LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 agosto 2024, n. 7

Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2023, l'avanzo di amministrazione è determinato in complessivi 3.058.036.652,17 euro di cui, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono iscritti con la presente legge 698.550.668,57 euro quale quota di avanzo disponibile e 30.750,83 euro quale quota di avanzo destinato.
2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A2 relativa al ripristino di fondi vincolati.
4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella A3 relativa all'iscrizione di assegnazioni vincolate.
5. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 sono introdotte le variazioni di cassa ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa rappresentate nel prospetto di cui all'articolo 14, comma 2.
Art. 2
 (Attività produttive)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore finanziamento per la realizzazione dell'iniziativa di cui all'articolo 1, comma 24, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), finalizzato al superamento di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, che si sono verificati in corso d'opera, imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso a seguito della presentazione di un'istanza di integrazione della domanda presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge regionale 14/2018, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana (COSELAG), da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
3. Con il decreto di concessione sono fissati i nuovi termini di esecuzione dell'intervento di cui al comma 1, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002.
4.
Al comma 26 dell'articolo 1 della legge regionale 14/2018 le parole: <<, non supera comunque l'importo di 1.800.000 euro e>> sono soppresse.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (NIP) un finanziamento per la realizzazione di interventi di progettazione e realizzazione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, da eseguire sulla viabilità della zona industriale del Comune di Maniago.
7. Il finanziamento di cui al comma 6 è concesso per le spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2024.
8. Il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (NIP) presenta la domanda di finanziamento di cui al comma 6, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori.
9. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento di cui al comma 6, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002.
10. L'assegnazione di cui al comma 6 non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
11. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 680.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) per la realizzazione di un intervento integrato di efficientamento e potenziamento infrastrutturale e di rinaturalizzazione compensativa dell'area industriale da localizzarsi nei terreni di Punta Sud nell'area di interesse regionale dell'Aussa Corno.
13. Nell'ambito dell'intervento integrato di cui al comma 12 il COSEF è autorizzato a svolgere, attraverso un apposito studio di fattibilità, le analisi necessarie per il recupero dell'area ex Montecatini.
14. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 12 il Consorzio presenta domanda, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo - Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori.
15. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dei singoli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002.
16. Il finanziamento di cui al comma 12 e al comma 13 è concesso nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
17. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
18. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana (COSELAG) un finanziamento per la realizzazione delle seguenti infrastrutture locali a servizio dell'area industriale di Trieste:
a) un impianto ferroviario di servizio e le relative infrastrutture di accesso;
b) una diramazione ferroviaria di raccordo.
20. Il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana (COSELAG) presenta una domanda per ciascuna delle iniziative previste dal comma 19, lettere a) e b), corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori.
21. Con i decreti di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002.
22. Il finanziamento di cui al comma 19 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare dei singoli interventi per la realizzazione delle infrastrutture locali di cui al comma 19, lettere a) e b), non supera comunque l'importo di 11 milioni di euro ciascuno.
23. Per le finalità di cui al comma 19, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
24. Per le finalità di cui al comma 19, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente varia-zione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
25. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 70 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 3 le parole <<da due consiglieri>> sono sostituite dalle seguenti: <<al massimo quattro consiglieri, di cui uno designato dalla Giunta regionale,>>;

2)
al comma 4 bis le parole <<a cinque>> è sostituita dalle seguenti: <<fino a sette>>;

b)
al comma 1 dell'articolo 75 dopo le parole <<membri effettivi>> sono inserite le seguenti: <<, di cui uno designato dalla Giunta regionale,>> e dopo la parola <<Revisore>> sono inserite le seguenti: <<, designato dalla Giunta regionale,>>.

26. Alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole <<forma di società>> sono aggiunte le seguenti: <<e finanziamenti agevolati per sostenere processi di successione nella gestione d'impresa finalizzati al mantenimento e allo sviluppo dell'attività economica relativa a complessi aziendali attivi in Friuli Venezia Giulia mediante operazioni di acquisizione da parte del management e dei lavoratori (management buyout e workers buyout)>>;

b)
la rubrica dell'articolo 6 sexies è sostituita dalla seguente: <<(Prestiti partecipativi e operazioni di buyout)>>;

c)
dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 sexies è aggiunta la seguente:
<<b bis) a finanziare operazioni di management buyout e di workers buyout.>>;

d)
al comma 2 dell'articolo 7 dopo le parole <<sono stabiliti>> sono inserite le seguenti: <<, nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i requisiti di ammissibilità dei Confidi,>>;

e) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 dopo le parole <<degli operatori convenzionati>> sono aggiunte le seguenti: <<, anche disciplinando i termini di validità delle stesse>>;

2)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. I termini per la presentazione delle domande per l'attivazione dell'intervento finanziario da parte dei soggetti beneficiari e delle richieste di intervento da parte degli operatori convenzionati possono essere sospesi con deliberazione della Giunta regionale, in ragione della salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario e operativo delle gestioni fuori bilancio di cui all'articolo 3, comma 3.>>;

3)
al comma 2 la parola <<annualmente>> è soppressa e alla fine è aggiunto il seguente periodo: <<In ragione della salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario e operativo delle gestioni fuori bilancio di cui all'articolo 3, comma 3, la durata e l'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto delle soglie stabilite con il regolamento di cui al comma 1.>>;

f) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole <<caso di applicazione del regime di aiuti "de minimis",>> sono sostituite dalle seguenti: <<rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, può prevedere che>>;

2)
al comma 1 bis dopo le parole <<dell'operazione finanziata>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché della relativa durata e ammortamento, disciplinando altresì le modalità per l'eventuale rideterminazione, revoca e restituzione delle agevolazioni>>;

g)
al comma 20 dell'articolo 13 le parole <<sul FRIE, sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative di cui all'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sulla Sezione per le garanzie e sul Fondo per lo sviluppo e sul Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11/2020, nonché sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013)>> sono sostituite dalle seguenti: <<sulla Gestione FRIE, sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative di cui all'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), e sul Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia>>.

27. All'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 24 le parole <<la costituzione del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative. Le dotazioni del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative sono destinate all'attivazione di garanzie a condizioni agevolate a favore delle start up innovative>> sono sostituite dalle seguenti: <<la costituzione del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti nelle imprese in fase di avviamento. Le dotazioni del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle imprese in fase di avviamento sono destinate all'attivazione di garanzie a condizioni agevolate a favore delle imprese in fase di avviamento, incluse le start up innovative>> e le parole <<POR FESR 2014/2020>> sono soppresse;

b)
al comma 26 le parole <<start up innovative>> sono sostituite dalle seguenti: <<imprese in fase di avviamento>>;

c)
al comma 27 le parole <<start up innovative>> sono sostituite dalle seguenti: <<imprese in fase di avviamento>> e le parole <<POR FESR 2014/2020>> sono soppresse.

28. All'articolo 25 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 1 le parole <<start up innovative>> sono sostituite dalle seguenti: <<imprese in fase di avviamento>>;

b)
al comma 4 le parole <<start up innovative>> sono sostituite dalle seguenti: <<imprese in fase di avviamento>>.

29.
Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 bis della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), è aggiunto il seguente periodo: <<Il contributo è erogato in via anticipata, previa presentazione del bilancio previsionale annuale e verifica della conformità dello stesso con il piano industriale approvato dalla Giunta regionale ai sensi della normativa vigente.>>.

30.
Dopo il comma 5 dell'articolo 3 bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è inserito il seguente:
<<5 bis. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere sospesi i termini per la presentazione delle domande di attivazione dell'intervento incentivante da parte delle imprese beneficiarie e la presentazione delle richieste di intervento incentivante da parte degli operatori finanziari.>>.

