente sono delegati:
a) nell' ambito del territorio di rispettiva competenza, salvo quanto stabilito alla successiva lettera b), le Province di Gorizia, Trieste e Udine;
b) nell' ambito del territorio assegnato al Circondario di Pordenone, il Consorzio generale dei Comuni del Circondario di Pordenone, dalla data in cui esso sarà costituito.
Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' istruzione e alle attività culturali, i fondi disponibili vengono annualmente ripartiti fra le Amministrazioni indicate nel precedente comma, in relazione alle effettive esigenze. Il versamento della quota a ciascuna assegnata viene disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 3
Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alle amministrazioni indicate nell' articolo precedente. Esse debbono essere corredate da relazioni illustrative ed, a seconda dell' oggetto della richiesta, dai preventivi di spesa o dai conti consuntivi dell' esercizio precedente.
Art. 4
Nell' esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, le amministrazioni delegate debbono attenersi alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale, nel quadro di un organico programma di intervento.
Salvo quanto disposto dall'
articolo 34 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, può sempre annullare per vizi di legittimità o revocare per vizi di merito, i provvedimenti che saranno adottati nell' esercizio delle funzioni di cui al primo comma.
La Giunta regionale può sostituirsi in caso di carenza alle amministrazioni delegate.
Art. 5
Per la concessione dei contributi e concorsi previsti dall' articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni, per l' esercizio finanziario 1966, e la spesa di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1970.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966 è istituito il capitolo 196 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore di Istituti e Scuole professionali per l' acquisto di attrezzature ed arredi e per concorso nelle spese di gestione di detti Istituti e Scuole >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni.
A favore di detto capitolo si provvede mediante storno, ai sensi dell'
articolo 12 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 9, della disponibilità di lire 100 milioni accertata sul capitolo 22610511 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1965.
La spesa di lire 100 milioni, relativa all' esercizio finanziario 1966, fa carico al sopracitato capitolo 196.
All' onere previsto dal primo comma del presente articolo per gli esercizi finanziari dal 1967 al 1970, che farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, si provvederà con l' incremento previsto nel gettito della quota erariale dell' imposta generale sull' entrata assegnata alla Regione ai sensi dell' articolo 49 dello Statuto regionale.