LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 1965, n. 5

Servizio di Tesoreria della Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/04/1965
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 7, comma 25, L. R. 19/2004
2Articolo 5 bis aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 6/2013
Art. 1
 
È istituito il servizio di Tesoreria della Regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 10, L. R. 12/2003
Art. 3
 
A cura dell' Assessorato delle Finanze viene redatto apposito capitolato speciale per l' affidamento del servizio di Tesoreria.
Note:
1Parole soppresse al da art. 12, comma 7, L. R. 6/2013
Art. 4
 
La Tesoreria Regionale effettua i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si verifichi insufficienza o mancanza di disponibilità nel fondo cassa regionale, con anticipazioni, aventi carattere eccezionale e temporaneo, sino al limite di importo da determinarsi nel capitolato speciale.
Art. 5
 
Il capitolato speciale viene sottoposto all' approvazione della Giunta regionale e la convenzione da stipulare con l' istituto o con il consorzio concessionario, è firmata dal Presidente della Giunta in rappresentanza della Regione.
Art. 5 bis
 
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese inerenti al servizio di Tesoreria della Regione, ivi comprese quelle che discendono dalla necessità di osservare obblighi derivanti dall'ordinamento nazionale e comunitario, secondo le disposizioni previste dalla convenzione di affidamento del servizio di cui all'articolo 5.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 6/2013
Art. 6
 
Spetta all' Assessore alle Finanze la vigilanza sul servizio di Tesoreria regionale, che sarà svolto con le modalità da stabilire con il regolamento per l' esecuzione della presente legge.
Art. 7
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.