LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 agosto 1965, n. 17

Organi e procedure per la programmazione regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/09/1965
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione

CAPO I
 Le Competenze
Art. 1
 
La Regione adempie ai compiti di programmazione economica, sociale ed urbanistica ad essa assegnati dal proprio Statuto e dalle leggi, a mezzo degli organi, degli strumenti e con le modalità indicati nei seguenti articoli.
Art. 2
 
La Giunta Regionale determina, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e nei limiti di cui all' art. 1, le direttive generali per la predisposizione del programma organico di sviluppo economico e sociale del Friuli - Venezia Giulia e per la formulazione di proposte allo Stato, relative all' assegnazione dei contributi speciali previsti dall' art. 50 dello Statuto.
La Giunta è altresì autorizzata a predisporre la progettazione di un piano urbanistico regionale che, in armonia con la programmazione regionale, stabilisca le direttive per assicurare unità di indirizzo ed organicità di sviluppo alla pianificazione urbanistica di grado subordinato (comprensoriale e comunale) contenga la localizzazione di nuovi insediamenti e di strutture ed infrastrutture.
Art. 3
 
In esecuzione delle direttive e delle norme di cui all' articolo precedente, il Presidente della Giunta Regionale, sentiti gli Assessori competenti, provvede, anche a mezzo di un Assessore da lui delegato, all' elaborazione del programma organico di sviluppo economico e sociale e del piano urbanistico della Regione ed ai loro successivi aggiornamenti, nonché alla formulazione delle proposte da presentare allo Stato, al fine di ottenere l' assegnazione, con legge, alla Regione dei contributi speciali, previsti dall' art. 50 dello Statuto.
Art. 4
 
Il Presidente o l' Assessore da lui delegato potrà, nell' esercizio delle funzioni di cui sopra, avvalersi della consulenza di esperti di alta qualificazione nelle discipline attinenti alla programmazione.
L' incarico di consulenza a detti esperti è conferito con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta medesima.
Con lo stesso decreto è determinata la misura degli emolumenti ad essi spettanti, in relazione all' importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti.
CAPO II
 Il Centro Regionale di Programmazione
Art. 5
 
Per la formazione e l' aggiornamento del programma e delle proposte di cui al precedente art. 3, è costituito presso la Presidenza della Giunta un Centro Regionale di Programmazione, composto da personale qualificato nelle discipline economiche, sociali, urbanistiche, statistiche, tecniche ed amministrative, in numero non superiore a 16 unità.
La Direzione del Centro è affidata ad un Direttore, coadiuvato eventualmente da un Vice - Direttore.
La nomina del Direttore e del Vice - Direttore è fatta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
Il personale del Centro Regionale di Programmazione è assunto a tempo determinato, per chiamata diretta, con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta medesima.
Con la stessa procedura sono determinate le condizioni di assunzione e del trattamento economico.
Al Centro, può inoltre essere assegnato anche altro personale comandato dallo Stato, da enti pubblici ed enti locali, nonché personale dipendente dalla Regione.
Art. 6
 
Per gli adempimenti tecnici, di cui al precedente articolo 3, e per particolari consulenze ed attività di indagine, il Presidente della Giunta o l' Assessore da lui delegato può avvalersi dell' opera di istituti ed enti specializzati.
Il conferimento degli incarichi, la loro durata, l' eventuale rinnovo ed i relativi compensi sono autorizzati con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta medesima.
CAPO III
 Il Comitato di Consultazione
Art. 7
 
