LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1966, n. 12

Opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/07/1966
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale, entro i limiti della propria competenza, fissati dal Titolo IV del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, è autorizzata ad eseguire opere atte a prevenire calamità naturali, nonché a provvedere, in occasione di dette calamità, alle opere di soccorso, urgenti ed inderogabili, quali puntellamenti, demolizioni, sgomberi ed altre opere a tutela della pubblica incolumità, ripristino provvisorio del collegamento stradale, ripristino di acquedotti e di altre opere igieniche, limitatamente ai lavori indispensabili a salvaguardia dell' igiene pubblica, e costruzione di ricoveri per persone non abbienti rimaste senza tetto.
Art. 2
 
Le Amministrazioni comunali, indipendentemente dagli interventi di loro competenza secondo le vigenti disposizioni, provvedono ad accertare tempestivamente le situazioni di pericolo pubblico, determinate da cause naturali. Tali situazioni, nonché le calamità naturali in atto, debbono essere segnalate, col mezzo più rapido, a cura del Sindaco, all' Amministrazione regionale con l' indicazione degli eventuali provvedimenti adottati.
Art. 3
 
Le opere di prevenzione, di cui all' articolo 1, quando sovrasti un pericolo imminente per la pubblica incolumità, nonché le opere di soccorso, previste nello stesso articolo, sono direttamente disposte e gestite dall' Assessore regionale ai lavori pubblici, che ne dà immediata comunicazione alla Giunta regionale per la deliberazione di ratifica.
Qualora i provvedimenti adottati dall' Assessore ai sensi del precedente comma non siano ratificati dalla Giunta regionale, saranno applicate le disposizioni dell' articolo 72 del Regolamento approvato con RD 25 maggio 1895, n. 350.
Art. 4
 
Le opere di prevenzione, di cui all' art. 1, fuori della ipotesi indicata nell' articolo precedente, sono disposte e gestite, previa deliberazione della Giunta regionale, dall' Assessore ai lavori pubblici, che ne approva il progetto.
L' approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell' opera e di urgenza e indifferibilità dei lavori.
Art. 5
 
Per l' attuazione delle opere previste dagli articoli precedenti, è data facoltà all' Assessore ai lavori pubblici di avvalersi degli Uffici degli Enti locali e consorziali.
Art. 6
 
Nulla è innovato circa gli obblighi del Sindaco ai sensi dell' articolo 153 del Testo Unico approvato con RD 4 febbraio 1915, n. 148.
Art. 7
 
Per gli scopi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' esercizio finanziario 1966 e la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1975.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1966 è istituito il capitolo 707 con la denominazione: << Spese per l' esecuzione di opere atte a prevenire calamità naturali, nonché di opere di soccorso, urgenti ed inderogabili, a seguito di dette calamità >> e con lo stanziamento di lire 600 milioni, da prelevarsi dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 del predetto stato di previsione della spesa - rubrica n. 7 dell' allegato 5 al bilancio medesimo.
L' onere di lire 600 milioni relativo all' esercizio finanziario 1966 fa carico al sopracitato capitolo 707 e quello di lire 300 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1975, ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali successivi.