LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32

Provvidenze per la sistemazione ed il completamento di strade di interesse turistico.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1965
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata entro il limite complessivo di L. 3.500.000.000, a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima dell' 80% della spesa riconosciuta ammissibile, per la sistemazione generale ed il completamento di strade d' interesse turistico, con particolare riguardo a quelle situate in zone montane e collinari.
Art. 2
 
Ai fini della presente legge sono considerate strade di interesse turistico quelle che:
a) servono al potenziamento ed alla valorizzazione di zone suscettibili di sviluppo turistico;
b) presentano particolare interesse panoramico e paesistico;
c) allacciano alla rete statale o provinciale località sedi di centri climatici e turistici;
d) agevolano l' accesso a rifugi alpini ed a zone di particolare interesse alpinistico.

Art. 3
 
Sono ammesse a contributo le opere stradali di generale sistemazione e di completamento, che non comportano l' esecuzione di grandi opere d' arte e che non beneficiano di contributi statali.
La spesa, sulla quale sono commisurati i contributi, comprende, oltre il costo dell' opera, una quota non superiore al 7% del detto costo, per spese generali e di collaudo.
Art. 4
 
Per la concessione dei contributi, debbono concorrere i seguenti presupposti:
a) che, per ciascuna delle tre provincie della regione e per il circondario di Pordenone, le Amministrazioni provinciali di Gorizia, di Trieste, di Udine e, rispettivamente, il Consorzio generale dei Comuni del circondario di Pordenone abbiano predisposto - tenendo conto, per quanto riguarda le strade comunali, delle richieste presentate dai rispettivi Comuni - un piano delle strade di interesse turistico da sistemare e completare;
b) che le Amministrazioni, di cui alla precedente lettera a), si siano impegnate a provvedere alla elaborazione dei progetti esecutivi ed alla esecuzione delle opere, di intesa con gli altri enti proprietari delle strade, nonché a sostenere la differenza di spesa non coperta dai contributi medesimi, anche per la parte di competenza di detti enti, salvo eventuali accordi di rimborso.

Art. 5
 
I piani provinciali e circondariale - previsti dall' articolo precedente - corredati dalle richieste di cui all' articolo 4, lett. a), dalle deliberazioni relative alla assunzione degli impegni di cui al citato articolo, lett. b), dai preventivi sommari di spesa e dalle deliberazioni di assenso all' esecuzione dei lavori, adottate dagli enti proprietari delle strade, sono approvati dalla Giunta Regionale, su proposta dell' Assessore ai Trasporti ed al Turismo, di concerto con l' Assessore ai Lavori Pubblici.
Nell' approvare i piani, la Giunta regionale determina, eventualmente, la priorità di quelle opere, la cui attuazione risulti di preminente interesse regionale, e delibera la ripartizione dei fondi disponibili.
Limitatamente all' utilizzo dello stanziamento previsto al capitolo 25711711 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1965, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore ai Trasporti ed al Turismo di concerto con l' Assessore ai Lavori Pubblici, sentite le Amministrazioni Provinciali, è autorizzata - osservate le condizioni dell' art. 4), lettera b) - a predisporre direttamente un piano parziale di sistemazione e completamento delle strade di interesse turistico.
A seguito dell' approvazione dei piani, di cui ai precedenti commi, l' Assessore ai Trasporti ed al Turismo stabilisce e comunica alle Amministrazioni, di cui alla lettera a) dell' art. 4), il termine entro il quale dovranno essere presentati i progetti esecutivi.
Art. 6
 
Le Amministrazioni, di cui alla lett. a) dell' art. 4), possono presentare proposte di aggiornamento dei piani entro il 30 giugno di ogni anno.
La Giunta regionale delibera su tali proposte entro il 31 ottobre dello stesso anno.
In ordine alla presentazione delle proposte di aggiornamento ed alle conseguenti deliberazioni della Giunta regionale valgono le disposizioni contenute negli articoli 4) e 5).
Art. 7
 
I contributi sono concessi, a favore delle Amministrazioni di cui all' art. 4, lettera a), con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell' Assessore ai Trasporti ed al Turismo, previa approvazione dei progetti esecutivi da parte dell' Assessore ai Lavori Pubblici, all' uopo delegato. Tale approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
Con lo stesso decreto, di cui al precedente comma, vengono fissati le date di inizio e di ultimazione dei lavori ed il termine per le eventuali espropriazioni.
Art. 8
 
La erogazione dei contributi ha luogo in base agli stati di avanzamento dei lavori, nonché in base agli atti di contabilità finale ed al certificato di collaudo regolarmente approvato.
Alla vigilanza sui lavori, alla nomina dei collaudatori ed all' approvazione degli atti di collaudo provvede l' Assessore ai Lavori Pubblici.
Art. 9
 
Entro i limiti di spesa, precisati nel primo comma dell' art. 12, a partire dall' esercizio 1967 potranno essere concessi, agli Enti proprietari delle strade od ai Consorzi costituiti fra gli stessi Enti e le Amministrazioni, di cui alla lettera a) dell' art. 4, contributi annui in misura non eccedente L. 100.000 per chilometro, per la manutenzione delle opere eseguite con contributi di cui all' articolo precedente.
La Giunta regionale provvede annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, a determinare, su proposta dell' Assessore ai Lavori Pubblici, la ripartizione dei fondi, di cui al precedente comma, disponibili per l' anno successivo.
I contributi, di cui al primo comma, vengono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell' Assessore ai Lavori Pubblici.
Art. 10
 
Fino a quando non sarà costituito il Consorzio generale dei Comuni del circondario di Pordenone, agli adempimenti di cui alla presente legge provvederà, per la circoscrizione circondariale, l' Amministrazione provinciale di Udine.
Art. 11
 
All' onere di Lire 3 miliardi e 500 milioni derivante dalla applicazione dell' art. 1 della presente legge si provvede con lo stanziamento di Lire 500 milioni nell' esercizio finanziario 1965 e di Lire 600 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1970.
La spesa di Lire 500 milioni relativa all' esercizio finanziario 1965 fa carico al capitolo 25711711 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per lo stesso esercizio finanziario e quella stabilita per gli esercizi successivi farà carico sui corrispondenti capitoli dei rispettivi stati di previsione della spesa.
Art. 12
 
Per la concessione dei contributi di cui all' art. 9 della presente legge è autorizzata la seguente spesa ripartita:
- Lire 10 milioni a carico dell' esercizio finanziario 1967;
- Lire 20 milioni a carico dell' esercizio finanziario 1968;
- Lire 30 milioni a carico dell' esercizio finanziario 1969;
- Lire 40 milioni a carico dell' esercizio finanziario 1970;
- Lire 50 milioni a carico dell' esercizio finanziario 1971.

Per gli esercizi successivi al 1971 l' ammontare della spesa sarà determinato, annualmente, con la legge di approvazione del bilancio regionale.
Le relative somme saranno iscritte nei rispettivi capitoli di spesa con lo stanziamento complessivo autorizzato per ciascun esercizio finanziario.
Art. 13
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli -Venezia Giulia.