LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 dicembre 1965, n. 35

La formazione professionale dei lavoratori nella Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/1965
Materia:
330.03 - Formazione professionale

Art. 1
 
La Regione concorre, d' intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alla formazione professionale dei lavoratori dipendenti ed autonomi mediante l' integrazione delle attività e delle iniziative promosse dal Ministero stesso e svolte dagli Enti pubblici e privati operanti nell' ambito regionale. A tal fine l' Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere, nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all' art. 7, finanziamenti e contributi per:
a) lo svolgimento di corsi di formazione professionale per giovani in attesa di prima occupazione, per lavoratori occupati e disoccupati, quando detti corsi siano compresi nei piani annuali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e non vengano finanziati dallo stesso;
b) l' istituzione, in via eccezionale, di corsi straordinari per l' aggiornamento e la specializzazione di particolari categorie professionali, ivi comprese quelle dell' Agricoltura e dell' Artigianato;
c) l' attuazione di corsi di aggiornamento pedagogicodidattico e tecnico professionale per docenti e istruttori dei corsi di formazione professionale;
d) l' integrazione delle spese di gestione dei Centri di formazione professionale;
e) l' assistenza ai partecipanti ai corsi mediante:
1) il mantenimento a convitto, durante il ciclo formativo, in istituti gestiti da Enti pubblici o da Enti privati che offrano garanzie di serietà e di esperienza;
2) il rimborso delle spese di viaggio, per favorire il loro afflusso ai Centri di formazione professionale;
3) la fornitura del corredo necessario per la frequenza di determinati corsi;
4) l' assegnazione di premi ai meritevoli e ai bisognosi;
f) il miglioramento delle attrezzature e degli arredi tecnico - didattici in dotazione ai Centri;
g) l' acquisto, la costruzione, l' ampliamento, il completamento e l' adattamento di immobili da destinare a sedi permanenti di Centri per la formazione professionale dei lavoratori;
h) l' opera di propaganda e le iniziative di studio e di indagine interessanti la formazione professionale e la possibilità di collocamento nei vari settori produttivi.

Art. 2
 
Per la concessione dei contributi di cui all' art. 1, lettera a), si osservano i criteri e le modalità stabiliti dalle norme statali che disciplinano i corsi professionali normali e quelli per lavoratori disoccupati istituiti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Per ottenere tali contributi gli Enti gestori devono presentare domanda all' Assessorato Regionale del Lavoro, dell' Assistenza Sociale e dell' Artigianato, nelle forme e con le modalità stabilite dallo stesso.
La concessione dei contributi alle iniziative di cui all' art. 1, lettere b), c), d), e) ed h) avviene con l' osservanza delle norme regolamentari che saranno emanate ai sensi dell' art. 46 dello Statuto regionale.
Art. 3
 
L' ammontare dei contributi di cui all' art. 1, lettera e), da erogarsi tramite gli Enti gestori dei corsi, è determinato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell' Assessore Regionale al Lavoro, all' Assistenza Sociale e all' Artigianato.
I premi ai migliori allievi dei corsi finanziati dalla Regione non potranno essere d' importo superiore a quelli che vengono assegnati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale agli allievi dei corsi analoghi finanziati dallo Stato.
L' Amministrazione Regionale può, altresì, istituire assegni speciali da corrispondere sia agli allievi dei corsi a finanziamento statale che a quelli dei corsi a finanziamento regionale.
Art. 4
 
Per ottenere i contributi di cui all' art. 1, lettere f) e g), da erogarsi anche in più esercizi finanziari nella percentuale massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, le Istituzioni interessate devono presentare domanda all' Assessorato Regionale del Lavoro, dell' Assistenza Sociale e dell' Artigianato corredata da:
a) lo Statuto dell' Ente, Consorzio o Istituzione, stato patrimoniale e conto economico degli ultimi due anni;
b) una relazione illustrativa della attività svolta e che si intende svolgere;
c) un preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento:
d) un progetto esecutivo, munito dei pareri e delle autorizzazioni prescritte dalle norme in vigore, qualora si tratti delle opere di cui alla lettera g) dell' art. 1.