31.
Dopo il comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è inserito il seguente:
<<2 bis. Le domande di contributo inerenti ai canali contributivi delegati elencati al comma 1 sono archiviate d'ufficio allorquando, alla data di riapertura dei termini di presentazione fissati in base ai pertinenti regolamenti di esecuzione, non risultino finanziate per esaurimento delle risorse destinate al finanziamento del precedente periodo di apertura in cui le domande stesse sono state presentate. Nei casi in cui non sono finanziate per esaurimento delle risorse, le domande di contributo sono in ogni caso archiviate dopo la fine del terzo esercizio finanziario successivo a quello in cui sono state presentate.>>.

32.
Dopo il comma 1 dell'articolo 97 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è inserito il seguente:
<<1 bis. Le domande di contributo inerenti ai canali contributivi di cui agli articoli 17, 20 e 30, la cui gestione è delegata ai sensi del comma 1, sono archiviate d'ufficio allorquando, alla data di riapertura dei termini di presentazione fissati in base ai pertinenti regolamenti di esecuzione, non risultino finanziate per esaurimento delle risorse destinate al finanziamento del precedente periodo di apertura in cui le domande stesse sono state presentate. Nei casi in cui non sono finanziate per esaurimento delle risorse, le domande di contributo sono in ogni caso archiviate dopo la fine del terzo esercizio finanziario successivo a quello in cui sono state presentate.>>.

33.
Al comma 8 dell'articolo 84 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), il periodo <<Con le direttive medesime la Giunta regionale può destinare annualmente una quota delle risorse assegnate in bilancio per l'esercizio finanziario in corso, alle domande pervenute e non finanziate nell'anno precedente riferite alle misure contributive di cui all'articolo 100.>> è sostituito dal seguente: <<La Giunta regionale con apposita deliberazione può destinare una quota delle risorse assegnate in bilancio per l'esercizio finanziario in corso, nonché le economie derivanti da rinunce e minori rendicontazioni, alle domande pervenute e non finanziate riferite alle misure contributive di cui al comma 1, lettere a), b) e c), per le rispettive e medesime finalità.>>.

34. Per le finalità di cui all'articolo 84 bis della legge regionale 29/2005, come modificato dal comma 33, si provvede a valere sugli stanziamenti della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti), della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
35. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 13, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), l'Amministrazione regionale è autorizzata a impiegare le risorse dell'esercizio 2024 per lo scorrimento della graduatoria delle domande presentate nell'anno 2023, relativa alla concessione degli incentivi alle imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere con requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro, approvata con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio 22 dicembre 2023, n. 62713/GRFVG.
36. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo di 1.350.000 euro già concesso al Comune di Grado con decreto del Direttore di Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale 5 giugno 2009, n. 1009/SSSTR, confermato con decreto del medesimo Direttore 31 maggio 2013, n. 732/PROD/TUR ai sensi dell'articolo 7, commi 135 e seguenti, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), per la destinazione dell'edificio dell'ex caserma della Guardia di Finanza sita in località Anfora a Porto Buso a finalità di studio, divulgazione e ricerca scientifica dell'ambiente lagunare.
38. Per le finalità di cui al comma 37, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Grado presenta apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative che intende realizzare. Con il decreto di devoluzione è fissato un nuovo termine per la rendicontazione della spesa.
39. In attuazione di quanto previsto all'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato), PromoTurismoFVG, nell'ambito della propria autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 2, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), è autorizzato a impegnare complessivamente, nel bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario, almeno il 2 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e almeno il 20 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.
40. La disposizione di cui al comma 39 si applica alla spesa sostenuta a partire dall'1 gennaio 2024.
41.
Al comma 3 dell'articolo 9 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), la parola <<due>> è sostituita dalla seguente: <<uno>>.

42. All'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 23 le parole <<la riconversione di aree industriali dismesse, ancorché contaminate, per la creazione di centri di produzione di idrogeno prodotto utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili>> sono sostituite dalle seguenti: <<la realizzazione di progetti innovativi legati alla decarbonizzazione del sistema produttivo attraverso l'utilizzo dell'idrogeno da fonti rinnovabili>>;

b)
il comma 24 è sostituito dal seguente:
<<24. L'avviso pubblico finalizzato al finanziamento dei progetti di investimento di cui al comma 23 è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle attività produttive sentito l'Assessore competente in materia di ambiente e energia, previa indagine esplorativa avviata con decreto del Direttore del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale e pubblicata sul sito istituzionale finalizzata all'individuazione e all'analisi di proposte progettuali.>>.

43. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 13/2023, come modificato dal comma 42, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie alla gestione fuori bilancio del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).
45. Gli atti amministrativi con cui vengono disposte le anticipazioni di cui al comma 44 devono prevedere il rientro delle stesse a favore del bilancio regionale entro dieci anni dalla data degli atti medesimi.
46. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
47. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 45, previste in 30 milioni di euro per l'anno 2034, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale del Ponte Rosso-Tagliamento (ZIPRT) un finanziamento per la realizzazione di interventi di progettazione e realizzazione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, finalizzati alla realizzazione della rete duale di distribuzione dell'acqua potabile e non potabile, nonché di un bacino di laminazione al servizio della roggia Bianca per la regimentazione della zona di scarico delle acque bianche della Zona Industriale di Ponterosso in Comune di San Vito al Tagliamento.
49. Il Consorzio di sviluppo economico locale del Ponte Rosso-Tagliamento (ZIPRT) presenta la domanda di finanziamento di cui al comma 48, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori.
50. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 48, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002.
51. L'assegnazione di cui al comma 48 non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
52. Per le finalità di cui al comma 48 è destinata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
53. Al fine di sviluppare e rafforzare la presenza delle imprese regionali operanti nei settori del legno arredo e della metalmeccanica nei mercati internazionali, l'Amministrazione regionale sostiene, anche per il tramite di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e in collaborazione con i cluster riconosciuti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), progetti volti a supportare interventi di consulenza strategica per l'internazionalizzazione, a sviluppare attività propedeutiche agli investimenti su specifici mercati target, nonché forme di presidio costante dei mercati internazionali.
54. Per le finalità di cui al comma 53 l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, previa presentazione di apposita domanda al Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale, per attuare, anche attraverso apposite misure incentivanti e servizi specialistici, il coordinamento delle politiche di internazionalizzazione, di crescita imprenditoriale e di accrescimento tecnologico delle imprese regionali operanti nei settori del legno arredo e della metalmeccanica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 quater, comma 1, lettera f), della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).
55. Per le medesime finalità di cui al comma 53 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai cluster di cui allo stesso comma 53, previa presentazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata di apposita relazione illustrativa del progetto, al Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale. Con il decreto di concessione del Direttore del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale sono stabiliti i termini e le modalità per la rendicontazione.
56. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa di 1.400.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
57. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
58. Al fine di sostenere la qualità dell'offerta turistica regionale con riferimento a luoghi caratteristici di particolare attrattività, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Lignano Sabbiadoro le risorse necessarie per la ricostruzione del pontile del Faro Rosso, sito in località Punta Faro, danneggiato dagli eventi calamitosi verificatisi nel novembre 2023 che ne hanno compromesso la struttura e impedito la fruizione turistica.
59. La domanda per il trasferimento delle risorse di cui al comma 58 è presentata dal Comune di Lignano Sabbiadoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico degli interventi da realizzare, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
60. Per le finalità di cui al comma 58 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
61. Nell'ambito della valorizzazione del territorio regionale attraverso il sostegno alle attività di produzione cinematografica di cui alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concludere i procedimenti contributivi di cui ai decreti di concessione del Direttore del Servizio del turismo n. 4773/PROTUR dell'11 dicembre 2018, n. 1122/PROTUR e n. 1125/PROTUR del 6 maggio 2019, n. 1644/PROTUR e n. 1646/PROTUR del 5 luglio 2021 e n. 2327/PROTUR del 4 ottobre 2021, non conclusi dall'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission alla data del 31 dicembre 2023.
62. Per le finalità di cui al comma 61 è destinata la spesa di 58.750 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
63. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (COSILT) un finanziamento per la realizzazione di opere di urbanizzazione nelle zone industriali dei Comuni di Amaro e Villa Santina.
64. Il finanziamento di cui al comma 63 è concesso a seguito della presentazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un'apposita istanza alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
65. Con il decreto di concessione sono definiti i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002.
66. L'assegnazione di cui al comma 63 non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
67. Per le finalità di cui al comma 63 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per il 2024 e di 300.000 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
68. All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 35 le parole <<a concedere>> sono sostituite dalle seguenti: <<a trasferire>>;

