LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 novembre 1965, n. 28

Istituzione del Comitato regionale consultivo dell' Agricoltura, delle Foreste e dell' Economia Montana.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/12/1965
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
210.01 - Agricoltura

Art. 1
 
È istituito, presso l' Assessorato dell' Agricoltura, delle Foreste e dell' Economia Montana, il Comitato regionale consultivo della Agricoltura, delle Foreste e dell' Economia Montana, di seguito denominato << Comitato regionale >>, organo tecnico consultivo dell' Assessorato della Agricoltura, delle Foreste e dell' Economia Montana.
Presidente del Comitato è l' Assessore all' Agricoltura, alle Foreste e all' Economia Montana.
I membri del Comitato regionale sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' Agricoltura, alle Foreste e all' Economia Montana.
I membri del Comitato regionale restano in carica tre anni e possono essere confermati.
Art. 2
 
Il Comitato regionale è così composto:
a) dai funzionari preposti alla direzione dei servizi agrari, dei servizi forestali e dei servizi dell' economia montana dell' Assessorato dell' Agricoltura, delle Foreste e dell' Economia Montana;
b) da tre esperti, ognuno dei quali verrà designato dai Presidenti dei Consigli Provinciali rispettivamente di Udine, Gorizia e Trieste;
c) da un esperto designato dal Consorzio generale dei Comuni del Circondario di Pordenone;
d) da un esperto designato dall' Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura;
e) da un rappresentante dell' Ordine dei laureati in scienze agrarie e forestali, da uno dell' Ordine dei veterinari e da uno degli iscritti nell' Albo dei periti agrari, che verranno nominati fra quelli segnalati dai rispettivi Ordini o Collegi professionali;
f) da tre esperti designati rispettivamente dalla Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti, dall' Alleanza Nazionale dei Contadini e dalla Confederazione Generale Italiana dell' Agricoltura;
g) da due esperti designati rispettivamente uno dalle Organizzazioni regionali aderenti alla Confederazione Cooperative Italiane ed uno da quelle aderenti alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario dell' Assessorato dell' Agricoltura, delle Foreste e dell' Economia Montana nominato dall' Assessore.
Art. 3
 
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno metà dei componenti permanenti, oltre il Presidente.
Il Comitato regionale si esprime a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art. 4
 
Saranno invitati a far parte del Comitato regionale, di volta in volta, per le sole materie di competenza, e con diritto di voto:
a) i direttori degli Istituti e delle Stazioni di Sperimentazione agraria;
b) i direttori degli Osservatori per le malattie delle piante;
c) un rappresentante dell' Associazione che raggruppa i Consorzi di Bonifica, di Bonifica Montana, di Irrigazione e di Miglioramento Fondiario operanti nel territorio della Regione;
d) tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti, tra mezzadri e coloni, designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative;
e) un rappresentante dell' Associazione Nazionale fra i geologi d' Italia;
f) un rappresentante dell' Associazione degli Allevatori;
g) un rappresentante dei Consorzi Agrari;
h) un rappresentante degli Istituti di Credito esercenti il credito agrario;
i) un rappresentante dei Collegi provinciali dei geometri nominato fra quelli segnalati dai rispettivi Collegi professionali.

I membri di cui al presente articolo restano in carica tre anni e possono essere confermati.
Il Presidente può invitare alle adunanze, per l' esame di determinati argomenti e con funzioni consultive, esperti di particolare competenza, i dirigenti degli Uffici periferici e degli Enti controllati dall' Assessorato e i rappresentanti dei singoli Consorzi di Bonifica, di Bonifica Montana, di Irrigazione e di Miglioramento Fondiario, qualora vengano trattati problemi specifici riguardanti la loro attività.
Art. 5
 
I rappresentanti di cui alle lettere d), e), f), g), dell' art. 2 ed i rappresentanti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) dell' art. 4 sono riferiti unitariamente alla intera Regione.
Art. 6
 
Al Comitato regionale sono devoluti, esclusi quelli della caccia, i compiti e le attribuzioni spettanti, per legge, al Consiglio Superiore dell' Agricoltura e delle Foreste, di cui al RD 29 maggio 1941, n. 489 e successive integrazioni, nonché quelli previsti da altre leggi e regolamenti.
L' Assessore all' Agricoltura, alle Foreste e all' Economia Montana potrà affidare al Comitato regionale l' esame e lo studio di particolari problemi che rientrano nelle competenze del suo Assessorato.
Egli potrà, inoltre, istituire, nell' ambito del Comitato regionale, dei sottocomitati competenti per singole materie.
Art. 7
 
Entro sei mesi dall' insediamento del Comitato regionale, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' Agricoltura, alle Foreste e all' Economia Montana, sentito il Comitato regionale stesso, delibererà il regolamento per il suo funzionamento.
Art. 8
 
Ai componenti, agli invitati e al Segretario del Comitato regionale compete il trattamento economico previsto dalle norme regionali in vigore.
La relativa spesa farà carico al Cap. 11203064 dello stato di previsione della Spesa della Regione per l' esercizio 1965 ed al corrispondente capitolo degli esercizi futuri.