LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1965, n. 18

Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/09/1965
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.03 - Bonifica e riordino fondiario

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 2, L. R. 3/1970
2Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessore, la menzione si intende riferita all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, terzo comma, L.R. 12/80.
3L' abrogazione della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
4Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, sino al 98%, la spesa complessiva per le opere pubbliche di bonifica integrale e di bonifica montana, di cui all' art. 2 dalla lettera b) alla lettera h) del RD 13 febbraio 1933, n. 215, ed agli artt. 5 e 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, prorogata con la legge 18 agosto 1962, n. 1360.
Analoga autorizzazione è concessa all' Amministrazione regionale, anche a favore della proprietà in territori non ricadenti in comprensori di bonifica integrale o di bonifica montana, per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali e interpoderali, per la costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali, ivi comprese le cabine di trasformazione ed i macchinari elettrici di utilizzazione dell' energia e le reti e condotte di adduzione e distribuzione, per l' azionamento dei motori, di uso agricolo e domestico, e per l' illuminazione di case rurali singole o raggruppate.
L' autorizzazione di cui al comma precedente riguarda anche l' ampliamento, il potenziamento, la ricostruzione ed il riatto di acquedotti ed elettrodotti rurali.
Note:
1Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 58/1975
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 58/1975
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, sesto comma, L. R. 70/1983
4L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
5Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
6Parole sostituite al primo comma da art. 42, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 2
Ove le opere, di cui all' art. 1, siano eseguite con l' intervento finanziario parziale dello Stato, l' Amministrazione regionale può concorrere in misura tale che l' onere a carico della proprietà risulti non inferiore al 2% (due per cento) della spesa complessiva.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, primo comma, L. R. 58/1975
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 3
Gli interventi di cui agli articoli precedenti sono disposti, su proposta dell' Assessore all' Agricoltura, alle Foreste ed all' Economia Montana, con decreto del Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, dell' Assessore predetto, su conforme deliberazione della Giunta medesima.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 4
Le somme occorrenti, per l' attuazione delle opere di cui agli articoli precedenti, saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del Bilancio regionale.
Per l' esercizio finanziario 1965 è autorizzata la spesa di L. 800 milioni per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.
A detta spesa si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 25309611 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1965.
Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi in cui vennero disposti, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta Regionale, permanga la necessità della spesa.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.