b)
al comma 36 è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Il finanziamento viene erogato, previa richiesta, sulla base di quanto previsto dal cronoprogramma della spesa del finanziamento concesso, certificata dal responsabile del progetto del beneficiario.>>.

69. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 35, della legge regionale 26/2020, come modificato dal comma 68, si provvede a valere sugli stanziamenti della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, ed è destinata l'ulteriore spesa di 500.000 euro, per l'anno 2024, a valere su medesimi Missione, Programma, Titolo, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
70. Il finanziamento di cui all'articolo 2, comma 29, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), può essere trasferito in via anticipata dall'Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC all'Associazione di Promozione Sociale UNPLI FRIULI VENEZIA GIULIA APS nella misura massima del 90 per cento, senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, in deroga alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni proprietari di rifugi escursionistici un contributo straordinario finalizzato all'acquisto di beni mobili funzionali ai servizi di accoglienza degli ospiti.
72. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 71, una per singolo rifugio escursionistico, è presentata dall'1 al 30 settembre 2024, alla Direzione centrale attività produttive e turismo, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il contributo di cui al comma 71 è concesso per le spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2024.
73. I contributi di cui al comma 71, sono concessi con procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 71, nonché l'ammissibilità delle spese. L'importo del contributo concedibile a favore di ciascun soggetto richiedente è pari all'importo massimo di 20.000 euro. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare ulteriori risorse che si rendano disponibili per finanziare le domande non finanziate per carenza di risorse, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. Le domande che non sono soddisfatte per esaurimento delle risorse disponibili sono archiviate dopo la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della domanda.
74. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo di cui al comma 73, in unica soluzione e in via anticipata, in deroga alla legge regionale 7/2000, e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
75. I contributi di cui al comma 71 sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto "de minimis" il richiedente presenta una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel registro nazionale degli aiuti di Stato.
76. Per le finalità di cui al comma 71 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dei Comuni in cui insistono siti regionali culturali UNESCO per la valorizzazione in chiave turistica e promozionale degli stessi attraverso l'effettuazione di studi e la realizzazione di progetti di:
a) gestione sostenibile della destinazione;
b) ottimizzazione delle ricadute sociali ed economiche per le comunità, i visitatori e il patrimonio culturale, nonché dell'ambiente;
c) formazione degli operatori orientata alla sostenibilità;
d) offerta di prodotti e servizi turistici sostenibili.
78. I contributi di cui al comma 77, sono concessi, per il tramite di PromoTurismoFVG, a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
79. Il contributo di cui al comma 77, è concesso nel limite delle risorse disponibili e fino al 90 per cento delle spese ammesse entro l'importo massimo di 50.000 euro.
80. Sono ammesse le spese strettamente connesse alla redazione del progetto o alla realizzazione dell'iniziativa con particolare riferimento alle seguenti:
a) spese di consulenza in sustainability development strategy;
b) spese per l'organizzazione di corsi di formazione nel settore della sostenibilità per operatori turistici;
c) spese per realizzazione di eventi educational nella creazione di prodotti e servizi turistici sostenibili.
81. Per le finalità di cui al comma 77 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
82. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica della Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, alle guide turistiche iscritte all'Albo regionale, contributi per l'acquisto di radio trasmettitori con auricolari, anche riutilizzabili, per le visite guidate.
83. I contributi di cui al comma 82, sono concessi nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile e comunque entro l'importo massimo di 5.000 euro.
84. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 82 sono presentate alla Direzione centrale attività produttive e turismo dall'1 al 30 settembre corredate del preventivo di spesa e dell'autocertificazione attestante l'iscrizione all'Albo regionale. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
85. Per la finalità di cui al comma 82 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
86. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Sesto al Reghena, in qualità di Comune capofila della convenzione di coordinamento in essere con l'Associazione dei Borghi più belli d'Italia, al fine di sostenere le attività di promozione e valorizzazione dei borghi stessi.
87. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 86 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo dal Comune di Sesto al Reghena, entro il 30 settembre 2024, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.
88. Per le finalità di cui al comma 86 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
89. All'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 9 dopo le parole <<per la ristrutturazione>> sono aggiunte le seguenti: <<e il completamento>>;

b)
al comma 10 le parole <<soggetto beneficiario>> sono sostituite dalle seguenti: <<intervento>>.

90. È disposta la riapertura del termine di presentazione delle domande di concessione di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 16/2023, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 15 settembre 2024.
91. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 9, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 89, lettera a), è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, e contestualmente a erogare contributi alle strutture ricettive turistiche e agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande aventi sede operativa attiva nel territorio dei Comuni interessati dall'evento franoso di passo di Monte Croce Carnico, nonché dall'evento franoso che ha interrotto la ex strada provinciale 22 della Val Cosa nel corso dell'inverno 2023, a ristoro della conseguente contrazione di fatturato.
93. Con deliberazione della Giunta regionale sono puntualmente individuati i Comuni interessati, nonché stabiliti criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 92.
94. Per le finalità di cui al comma 92 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
95. All'articolo 38 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole <<a un massimo di 320 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<a un massimo di 480 euro>>;

b)
al comma 3 le parole <<a un massimo di 160 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<a un massimo di 240 euro>>.

96. Per le finalità di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge regionale 3/2021, come modificati dal comma 95, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
97. L'articolo 38 della legge regionale 3/2021, come modificato dal comma 95, trova applicazione anche nelle more dell'adeguamento dell'articolo 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2021, n. 085/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la concessione e il rimborso dei Voucher TUReSTA in FVG a favore dei residenti in Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 22 febbraio 2021, n.3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)).
98. Per la valorizzazione del turismo naturalistico connesso alla didattica ambientale e alla diffusione della cultura faunistica nell'ambito territoriale della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse alla Comunità Collinare del Friuli a copertura delle spese per il conseguimento delle finalità connesse alla gestione degli ambienti naturali e delle riserve naturalistiche insite nel territorio della Comunità stessa.
99. Per ottenere il trasferimento di cui al comma 98 la Comunità Collinare del Friuli presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al Servizio competente in materia di turismo della Direzione centrale attività produttive e turismo corredata della relazione illustrativa del progetto da attuare. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità del trasferimento delle risorse e di rendicontazione della spesa.
100. Per le finalità di cui al comma 98 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
101. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella B.
Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. All'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 70 è sostituito dal seguente:
<<70. I finanziamenti di cui al comma 69 sono erogati per investimenti di specializzazione, innovazione tecnologica, diversificazione e destagionalizzazione delle fasi produttive, secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, stabiliti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), relativamente ai finanziamenti per gli investimenti inerenti la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale medesima.>>;

b)
il comma 71 è sostituito dal seguente:
<<71. I finanziamenti sono, altresì, erogati per interventi di rafforzamento finanziario, secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, stabiliti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 80/1982, relativamente ai finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).>>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 23/2013, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
3. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea del comma 44 la parola <<concessi>> è sostituita dalla seguente: <<erogati>>;

b)
la lettera a) del comma 44 è sostituita dalla seguente:
<<a) investimenti produttivi e di modernizzazione, secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, stabiliti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 80/1982, relativamente ai finanziamenti per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale medesima;>>;

c)
il comma 46 è sostituito dal seguente:
<<46. I finanziamenti di cui al comma 45 sono erogati per la realizzazione in regione di investimenti inerenti le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché per la realizzazione di attività di ricezione ed ospitalità, secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, stabiliti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 80/1982, relativamente ai finanziamenti per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale medesima.>>.

4. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 45/2017, come modificata dal comma 3, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
5. Al fine di favorire l'efficace completamento degli interventi attivati nell'ambito delle misure di aiuto del "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino" di cui all'articolo 12, comma 2 bis, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), è elevato a 8 milioni di euro il limite massimo della disponibilità del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo che, ai sensi del comma 9, lettera b bis), del medesimo articolo 12, può essere impiegata in deroga all'articolo 7, quarto comma, della legge regionale 80/1982, secondo cui i rischi di ciascuna operazione creditizia sono esclusivamente a carico delle banche.
6. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 5/2020, come integrato dal comma 5, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Tecnico Agrario Statale "Paolino d'Aquileia" di Cividale del Friuli un contributo straordinario per iniziative realizzate e programmate, in occasione della celebrazione del centenario della fondazione della Scuola Agraria di Cividale del Friuli, finalizzate a divulgare l'attività istituzionale svolta dall'Istituto nell'ambito della formazione agraria in Regione.
8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata, entro il 30 settembre 2024, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, corredata della relazione illustrativa delle attività già realizzate e programmate, nonché del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di rendicontazione delle spese.
9. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Tutela vini Collio un contributo straordinario per le iniziative realizzate e programmate, in occasione della celebrazione del sessantesimo anniversario della costituzione del Consorzio, dirette alla realizzazione di una pubblicazione sulla storia del Consorzio e della DOC Collio.
11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata, entro il 30 settembre 2024, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari tramite posta elettronica certificata all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it, corredata della relazione illustrativa delle attività programmate o già realizzate, nonché del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di rendicontazione delle spese.
12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
13.
Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), è sostituito dal seguente:
<<2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità al regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.>>.

14.
Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), è sostituito dal seguente:
<<1. Con regolamento regionale è adottata per unità amministrative territoriali o per bacini viticoli omogenei la classificazione delle varietà di uve da vino suddivise in varietà idonee alla coltivazione e varietà in osservazione.>>.

15. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:
<<Art. 35 bis
 (Concessioni sui beni del demanio regionale rientranti nella viabilità forestale)
1. Le Comunità di montagna provvedono, nell'ambito territoriale di competenza, al rilascio delle concessioni relative a istanze presentate da soggetti privati per la realizzazione o il mantenimento di impianti, condutture e reti tecnologiche sui beni del demanio regionale rientranti nella viabilità forestale di cui all'articolo 35.
2. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate previo parere favorevole della Direzione centrale competente in materia di risorse forestali e in conformità alle prescrizioni in esso contenute.
3. Il canone delle concessioni di cui al comma 1 è determinato in base al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale).
4. Non sono soggette al pagamento del canone di cui al comma 3 le concessioni per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
5. Qualora il canone annuo di concessione sia superiore a 2.500 euro il richiedente deve costituire a favore della Comunità di montagna competente al rilascio della concessione una cauzione di importo non inferiore ad una annualità di canone mediante versamento sul conto di tesoreria oppure polizza fideiussoria.
6. La cessazione della concessione, per scadenza del termine o per decadenza a causa dell'inadempimento degli obblighi indicati nell'atto di concessione o a causa del mancato pagamento di due annualità di canone, comporta l'obbligo per il concessionario della rimozione delle opere realizzate e del ripristino dello stato dei luoghi; è fatta salva la possibilità da parte della Regione di acquisire a titolo gratuito tali opere al demanio regionale.
7. La riscossione e l'introito dei canoni relativi alle concessioni di cui al comma 1 spetta alle Comunità di montagna.>>;

b)
alla rubrica dell'articolo 41 ter le parole <<funzione produttiva dei boschi>> sono sostituite dalle seguenti: <<multifunzionalità delle foreste>>;

c)
al comma 2 dell'articolo 41 ter dopo le parole <<proprietari di boschi pubblici e privati>> sono inserite le seguenti: <<o ai loro delegati>>;

d)
al comma 3 dell'articolo 41 ter le parole <<consorzi tra proprietari privati>> sono sostituite dalle seguenti: <<forme associative stabili tra proprietari privati o aventi titolo alla conduzione dei boschi>>;

e)
il comma 5 bis dell'articolo 41 ter è sostituito dal seguente:
<<5 bis. Per le finalità di cui all'articolo 86 bis la Regione è autorizzata a erogare alle associazioni fondiarie contributi fino al 100 per cento delle spese per la costituzione e gestione dell'associazione, nonché per la realizzazione delle relative attività, potendo prevedere requisiti differenziati a seconda della tipologia del contributo.>>;

f)
al comma 14 dell'articolo 41 ter le parole <<anche sulla base della progressione della spesa>> sono sostituite dalle seguenti: <<anche in via anticipata e sulla base della progressione della spesa>>;

g)
il comma 6 dell'articolo 86 bis è abrogato;

h)
al comma 1 dell'articolo 93 le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

16. Per le finalità di cui alla legge regionale 9/2007, come modificata dal comma 15, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
17. Il Servizio competente in materia di foreste è autorizzato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili per l'esercizio finanziario 2024, a scorrere la graduatoria approvata con decreto del Direttore 24 novembre 2023, n. 56381, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 17 marzo 2023, n. 057/Pres. (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge).
18. Per le finalità di cui al comma 17 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
19. All'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nel secondo periodo del comma 69 dopo le parole <<Il progetto di fattibilità>> sono inserite le seguenti: <<tecnico economica>>;

b)
dopo il comma 71 è inserito il seguente:
<<71 bis. Per l'anno 2024 l'Associazione dei Consorzi di bonifica presenta l'elenco di cui al comma 67 entro il 30 settembre e la deliberazione di cui al comma 68 è adottata entro il 31 ottobre.>>.

20. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 13/2021, come modificato dal comma 19, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
21. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 9 sono aggiunte le seguenti parole: <<che è autorizzata a realizzare un progetto pilota per l'essicamento e la valorizzazione delle produzioni foraggere provenienti anche dal territorio di competenza dell'Ente, utilizzando la risorsa calore prodotta dagli impianti a biomassa presenti sul territorio medesimo>>;

b)
il comma 10 è sostituito dal seguente:
<<10. Il contributo di cui al comma 9 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023.>>;

c)
al comma 11 le parole <<trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 30 settembre 2024>>.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata in via straordinaria a concedere un aiuto alle imprese agricole che:
a) hanno presentato nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e del capo II del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, n. 023/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 06/2008), domanda di indennizzo per cui non sussistono cause di inammissibilità o di esclusione ai sensi del regolamento;
b) hanno denunciato danni da fauna selvatica per i quali non è stato possibile accertarne la causa e l'entità mediante sopralluogo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.
23. L'aiuto di cui al comma 22 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
24. L'aiuto è concesso previa presentazione da parte delle imprese, su richiesta della Direzione centrale competente in materia di caccia, della dichiarazione "de minimis" resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
25. L'entità del danno per cui è riconosciuto l'aiuto di cui al comma 22 è pari al 70 per cento di quello dichiarato. L'aiuto è determinato applicando, all'entità del danno, i valori stabiliti nel prezziario delle colture approvato, per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, n. 023/Pres., detratti eventuali aiuti o indennizzi concessi per i medesimi danni. L'aiuto non può in ogni caso superare il limite di 5.000 euro per ciascun beneficiario.
26. L'aiuto è concesso e contestualmente liquidato entro sessanta giorni dall'acquisizione di tutte le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 24. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, l'aiuto spettante a ciascuna impresa è proporzionalmente ridotto.
27. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 13.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
28. Al fine di proseguire in maniera efficace l'attività di monitoraggio annuale dello stock di anguilla nella laguna di Marano in attuazione del "Piano regionale di gestione dell'anguilla (Anguilla anguilla) in Friuli Venezia Giulia", approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2011, n. 1848, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi delle Organizzazioni di produttori (OP) riconosciute dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, e operanti nell'area marino-costiera e lagunare interessata.
29. Alle Organizzazioni di cui al comma 28 è riconosciuto il rimborso delle spese strettamente connesse con la realizzazione dell'attività di monitoraggio: a tal fine le Organizzazioni presentano domanda di rimborso, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Servizio competente in materia di risorse ittiche, corredata dell'elenco delle spese previste e della relazione tecnica che descrive le modalità di realizzazione del monitoraggio sulla base delle modalità di monitoraggio dell'anguilla negli ambienti lagunari individuate nel rapporto 2023 denominato "L'anguilla europea nel Mar Mediterraneo - Risultati del programma di ricerca della Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo" pubblicato sul sito della Food and Agriculture Organization (FAO). L'impegno di spesa è adottato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, stabilendo le modalità di rendicontazione ed erogazione del rimborso.
30. In fase di prima applicazione della disposizione del comma 28, la domanda di rimborso per i monitoraggi ancora da realizzare nel corso dell'anno corrente è presentata entro il 30 agosto 2024 e l'impegno di spesa è adottato entro sessanta giorni.
31. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per il 2024 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
32. Al fine di sostenere le imprese agroalimentari regionali nel perdurare di una situazione economica sfavorevole, la Regione continua ad assicurare il sostegno fornito nell'ambito del "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino" di cui all'articolo 12, comma 2 bis, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID -19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), anche successivamente alla scadenza del periodo di applicazione della Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina).
33. In attuazione di quanto previsto al comma 32, con deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 80/1982, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione, fino al 31 dicembre 2025, delle misure di aiuto attivate nell'ambito del "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino" nel rispetto dei limiti stabiliti a titolo di "de minimis".
34. Per le finalità previste dal comma 32 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
35. I finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), possono essere concessi anche ai Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia per l'acquisto di attrezzatura necessaria allo svolgimento della loro attività istituzionale.
36. I finanziamenti di cui al comma 35 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, stabiliti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 80/1982, relativamente ai finanziamenti per investimenti inerenti la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
37. Per le finalità previste dal comma 35 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
38.
I commi 13 e 14 dell'articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), sono abrogati.

39. All'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), è lo strumento finanziario con cui la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia finanzia misure di sostegno nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) e del Programma Regionale Friuli Venezia Giulia FESR 2021-2027 (PR FESR), in osservanza del Titolo IV della Parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013, della sezione II del capo II del titolo V del regolamento (UE) 2021/1060, nonché dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2021/2115.>>;

b)
i commi 3, 4, 5 e 5 bis sono abrogati.

40. Alle misure di sostegno finanziate dal Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 24/2016, come modificato dal comma 39, continuano ad applicarsi i regolamenti emanati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 5, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.
41. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 24/2016, come modificato dal comma 39, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
42. Alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 2 le parole <<Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), della normativa in materia di Fondi Strutturali Europei>> sono sostituite dalle seguenti: <<Fondi dell'Unione europea, della normativa unionale in materia>>;

b)
al comma 1 bis dell'articolo 3 le parole <<normativa dell'Unione europea per l'utilizzo dei fondi SIE>> sono sostituite dalle seguenti: <<normativa per l'utilizzo dei Fondi dell'Unione europea>>;

c)
la lettera j) del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:
<<j) finanziamenti per investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli realizzati con il contributo finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) e del Programma Regionale Friuli Venezia Giulia FESR 2021-2027 (PR FESR);>>;

d)
alla fine della lettera k) del comma 1 dell'articolo 5 sono aggiunte le parole <<e del PSP>>;

e)
alla fine della lettera m) del comma 1 dell'articolo 5 sono aggiunte le parole: <<e del PSP>>;

f)
dopo il comma 1 dell'articolo 5 è inserito il seguente:
<<1.1 1 L'erogazione dei finanziamenti, che si avvalgono dei contributi finanziari del PSR, del PSP e del PR FESR di cui al comma 1, lettere j), k) e m), avviene, nel rispetto della normativa unionale, nazionale e regionale di settore, previa stipula di documenti strategici o di accordi di finanziamento sottoscritti dalle rispettive Autorità di gestione e dall'amministratore del Fondo di rotazione, sulla base degli schemi di accordo approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente. Al fine di consentire un'evidenza contabile separata, distinte Sezioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1 sono rispettivamente riservate all'utilizzo del contributo finanziario del PR FESR e all'utilizzo dei contributi finanziari del PSR e del PSP.>>.

