LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 1965, n. 15

Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l' Amministrazione Regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/09/1965
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 1, primo comma, L. R. 85/1981
2Legge abrogata da art. 5, primo comma, L. R. 63/1982
Art. 1

( ABROGATO )

(6)
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 2/1968
2Parole sostituite al secondo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 2/1968
3Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, terzo comma, L. R. 2/1968
4Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 39/1976
5Sostituito il secondo comma con 2 commi da art. 2, primo comma, L. R. 39/1976
6Articolo abrogato da art. 5, primo comma, L. R. 63/1982
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, primo comma, L. R. 63/1982
Art. 3

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 39/1976
2Articolo abrogato da art. 5, primo comma, L. R. 63/1982
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, primo comma, L. R. 63/1982
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, primo comma, L. R. 63/1982