Al fine di assicurare la maggiore partecipazione della collettività regionale alla realizzazione degli obbiettivi dello sviluppo economico e sociale della Regione, è istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale un Comitato di consultazione permanente per la programmazione regionale.
Il Comitato viene periodicamente informato delle iniziative e dei provvedimenti riguardanti la programmazione ed, in genere, delle questioni di rilevanza economica e sociale di competenza della Regione.
Sulle predette iniziative e provvedimenti e, in particolare, in ordine ai programmi organici di sviluppo, il Comitato esprime pareri e formula osservazioni e proposte.
Il Comitato è composto:
a) dai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di Trieste, Udine e Gorizia e dal Presidente del Consorzio Generale dei Comuni del Circondario di Pordenone o da un loro delegato;
b) dai Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o da un loro delegato;
c) dal Presidente della Comunità Carnica o da un suo delegato;
d) dai Presidenti delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura della Regione o da un loro delegato;
e) dal Rettore Magnifico dell' Università degli Studi di Trieste o da un suo delegato;
f) da tre rappresentanti, uno per ognuna delle maggiori organizzazioni dei lavoratori dipendenti più rappresentative in campo regionale;
g) da un rappresentante della Confederazione Generale dell' Industria Italiana;
h) da un rappresentante dell' Associazione Sindacato Intersind;
i) da un rappresentante della Confederazione Generale dell' Agricoltura Italiana;
l) da un rappresentante della Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo;
m) da un rappresentante della Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda;
n) da un rappresentante della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti;
o) da un rappresentante dell' Alleanza Contadini;
p) da un rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane;
q) da un rappresentante della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue;
r) da un rappresentante delle Associazioni Artigiane.

Dette rappresentanze, eccettuate quelle di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sono riferite unitariamente alla intera Regione.
Presidente del Comitato è il Presidente della Giunta Regionale o un Assessore da lui delegato.
Alle riunioni del Comitato assiste il Direttore del Centro Regionale di Programmazione.
Art. 8
 
I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta su designazione delle competenti organizzazioni entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
La posizione di membro del Comitato non è compatibile con quella di Consigliere Regionale o di dipendente della Regione.
Art. 9
 
Il Presidente del Comitato potrà, di volta in volta, invitare alle riunioni esperti nelle singole materie in discussione.
Nei casi in cui si tratterà di problemi che riguardino comunità portatrici di particolari interessi, verrà chiamata a partecipare alle riunioni del Comitato stesso una persona competente nel campo specifico.
Art. 10
 
I servizi di segreteria sono espletati dagli Uffici della Programmazione della Presidenza della Giunta Regionale.
Il regolamento per il funzionamento del Comitato sarà adottato dalla Giunta Regionale, su proposta del Presidente del Comitato entro 30 giorni dal suo insediamento, sentito il Comitato stesso.
CAPO IV
 Disposizioni particolari
Art. 11
 
Il programma organico di sviluppo ed i suoi successivi aggiornamenti, nonché le proposte di cui al precedente art. 3, sono assoggettati, previo parere del Comitato di consultazione permanente, alle relative deliberazioni della Giunta Regionale e, su proposta di questa, all' esame ed all' approvazione finale del Consiglio Regionale.
Le modalità e le procedure per l' approvazione del piano urbanistico regionale, di cui al secondo comma dell' art. 2, saranno stabilite con altra legge.
Art. 12
 
Il Presidente della Giunta Regionale o l' Assessore da lui delegato cura il coordinamento dell' attività dell' Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali con il programma organico di sviluppo e con i programmi straordinari di intervento.
Egli provvede ad assicurare l' organica esecuzione e la rispondenza dei singoli interventi regionali ai programmi annuali e pluriennali.
Le proposte, da sottoporre alla approvazione della Giunta Regionale per l' assunzione degli oneri diretti, sono formulate al Presidente dagli Assessori competenti per materia.
Art. 13
 
Alle spese derivanti dall' applicazione della presente legge si farà fronte con appositi stanziamenti da iscriversi negli stati di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi 1965 e seguenti.
All' onere derivante, previsto per l' esercizio 1965 in lire 200 milioni, sarà provveduto con lo stanziamento del capitolo 11203062 dello stato di previsione della spesa, nella parte relativa all' Assessorato delle Finanze, per l' esercizio stesso, concernente il fondo spese per la programmazione economica ed urbanistica.