1.
L' Amministrazione regionale, nei limiti dei fondi annualmente stanziati nel bilancio regionale, è autorizzata:
1)
a)
( ABROGATA )
b) ad assegnare ai medesimi sussidi straordinari, affinché siano destinati:
- ( ABROGATO );
- a favore di bambini, adolescenti e giovani, privi di adeguata assistenza, soprattutto per consentirne l' accoglimento in colonie marine e montane, istituti di educazione;
- ( ABROGATO );
c)
( ABROGATA )
2) a sostenere spese dirette, al fine di promuovere e potenziare l' attività didattico - divulgativa in agricoltura e di diffondere i sistemi razionali di coltivazione ed allevamento, di conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché al fine di sostenere la cooperazione agricola, e di favorire la diffusione degli impianti collettivi;
3)
a) a concedere sovvenzioni e sussidi ad enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati ed a sostenere spese dirette per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell' ambito del territorio regionale, nonché per iniziative tendenti allo sviluppo della cooperazione;
b) a concedere sovvenzioni e sussidi ad espositori od operatori economici della Regione, per la partecipazione, anche fuori del territorio regionale o nazionale, a fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi;
c) a sostenere spese dirette per l' intervento della Regione a tali manifestazioni, per incontri con la comunità locale nonché per la provvista di impianti ed attrezzature in fiere, mostre, mercati, rassegne ed esposizioni, alle quali partecipino gli espositori od operatori di cui sopra;
4)
a) a concedere sovvenzioni, sussidi, compensi e premi ad enti ed istituti, società ed agenzie di stampa, associazioni e comitati, editori, studiosi e giornalisti, nonché a sostenere spese dirette, anche mediante la stipulazione di convenzioni, per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari, bollettini, manifesti e giornali murali, studi, documentazioni, opuscoli, monografie, riviste ed altre pubblicazioni, per le informazioni radio - televisive e per l' assunzione e la distribuzione di materiale fotocinematografico: e ciò al fine di divulgare la conoscenza dei problemi regionali e di documentare l' attività e gli interventi della Regione;
b) a erogare contributi per la realizzazione di produzioni editoriali e audiovisive su supporto multimediale e a sostenere spese dirette, anche mediante stipulazione di convenzioni, e per incoraggiare e sostenere, anche mediante l'acquisto e la distribuzione tra istituzioni bibliotecarie e scolastiche, di pubblicazioni di carattere giuridico, economico, sociale, artistico, tecnico e culturale in genere che presentino interesse per la Regione;
c) a concedere compensi, onorari e rimborsi, per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni di particolare interesse per la Regione, comprese quelle relative a corsi di formazione e di perfezionamento per il personale regionale;
5) a concedere sovvenzioni e sussidi a favore di biblioteche, archivi, gallerie, musei, discoteche e cineteche, per la conservazione, la valorizzazione e l' incremento del patrimonio culturale, artistico ed archeologico della Regione; ed a sostenere spese dirette per tali finalità;
6)
a) a concedere sovvenzioni, sussidi e premi ad istituzioni, sodalizi, associazioni ed enti vari, al fine di incoraggiarne e sostenerne le iniziative e le attività culturali ed artistiche, ricreative e sportive, queste ultime di carattere dilettantistico, anche se attuate attraverso spettacoli teatrali, musicali, folcloristici, ricreativi e sportivi ed altre analoghe manifestazioni, ai fini di educazione e di divulgazione popolare oltre che di richiamo turistico;
b) a concedere sovvenzioni e sussidi ad enti, associazioni e comitati che, anche fuori del territorio regionale, si propongono di conservare e divulgare le tradizioni, la cultura ed i costumi del Friuli - Venezia Giulia, nonché di assistere i Friulani ed i Giuliani residenti in altre regioni od all' estero;
c)
( ABROGATA )
7) a concedere contributi per lo sviluppo dell' istruzione universitaria nell' ambito della Regione e per le attrezzature didattiche e scientifiche degli istituti delle varie facoltà, nonché ad assumere la spesa per la istituzione di cattedre universitarie convenzionate, di interesse regionale.