43. Al fine di consentire un'adeguata conservazione degli habitat prativi, in conformità all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, nell'ambito degli interventi a superficie e capo attuati ai sensi del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 e del Complemento di Sviluppo rurale 2023-2027, il carico minimo di bestiame delle Pratiche Locali Tradizionali (PLT) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, insistenti sulla ZSC IT3340006 Carso Triestino e Goriziano, è fissato in 0,07 UBA/ettaro/anno.
44. La previsione del comma 43 si applica a partire dalla campagna 2024.
45. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, l'Amministrazione regionale assegna in gestione risorse finanziarie ai Confidi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, individuati mediante procedura selettiva; le risorse sono destinate, dai Confidi con sede operativa in regione, all'implementazione del proprio fondo rischi e all'erogazione di garanzie a favore dei soci in relazione a finanziamenti da parte delle banche o degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.
46. In applicazione di quanto disposto dal comma 45, la Giunta regionale, con propria deliberazione:
a) dà mandato alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari di attivare e svolgere la procedura diretta a selezionare i Confidi cui aderiscono imprese agricole e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano in misura prevalente a favore di imprese agricole: a tal fine si tiene conto della percentuale di garanzie erogate alle imprese agricole con sede operativa in regione rispetto all'importo complessivo delle garanzie erogate a tutte le imprese con sede operativa in regione;
b) stabilisce gli indirizzi operativi per l'erogazione, da parte dei Confidi selezionati ai sensi della lettera a), delle garanzie che, se in misura agevolata, devono rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
c) stabilisce i criteri e le modalità per la gestione dei rapporti finanziari fra la Direzione centrale competente e i Confidi selezionati, ivi comprese le modalità di svolgimento dei controlli da parte dell'Amministrazione regionale e i casi di restituzione anticipata per gravi motivi.
47. I rapporti finanziari di cui al comma 46, lettera c), si informano ai seguenti principi:
a) le risorse disponibili sono ripartite in misura paritaria fra i Confidi selezionati;
b) le risorse assegnate ai Confidi selezionati sono gestite con evidenza contabile separata;
c) le risorse assegnate possono essere incrementate, anche progressivamente, nel 2025 e nel 2026 nei limiti di eventuali ulteriori disponibilità di bilancio, solo in caso di avvenuto utilizzo di almeno l'80 per cento delle risorse già assegnate e, comunque, nella misura complessiva massima pari a tre volte l'importo assegnato nel 2024;
d) le risorse tempo per tempo assegnate sono restituite entro la fine dell'undicesimo anno successivo a quello di assegnazione, al netto di eventuali perdite per insolvenza delle imprese garantite;
e) i Confidi non percepiscono alcun compenso o rimborso per l'attività svolta nella gestione delle risorse assegnate a favore delle imprese.
48. Per le finalità di cui al comma 45 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
49. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 47, lettera d), affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi.
50. Al fine di sostenere l'apicoltura nel perdurare della crisi economica e a fronte delle condizioni climatiche avverse a carattere eccezionale che hanno determinato un'insufficiente produzione di miele, la Regione è autorizzata a concedere agli apicoltori iscritti all'Anagrafe apistica nazionale un aiuto straordinario commisurato al numero di alveari.
51. Gli aiuti di cui al comma 50 sono concessi secondo le condizioni di cui alla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) e successive modifiche e integrazioni.
52. Gli aiuti sono concessi nella misura di 70 euro ad alveare agli apicoltori che, nel censimento del 2023, abbiano registrato all'Anagrafe apistica nazionale almeno cinquanta alveari situati nel territorio della regione. L'aiuto non può essere in ogni caso superiore a 150.000 euro. L'istruttoria consiste nella verifica d'ufficio dei dati presenti nell'Anagrafe apistica nazionale alla data del 31 dicembre 2023 come forniti dal Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria.
53. Gli aiuti sono erogati per il tramite degli Organismi associativi tra apicoltori di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), di seguito Consorzi, anche a favore degli apicoltori non iscritti ai medesimi.
54. Le domande sono presentate dai Consorzi tramite posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it. Alla domanda dei Consorzi sono allegate le singole domande di aiuto, sottoscritte da ciascun apicoltore redatte secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione. Le domande possono essere presentate dall'1 al 15 settembre 2024.
55. Entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma 54, con decreto del Direttore del Servizio competente sono concessi gli importi complessivi spettanti ai beneficiari, con imputazione ed erogazione di almeno il 50 per cento degli aiuti sull'esercizio finanziario 2024 nei limiti delle risorse disponibili.
56. Per le finalità previste dal comma 50 è destinata la spesa complessiva di 1.700.000 euro, suddivisa in ragione di 900.000 euro per il 2024 e di 800.000 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
57. All'articolo 3 bis della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla rubrica le parole: <<con presenza di opere di mitigazione>> sono soppresse;

b)
al comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
<<b bis) nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio.>>;

c)
al comma 2 le parole <<comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 3 e 4>>.

58. Per l'anno 2024 le domande dei contributi per la promozione e gestione delle Riserve della Biosfera, di cui all'articolo 63 della legge regionale 26 novembre 2021, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006)), presentate oltre il termine di cui al comma 2 del medesimo articolo 63, possono essere riproposte entro la data del 31 agosto e sono considerate ammissibili anche le spese già sostenute.
59. Per le finalità di cui al comma 58 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
60. Al fine di consentire lo snellimento e l'accelerazione delle procedure, i bandi a valere sul Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PS PAC) e sul Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (CSR) possono prevedere che l'istruttoria avvenga in forma semplificata nel rispetto dei seguenti criteri:
a) è verificata l'ammissibilità di tutte le domande pervenute attribuendo i punteggi in applicazione dei criteri di selezione e di priorità;
b) sono comunicati i motivi ostativi all'accoglimento delle domande non ammissibili;
c) sono eseguiti tutti i restanti adempimenti istruttori, secondo la disciplina del singolo bando, con riferimento alle domande potenzialmente finanziabili in base alla dotazione finanziaria prevista dal bando, incrementata del 10 per cento a titolo prudenziale;
d) è predisposta la graduatoria con l'indicazione, per ciascuna domanda, del costo dichiarato, del punteggio attribuito e del costo ammissibile per le domande potenzialmente finanziabili di cui alla lettera c).
61. L'Ufficio attuatore, previo parere dell'Autorità di gestione, può eseguire gli adempimenti istruttori di cui al comma 60, lettera c), con riferimento ad un numero maggiore di domande rispetto a quelle calcolate ai sensi della medesima lettera c).
62. In considerazione della complessità degli adempimenti richiesti e del numero delle domande già pervenute, l'istruttoria in forma semplificata prevista ai commi 60 e 61 si applica anche ai seguenti bandi:
a) "Bando per l'accesso all'intervento per lo sviluppo rurale SRD01 - investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole e del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano Strategico PAC 2023-2027", approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2023, n. 1811;
b) "Bando per l'accesso all'intervento per lo sviluppo rurale SRD02 - investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale - investimenti irrigui del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano Strategico PAC 2023-2027", approvato con deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2023, n. 2086;
c) "Bando per l'accesso all'intervento SRE01 - Insediamento giovani agricoltori del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano Strategico PAC 2023-2027", approvato con deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2024, n. 1064.
63. Al fine di dare applicazione a quanto previsto dai commi 60, lettera c), e 61, per dotazione finanziaria di ciascuno dei bandi di cui al comma 62 si intende l'ammontare delle risorse complessivamente assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
64. Al fine di conseguire una piena valorizzazione della risorsa forestale e una gestione multifunzionale del territorio montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio boschi carnici quale ente pubblico che, ai sensi dell'articolo 3, comma 38, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), concorre al perseguimento degli obiettivi della politica forestale regionale, per la realizzazione di un Piano di interventi di ripristino, adeguamento e nuova realizzazione di viabilità forestale da attuarsi prevalentemente nel comprensorio dei Comuni facenti parte del Consorzio.
65. Il contributo di cui al comma 64 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 2022/2472, della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
66. Il Consorzio di cui al comma 64 presenta domanda dall'1 ottobre all'1 novembre 2024 alla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali, mediante invio all'indirizzo posta elettronica certificata agricoltura@certregione.fvg.it. La domanda è corredata del Piano degli interventi che descrive i lavori da realizzare in ordine di rilevanza e priorità e comprende, per ciascun intervento, l'individuazione cartografica del tracciato della viabilità interessata e il quadro economico.
67. La Giunta regionale approva con deliberazione il Piano di cui al comma 66, confermando o modificando l'ordine di esecuzione degli interventi, che sono finanziati fino a concorrenza delle risorse disponibili. Le risorse sono concesse tramite decreto del Servizio competente in materia di foreste, che stabilisce i termini di rendicontazione e le modalità di esecuzione degli interventi, nel rispetto delle direttive tecniche di cui all'articolo 43 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)). Il contributo può essere erogato in via anticipata fino al 100 per cento dell'importo concesso.
68. Per le finalità previste dal comma 64 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
69.
Dopo il comma 48 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è inserito il seguente:
<<48 bis. Le opere di cui al comma 48 realizzate in continuità, contiguità, a integrazione o potenziamento di infrastrutture del servizio idrico integrato, si considerano infrastrutture idriche ai sensi degli articoli 143 e 153 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).>>.