L' accoglimento della domanda comporta l' obbligo di iniziare i lavori entro sei mesi e di ultimarli entro trenta mesi dalla data del provvedimento a pena di decadenza dalla concessione.
L' erogazione dei contributi viene effettuata dietro presentazione degli stati di avanzamento dei lavori e conseguenti accertamenti dell' Amministrazione Regionale.
Gli immobili, per i quali è stato concesso il contributo di cui all' art. 1, lettera g), sono vincolati alla loro destinazione per venti anni dal compimento dei lavori.
Il vincolo è trascritto nei Libri Tavolari o nei Registri Immobiliari a cura della Regione ed a carico degli Enti proprietari.
La Giunta Regionale può, tuttavia, disporre, in casi eccezionali, lo svincolo anticipato, verso restituzione del contributo corrisposto ridotto del 5% per ogni anno trascorso.
Art. 5
 
È istituita la Commissione Regionale per la Formazione Professionale dei Lavoratori con i seguenti compiti:
a) predisporre, d' intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, piani pluriennali degli interventi regionali per la formazione professionale dei lavoratori che ne indichino i settori, i tempi di attuazione, i mezzi di finanziamento e gli strumenti idonei;
b) esprimere parere sul finanziamento dei corsi di cui all' art. 1, lettera a), previo esame del piano annuale regionale degli interventi statali in materia di formazione professionale;
c) proporre i finanziamenti ed i contributi di cui all' art. 1, lettere b), c), d) ed e), ed esprimere parere sull' opportunità e sulla misura dei contributi di cui alle lettere f), g) e h) di detto articolo;
d) esprimere parere sui provvedimenti da adottare nei confronti degli Enti che abbiano usufruito dei contributi regionali dando luogo a rilievi;
e) esprimere pareri su questioni sottoposte al suo esame dall' Assessorato Regionale del Lavoro, della Assistenza Sociale e dell' Artigianato.

Art. 6
 
La Commissione, di cui al precedente articolo è nominata dal Presidente della Giunta Regionale, ed è composta da:
a) l' Assessore Regionale al Lavoro, all' Assistenza Sociale e all' Artigianato in qualità di Presidente;
b) il Capo Servizio Lavoro dell' Assessorato Regionale del Lavoro, dell' Assistenza Sociale e dell' Artigianato, Vicepresidente;
c) il Direttore dell' Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione;
d) il Capo dell' Ispettorato Regionale del Lavoro;
e) un rappresentante per ciascuna delle tre Amministrazioni Provinciali ed un rappresentante del Circondario di Pordenone;
f) un rappresentante dell' Unione Regionale delle Camere di Commercio;
g) cinque rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
h) sei rappresentanti dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, designati dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative;
i) quattro rappresentanti dei principali Enti ed Istituzioni, aventi per scopo la formazione professionale dei lavoratori operanti nell' intera Regione;
l) quattro esperti dei problemi della formazione professionale nel settore rispettivamente dell' Industria, dell' Agricoltura, dell' Artigianato e del Commercio e dei Servizi, prescelti dall' Assessore Regionale al Lavoro, all' Assistenza Sociale e all' Artigianato;
m) un funzionario dell' Assessorato Regionale dell' Istruzione e delle Attività Culturali.

Le funzioni di Segretario sono affidate al Capo Ufficio Formazione Professionale dell' Assessorato Regionale del Lavoro, dell' Assistenza Sociale e dell' Artigianato.
Art. 7
 
Per gli interventi previsti dalla presente legge, è costituito un << Fondo Regionale per la Formazione Professionale dei Lavoratori >>, al quale affluiscono:
a) le somme all' uopo stanziate annualmente nel Bilancio di previsione della Regione;
b) gli eventuali contributi e le donazioni di Enti pubblici, anche internazionali e di Enti privati, nonché di privati cittadini;
c) gli eventuali ricuperi ed i ricavi di gestione dei corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione;
d) gli eventuali ricuperi su ogni altro finanziamento concesso ai sensi della presente legge.

Il contributo regionale per l' esercizio finanziario 1965 è determinato in L. 300 milioni.
Per gli esercizi successivi, le somme da iscrivere in Bilancio saranno determinate con la legge di approvazione del Bilancio medesimo, in relazione alle effettive occorrenze.
Art. 8
 
I finanziamenti ed i contributi, previsti dalla presente legge, sono disposti, previa deliberazione della Giunta Regionale, con decreto del Presidente della Giunta medesima o, per sua delega, dell' Assessore Regionale al Lavoro, all' Assistenza Sociale e all' Artigianato, da registrarsi presso la locale Delegazione della Corte dei Conti.
Il controllo sull' impiego dei finanziamenti e dei contributi secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione è demandato all' Assessorato del Lavoro, dell' Assistenza Sociale e dell' Artigianato.
Art. 9
 
Ai fini previsti dell' art. 7 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1965 è istituito al titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 8 - Cat. XI - il capitolo 24811572 con la seguente denominazione << Contributo a favore del Fondo Regionale per la Formazione Professionale dei Lavoratori >> e con lo stanziamento di L. 300 milioni.
A favore di detto capitolo vengono stornate le seguenti somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1965:
a) L. 100 milioni dal capitolo 14804301;
b) L. 100 milioni dal capitolo 14804302;
c) L. 100 milioni dal capitolo 24811571.

Lo stanziamento dello stesso capitolo, per la parte eventualmente non impegnata nell' esercizio finanziario 1965, potrà essere utilizzato anche nell' esercizio finanziario 1966.
Art. 10
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.