LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 settembre 1964, n. 2

Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori e determinazione dell' indennità di presenza dei Consiglieri.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/09/1964
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 1
 
Al Presidente del Consiglio Regionale ed al Presidente della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia è attribuita una indennità di carica corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito dai Sottosegretari di Stato.
All' Assessore effettivo designato a sostituire il Presidente della Giunta ed agli Assessori effettivi e supplenti muniti di delega è attribuita una indennità di carica pari, per il primo, ai 7/ 10 e per gli altri ai 6/ 10 di quella spettante al Presidente.
Art. 2
 
L' indennità di presenza spettante ai Consiglieri regionali, a' sensi dell' art. 19, 2° comma dello Statuto Speciale della Regione, è fissata in Lire 11.500 (undicimilacinquecento) per ogni giorno di seduta dell' Assemblea o delle Commissioni.
Art. 3
 
La corresponsione delle indennità di cui agli articoli precedenti decorre, per i Consiglieri, dalla data di inizio delle relative funzioni, a' sensi dell' art. 17 dello Statuto Speciale; per i Presidenti del Consiglio e della Giunta e per gli Assessori, dalla data delle rispettive elezioni da parte del Consiglio.
Art. 4
 
Gli oneri finanziari derivanti dall' applicazione della presente legge saranno fronteggiati con il fondo anticipato dallo Stato per sopperire al primo impianto dell' organizzazione regionale e successivamente verranno imputati negli appositi stanziamenti del Bilancio regionale.