LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 dicembre 1965, n. 30

Provvidenze per la prevenzione delle inondazioni e per la riparazione dei danni alle opere pubbliche, provocati da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche, nell' anno 1965.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  14/12/1965
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 (Prevenzione delle inondazioni)
L' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre studi e progettazioni di opere di interesse della Regione - anche mediante affidamento di incarichi ad enti locali, a consorzi ed a liberi professionisti - per la sistemazione di bacini idrografici, allo scopo di assicurare il regolare deflusso delle acque e prevenire esondazioni.
Con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell' Assessore da lui delegato, previa deliberazione della Giunta medesima, sono determinati gli studi e le progettazioni da eseguire e vengono stabilite, ove occorra, le modalità di espletamento degli incarichi, di pagamento dei compensi e di rimborso delle spese.
Art. 2
 (Riparazione di danni ad opere pubbliche)
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi di enti locali contributi, in conto capitale, fino al 90% della spesa, comprese le spese generali, tecniche e di collaudo, che essi dovranno assumersi per il ripristino o per la riparazione di opere, edifici ed impianti pubblici, distrutti o danneggiati dalle calamità naturali e dalle eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi dal 1 maggio 1965 alla data di entrata in vigore della presente legge. Detti contributi potranno essere concessi solo quando tali opere, edifici ed impianti siano rimasti esclusi, in tutto od in parte, dagli interventi dello Stato, rivolti allo stesso fine.
Il contributo è concesso, previa deliberazione della Giunta Regionale, con decreto del Presidente della Giunta medesima o dell' Assessore da lui delegato, il quale, ove occorra, provvede, altresì, alla approvazione del progetto ed alla fissazione dei termini per l' inizio e l' ultimazione dei lavori e, successivamente, alla vigilanza sui lavori ed alla nomina del collaudatore.
L' approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell' opera e di urgenza ed indifferibilità dei lavori.
La erogazione del contributo ha luogo con le modalità fissate nel decreto di concessione.
Art. 3
 (Provvidenze per opere di bonifica)
L' Amministrazione Regionale è autorizzata ad assumere le spese, comprese quelle di studio, di progettazione e di collaudo, occorrenti per il ripristino o per la riparazione di opere pubbliche di bonifica o di bonifica montana, distrutte o danneggiate dagli stessi eventi di cui all' articolo precedente, nonché per il ripristino o per la riparazione di strade interpoderali, di acquedotti rurali, di elettrodotti, di reti idrauliche e di impianti irrigui, a servizio di più fondi, anche se non ricadenti in comprensori di bonifica.
Art. 4
 
Per l' attuazione della presente legge sono autorizzate, a carico dell' esercizio finanziario 1965, le seguenti spese:
a) Lire 30 milioni per le iniziative di cui all' art. 1;
b) Lire 450 milioni per le iniziative di cui all' art. 2;
c) Lire 150 milioni per le iniziative di cui all' art. 3.

Ai fini previsti dal precedente comma lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1965, è istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - il capitolo 25711706 alla Cat. IX, con la seguente denominazione: << Spese e compensi per studi e progettazione di opere di interesse regionale, relative alla sistemazione di bacini idrografici, allo scopo di prevenire inondazioni >> e con lo stanziamento di lire 30 milioni. A favore di detto capitolo è stornata la somma di Lire 30 milioni dal capitolo 11203075 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1965.
Ai fini previsti dal primo comma, lettera b), del presente articolo, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1965, è istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI, il Capitolo 25711712 con la seguente denominazione: << Contributi in conto capitale a favore di Provincie, Comuni e Consorzi di Enti locali, per il ripristino e per la riparazione di opere, edifici ed impianti pubblici distrutti o danneggiati da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche >> e con lo stanziamento di Lire 450 milioni. A favore di detto capitolo sono stornate le seguenti somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1965:
- Lire 200 milioni dal capitolo 24711563;
- Lire 100 milioni dal capitolo 24711564;
- Lire 150 milioni dal capitolo 25811721.

Ai fini previsti dal primo comma, lettera c), del presente articolo, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1965, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria IX, il capitolo 25309615, con la seguente denominazione: << Spese, comprese quelle di studio e progettazione, per il ripristino e la riparazione di opere pubbliche di bonifica, di bonifica montana, di strade interpoderali, di elettrodotti, di acquedotti rurali, di reti idrauliche e di impianti irrigui, distrutti o danneggiati da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche >> e con lo stanziamento di Lire 150 milioni. A favore di detto capitolo è stornata la somma di Lire 150 milioni dal capitolo 25811721 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1965.
Limitatamente alle iniziative previste all' art. 1, le somme occorrenti per gli esercizi successivi al 1965 saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale.
Art. 5
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli -Venezia Giulia.