L' Amministrazione regionale, nei limiti dei fondi annualmente stanziati nel bilancio regionale, è autorizzata:
1) a) a concedere sovvenzioni e sussidi a province e comuni, nonché ad istituzioni, enti ed associazioni che perseguono fini di assistenza di carattere materiale, ricreativo - educativo o sociale, per lo svolgimento e l' incremento delle loro attività e per la provvista dei mezzi relativi, compresi impianti, attrezzature ed arredamenti;
b) ad assegnare ai medesimi sussidi straordinari, affinché siano destinati:
- a favore di lavoratori o dei loro familiari, mutilati od invalidi, profughi od orfani ed, in genere, di persone che si trovino in condizioni di particolare bisogno;
- a favore di bambini, adolescenti e giovani, privi di adeguata assistenza, soprattutto per consentirne l' accoglimento in asili nido, scuole materne, colonie marine e montane, istituti di educazione;
- a favore di altre persone particolarmente abbisognevoli di aiuto, in dipendenza di pubbliche calamità o di altri gravi eventi;
c) a sostenere spese dirette per le varie attività assistenziali, di cui sopra, a favore del personale regionale e dei loro familiari;
2) a concedere sovvenzioni e sussidi a province, comuni, enti, istituti, associazioni e cooperative ed a sostenere spese dirette, al fine di promuovere e potenziare l' attività didattico - divulgativa in agricoltura e di diffondere i sistemi razionali di coltivazione ed allevamento, di conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché al fine di sostenere la cooperazione agricola, e di favorire la diffusione degli impianti collettivi;
3) a) a concedere sovvenzioni e sussidi ad enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati ed a sostenere spese dirette per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell' ambito del territorio regionale, nonché per iniziative tendenti allo sviluppo della cooperazione;
b) a concedere sovvenzioni e sussidi ad espositori od operatori economici della Regione, per la partecipazione, anche fuori del territorio regionale o nazionale, a fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi;
c) a sostenere spese dirette per l' intervento della Regione a tali manifestazioni nonché per la provvista di impianti ed attrezzature in fiere, mostre, mercati, rassegne ed esposizioni, alle quali partecipino gli espositori od operatori di cui sopra;
4) a) a concedere sovvenzioni, sussidi, compensi e premi ad enti ed istituti, società ed agenzie di stampa, associazioni e comitati, editori, studiosi e giornalisti, nonché a sostenere spese dirette, anche mediante la stipulazione di convenzioni, per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari, bollettini, manifesti e giornali murali, studi, documentazioni, opuscoli, monografie, riviste ed altre pubblicazioni, per le informazioni radio - televisive e per l' assunzione e la distribuzione di materiale fotocinematografico: e ciò al fine di divulgare la conoscenza dei problemi regionali e di documentare l' attività e gli interventi della Regione;
b) ad erogare contributi ed a sostenere spese dirette, anche mediante stipulazione di convenzioni, per l' acquisto, la produzione e la proiezione di documentari cinematografici, concernenti avvenimenti, manifestazioni ed iniziative regionali e per incoraggiare e sostenere pubblicazioni di carattere giuridico, economico, sociale, artistico, tecnico, culturale in genere, che presentino interesse per la Regione;
c) a concedere compensi, onorari e rimborsi, per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni di particolare interesse per la Regione, comprese quelle relative a corsi di formazione e di perfezionamento per il personale regionale;
5) a concedere sovvenzioni e sussidi a favore di biblioteche, archivi, gallerie, musei, discoteche e cineteche, per la conservazione, la valorizzazione e l' incremento del patrimonio culturale, artistico ed archeologico della Regione; ed a sostenere spese dirette per tali finalità;
6) a) a concedere sovvenzioni, sussidi e premi ad istituzioni, sodalizi, associazioni ed enti vari, al fine di incoraggiarne e sostenerne le iniziative e le attività culturali ed artistiche, ricreative e sportive, queste ultime di carattere dilettantistico, anche se attuate attraverso spettacoli teatrali, musicali, folcloristici, ricreativi e sportivi ed altre analoghe manifestazioni, ai fini di educazione e di divulgazione popolare oltre che di richiamo turistico;
b) a concedere sovvenzioni e sussidi ad enti, associazioni e comitati che, anche fuori del territorio regionale, si propongono di conservare e divulgare le tradizioni, la cultura ed i costumi del Friuli - Venezia Giulia, nonché di assistere i Friulani ed i Giuliani residenti in altre regioni od all' estero;
7) a concedere contributi per lo sviluppo dell' istruzione universitaria nell' ambito della Regione e per le attrezzature didattiche e scientifiche degli istituti delle varie facoltà, nonché ad assumere la spesa per la istituzione di cattedre universitarie convenzionate, di interesse regionale.