LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22

Provvidenze per l' edilizia scolastica.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/11/1965
Materia:
420.03 - Edilizia scolastica

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province ed ai Comuni contributi, in conto capitale e sugli interessi, per la costruzione, l' ampliamento, il completamento ed il riattamento di edifici destinati a sede di istituti d' istruzione tecnica o professionale.
I contributi, di cui al precedente comma, possono essere concessi anche a favore dei Comuni, delle Province, degli Istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro Consorzi, Enti e Istituzioni che assumano l' onere per la costruzione, l' ampliamento, il completamento ed il riattamento di edifici destinati a sede di Scuole materne.
Art. 2
 
Il contributo in conto capitale potrà essere concesso per le sole opere già ammesse a contributo statale, sulla quota di spesa non coperta da detto contributo statale, e comunque non potrà superare la misura massima del 50 per cento del costo totale dell' opera.
Art. 3
 
Il contributo sugli interessi, per un periodo non superiore a 35 anni, potrà concedersi, - per le opere che non abbiano potuto ottenere il contributo statale -, fino alla misura massima del 6 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, comprendendosi, in quest' ultima, una quota non superiore al 7 per cento del costo delle opere, per spese generali, tecniche e di collaudo.
Art. 4
 
Le domande di concessione dei contributi indicati negli articoli precedenti devono essere presentate all' Assessorato dei Lavori Pubblici entro il termine di due mesi dall' entrata in vigore della presente legge, e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.
Esse dovranno essere corredate, nei casi di cui all' art. 2, dal progetto esecutivo delle opere e da copia del provvedimento di ammissione al contributo statale e, nei casi di cui all' art. 3, dal progetto esecutivo oppure dal progetto di massima, accompagnato da una relazione sulla necessità delle opere.
Art. 5
 
La Giunta Regionale approva il piano di ripartizione dei fondi disponibili, su proposta dell' Assessore all' Istruzione ed alle attività culturali di concerto con l' Assessore ai Lavori Pubblici.
A seguito di tale ripartizione l' Assessore ai Lavori Pubblici, nei casi di cui all' art. 3, stabilisce e comunica al richiedente il termine entro il quale dovranno essere presentati il progetto esecutivo delle opere, qualora questo non sia stato allegato alla domanda, e la documentazione atta a dimostrare con quali mezzi si farà fronte alla spesa.
Art. 6
 
I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell' Assessore all' uopo delegato.
Nei casi di cui all' art. 3, con il medesimo decreto si provvede all' approvazione del progetto ed alla fissazione dei termini per l' inizio e l' ultimazione dei lavori, e per le eventuali espropriazioni.
Art. 7
 
L' erogazione del contributo, di cui all' art. 2, ha luogo in base agli stati di avanzamento dei lavori, nonché in base agli atti di contabilità finale ed al certificato di collaudo regolarmente approvato.
L' erogazione del contributo, di cui all' art. 3, ha luogo in annualità costanti, a decorrere dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivo alla data di approvazione del certificato di collaudo. Qualora il beneficiario abbia fatto ricorso ad operazione di mutuo, il contributo viene versato direttamente all' Ente mutuante con le modalità disposte nel decreto di concessione.
Art. 8
 
Gli immobili, oggetto dei contributi di cui al precedente art. 1, II comma, sono vincolati per anni 10 alla destinazione indicata nel decreto di concessione.
Art. 9
 
Per fronteggiare gli oneri derivanti dall' applicazione dell' art. 2 della presente legge, è autorizzata, a carico dell' esercizio finanziario 1965, la spesa di lire 500 milioni.
A detta spesa si fa fronte con lo stanziamento inscritto al cap. 22711531 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1965.
Alla determinazione degli stanziamenti da iscrivere per gli esercizi successivi, si provvederà, in rapporto alle effettive esigenze, con la legge d' approvazione del bilancio.
Per la concessione di contributi di cui all' art. 3, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1965, il limite di impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione, in misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1965 al 1999.
Alla copertura dell' onere di lire 100 milioni a carico dell' esercizio finanziario 1965 si farà fronte con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa per l' esercizio 1965 al cap. 22711532.
Gli stanziamenti, eventualmente non impegnati negli esercizi in cui vennero disposti, non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta Regionale, permanga la necessità della spesa.