70. Al fine di semplificare le comunicazioni fra i Consorzi di bonifica e gli utenti, nonché al fine di uniformare a livello regionale i dati necessari ad ottimizzare la gestione delle risorse idriche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia affinché realizzi, a favore dei Consorzi aderenti, un portale per digitalizzare i dati dei catasti consortili e rendere accessibili on line i pagamenti dei contributi e le altre informazioni utili per i consorziati.
71. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 70, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari entro il 30 settembre 2024. Il contributo è erogato in via anticipata nella misura massima dell'80 per cento delle spese ritenute ammissibili, previa apposita richiesta. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo e sono altresì specificate le modalità di accesso al portale da parte dell'Amministrazione regionale per la condivisione dei dati utili ai propri scopi istituzionali.
72. Per le finalità previste dal comma 70 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
73. Al fine di garantire la piena corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punti 2, 3 e 4, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), in via straordinaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese sostenute e non finanziate con riferimento alle attività svolte nell'anno 2023 per i corsi preparatori relativi alle abilitazioni in ambito venatorio nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/2831. A tal fine, i soggetti interessati possono presentare domanda entro il 15 settembre 2024 corredata del rendiconto delle spese ammissibili ai sensi dell'articolo 6 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2019, n. 0139/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli incentivi per l'organizzazione dei corsi preparatori per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies, punti da 1 a 5, della legge regionale 6/2008 in attuazione degli articoli 29, comma 1 bis e 39, comma 1, lettera h bis), della medesima legge).
74. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
75. Al fine di valorizzare la denominazione di origine "Delle Venezie" Pinot grigio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di Tutela Vini DOC "Delle Venezie" un contributo straordinario per l'organizzazione del congresso 2024 da tenersi nella città di Udine, finalizzato ad analizzare il posizionamento della denominazione nel contesto nazionale e internazionale nella prospettiva della formulazione di idonee strategie che ne consolidino e rafforzino la presenza sul mercato.
76. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 75 è presentata dal Consorzio di tutela, entro il 15 settembre 2024, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it, corredata della relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa. Il contributo è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere concesso in via anticipata nella misura massima del 70 per cento, senza presentazione di garanzie, in deroga all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
77. Per le finalità di cui al comma 75 è destinata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
78. La Regione, in sinergia con gli altri attori a supporto della competitività del sistema produttivo regionale e massimizzando la complementarietà delle azioni attuate da organismi regionali e nazionali, sostiene l'internazionalizzazione delle imprese agricole per incrementarne la propensione all'export e per promuoverne o consolidarne la presenza sui mercati nazionale e internazionale e, attraverso di essa, promuovere l'attrattività della Regione ed attuare politiche di comunicazione e di marketing.
79. Per le finalità di cui al comma 78, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, di concerto con l'Assessore regionale al turismo, approva annualmente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), gli indirizzi per la promozione anche a fini turistici dei comparti agricolo e agroalimentare in particolare al fine di:
a) individuare gli eventi, le mostre e le fiere organizzati con la formula "business to business" (B2B) e "business to consumer" (B2C), compresi quelli parzialmente B2B e B2C, cui la Regione intende partecipare rispettivamente attraverso ERSA e PromoTurismoFVG;
b) delineare, con particolare riferimento alle manifestazioni B2B e parzialmente B2B del settore vitivinicolo, le strategie di promozione e le modalità organizzative per assicurare la presenza forte e chiaramente identificabile della Regione Friuli Venezia Giulia, ivi compresa la determinazione delle specifiche attività in capo a ERSA e a PromoTurismoFVG per l'affitto degli spazi espositivi, le relative iscrizioni, l'allestimento delle collettive regionali e la gestione dei servizi accessori connessi, nonché le eventuali iniziative divulgative e promozionali;
c) individuare gli altri eventi promozionali di interesse della Regione, anche complementari rispetto le manifestazioni di cui alla lettera b), da realizzare su iniziativa dell'Unione dei Consorzi Vini DOC del Friuli Venezia Giulia (UNI.DOC FVG).
80. In attuazione degli indirizzi di cui al comma 79, ERSA, in qualità di soggetto aggregatore delle imprese agricole, cura e coordina la partecipazione della Regione alle fiere B2B e parzialmente B2B, in particolare del settore vitivinicolo e a tal fine:
a) stabilisce, per ciascuna manifestazione, con decreto del Direttore generale, previo confronto con PromoTurismoFVG e UNI.DOC FVG, gli indirizzi operativi per l'allestimento dello stand della collettiva regionale, per l'organizzazione dei servizi accessori connessi e per le iniziative divulgative e promozionali;
b) può aderire agli eventi, alle mostre e alle fiere promossi e organizzati da organismi pubblici o privati, compresi quelli di assistenza all'internazionalizzazione delle imprese agricole in collaborazione con l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
c) approva, con decreto del Direttore generale da pubblicare sul sito istituzionale dell'Agenzia, i bandi per selezionare, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e tutela della concorrenza, le imprese agricole da ammettere alle collettive regionali e di quelle da ammettere alle iniziative divulgative e promozionali, comprese le degustazioni assistite e le sezioni di degustazioni masterclass;
d) individua, in base alle modalità e ai criteri stabiliti con decreto del Direttore generale, la selezione dei vini da presentare alle iniziative promozionali, avvalendosi di apposite Commissioni tecniche di valutazione sensoriale costituite con decreto del Direttore generale; ai Commissari esterni è corrisposto un gettone di presenza il cui ammontare è determinato nel provvedimento di costituzione;
e) approva, con decreto del Direttore generale da pubblicare sul sito istituzionale dell'Agenzia, i bandi per la concessione dei contributi di cui al comma 82.
81. In attuazione degli indirizzi di cui al comma 79, sulla base delle specifiche attività dagli stessi attribuite a ERSA e PromoTurismoFVG, gli Enti medesimi provvedono all'affitto degli spazi espositivi collettivi e alle relative iscrizioni, all'acquisizione e alla messa in opera delle strutture e degli impianti necessari per l'allestimento degli stand delle collettive regionali, alla gestione dei servizi connessi ed alle eventuali iniziative divulgative e promozionali.
82. ERSA è autorizzata a riconoscere, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 2831/2023 e fino all'intensità del 100 per cento:
a) alle imprese agricole che vengono selezionate ai sensi del comma 80, lettera c), contributi, sia in conto capitale che in natura, per abbattere, nella misura forfettaria predeterminata in sede di bando, la quota di partecipazione che grava sulle imprese medesime quale concorso al complesso delle spese per la realizzazione delle collettive regionali e delle altre iniziative, al netto dell'IVA e degli oneri per l'attività istituzionale della Regione;
b) alle imprese agricole con stabilimento enologico in regione, presenti a Vinitaly con una propria postazione nel padiglione che ospita la collettiva regionale, contributi in conto capitale a sostegno dei costi di iscrizione, di affitto dell'area espositiva e di eventuali servizi accessori connessi, al netto dell'IVA.
83. ERSA è altresì autorizzata a riconoscere contributi per l'attività di organizzazione e gestione degli eventi promozionali di cui al comma 79, lettera c), a favore di UNI.DOC FVG. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento adottato con decreto del Direttore generale dell'Agenzia. Il contributo può essere concesso in via anticipata nella misura del 70 per cento, senza presentazione di garanzie, in deroga all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La rendicontazione avviene con le modalità semplificate di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000.
84. Gli oneri di cui ai commi 80, 81, 82 e 83, sono a carico del bilancio di ERSA.
85. Gli oneri di cui al comma 81 sono a carico del bilancio di PromoTurismoFVG.
86.
Sono abrogate le seguenti disposizioni, che continuano ad essere applicate con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge:

c) i commi da 78 a 84 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025).
87. Alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 bis dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
<<2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, di concerto con l'Assessore competente in materia di turismo e sulla base di quanto presentato da ERSA ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), sono altresì approvati gli indirizzi per la promozione anche a fini turistici dei comparti agricolo e agroalimentare di cui all'articolo 3, comma 79, lettera b), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).>>;

b)
la lettera f) del comma 3 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
<<f) programma in maniera organica le attività per favorire la conoscenza della realtà agricola e agroalimentare regionale presentando annualmente all'Assessore regionale alle risorse agricole gli indirizzi per la promozione anche a fini turistici dei comparti agricolo e agroalimentare;>>.

88. Al fine di valorizzare e salvaguardare la valenza paesaggistica del territorio montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari per il recupero o il ripristino di muri a secco situati nei Comuni ricompresi nelle zone B e C di svantaggio socio-economico individuate con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303.
89. I contributi di cui al comma 88 sono concessi, nella misura massima di 10.000 euro a intervento, a soggetti pubblici o privati che sono proprietari dei terreni interessati o che ne hanno la disponibilità, in base ad adeguato titolo giuridico, per un periodo pari almeno alla durata del vincolo di destinazione del contributo. Ogni richiedente può presentare un'unica domanda.
90. I contributi sono concessi con procedura a sportello secondo le modalità e i criteri stabiliti dal bando approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). In caso di insufficienza di risorse, le domande vengono archiviate decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle medesime.
91. Per le finalità di cui al comma 88 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di montagna del Gemonese un contributo straordinario al fine di implementare, sviluppare ed applicare su tutto il territorio regionale gli esiti del progetto pilota integrato denominato "Il contributo degli orti familiari, degli orti urbani e dell'agricoltura non professionale per progettare i sistemi agroalimentari locali sostenibili, resilienti, in grado di produrre cibo sicuro e nutriente in un Friuli Venezia Giulia green", già avviato nel corso dell'anno 2021 e finanziato dall'articolo 4, commi da 50 a 52, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), dall'articolo 3, commi 115 e 116, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), e dall'articolo 4, commi da 37 a 40, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023).
93. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 92 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su apposito modello, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.
94. La struttura competente svolge l'istruttoria della domanda verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 92, nonché l'ammissibilità delle spese.
95. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
96. Per le finalità di cui al comma 92 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
97. Al fine di disporre di dati per implementare le strategie di mitigazione ambientale delle imprese e orientare possibili azioni regionali di sostegno all'economica circolare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia (AAFVG) un contributo straordinario per la realizzazione, anche in collaborazione con enti e istituti di ricerca, di un'indagine conoscitiva a livello regionale, basata sull'approccio Life Cycle Assessment (LCA), per stimare l'impronta ambientale delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento alla zootecnia da latte.
98. Il contributo di cui al comma 97 è concesso, nella misura del 90 per cento delle spese ammissibili, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023.
99. La domanda di contributo è presentata entro l'1 ottobre 2024 alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari all'indirizzo di posta elettronica certificata qualita@certregione.fvg.it, corredata del progetto che descrive in maniera dettagliata finalità e modalità di realizzazione dell'indagine, nonché del preventivo di spesa. Si considerano ammissibili i costi per il personale, le consulenze, i campionamenti e le analisi, l'elaborazione dei dati, l'attività di pubblicazione e divulgazione dei risultati nonché, nel limite massimo del 10 per cento, l'acquisto di strumenti e attrezzature per il rilevamento dei dati e delle emissioni.
100. Il Servizio competente approva il progetto, sentita l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), e concede il contributo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute. Il contributo, su richiesta del beneficiario, può essere erogato in via anticipata nella misura massima del 70 per cento senza presentazione di garanzie, in deroga all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
101. Per le finalità di cui al comma 97 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
102. Per le finalità di cui al comma 97 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
103. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 97 la cifra <<2023>> è sostituita dalla seguente: <<2024>>;

b)
al comma 98 la cifra <<2023>> è sostituita dalla seguente: <<2024>>;

c)
al comma 99 le parole <<dall'1 al 30 marzo 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal 15 agosto al 31 agosto 2024>>;

d)
alla lettera b) del comma 99 la cifra <<2023>> è sostituita dalla seguente: <<2024>>.

104. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 22/2022, commi da 97 a 99, come modificati dal comma 103, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
105. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2024 al fine di consentire il completamento e la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli immobili già destinati a latterie, non più utilizzate per finalità produttive e riutilizzate quali centri di divulgazione dell'attività casearia, da parte di soggetti pubblici e privati proprietari delle stesse, nonché la fornitura di arredi ed attrezzature strettamente connesse all'attività da svolgersi al loro interno.
106. Il soggetto richiedente deve avere sede ed essere operante sul territorio classificato montano della Regione, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
107. Il contributo di cui al comma 105 è concesso nella misura massima di 300.000 euro per richiedente e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
108. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 105 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda deve essere presentata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredata:
a) per la manutenzione straordinaria degli immobili, della relazione descrittiva delle attività previste, del quadro economico di spesa dettagliato e del cronoprogramma;
b) per la fornitura di arredi ed attrezzature strettamente connesse all'attività del soggetto richiedente, della relazione illustrativa sulle finalità dell'acquisto, della planimetria con la disposizione degli arredi e, per i soli soggetti privati, dei tre preventivi comparabili di cui sarà ammesso quello con il prezzo più basso.
109. L'IVA costituisce spesa ammissibile solo qualora rappresenti un costo per il soggetto richiedente e non può essere dallo stesso recuperata.
110. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
111. Per le finalità di cui al comma 105 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 114.
112.
L'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), è sostituito dal seguente:
<<Art. 27
 (Progettazione di insediamenti produttivi agricoli)
1. Al fine di migliorare la fruizione del territorio montano, anche favorendo la ricomposizione fondiaria e il recupero di aree incolte o abbandonate, i Comuni possono realizzare insediamenti produttivi agricoli che costituiscono opere pubbliche ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).
2. Più Comuni limitrofi possono convenzionarsi per la realizzazione di un insediamento produttivo agricolo intercomunale.
3. La Regione è autorizzata a concedere contributi per la progettazione e la realizzazione degli insediamenti produttivi agricoli secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento regionale, nel rispetto dei seguenti criteri minimi:
a) i contributi possono essere concessi fino al 100 per cento della spesa relativa alla progettazione, all'acquisizione delle aree, alla realizzazione delle infrastrutture e degli interventi di miglioramento fondiario, ai frazionamenti dei terreni e agli oneri notarili;
b) la domanda di contributo è corredata della cartografia dell'area interessata e della relazione descrittiva dell'intervento ove sono indicati: l'estensione in ettari dell'area, l'elencazione e il numero delle particelle catastali con la specifica dei relativi proprietari e delle colture in atto;
c) l'area complessiva oggetto di intervento deve comprendere anche terreni incolti o abbandonati di cui all'articolo 86, comma 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in misura non inferiore al 5 per cento;
d) il rapporto medio tra il numero di particelle catastali e l'area complessiva oggetto di intervento non può essere inferiore a 5 particelle ad ettaro.
4. Allorché il numero dei proprietari sia superiore a cinquanta, si osservano le forme di cui agli articoli 11, comma 2, 22, comma 1, e 22 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.
5. Le aree oggetto di intervento possono essere successivamente assegnate a terzi mediante procedura di evidenza pubblica, tenendo conto di criteri orientati a favorire l'insediamento dei giovani imprenditori e l'ottenimento di produzioni di qualità.>>.

113. Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge regionale 16/2006, come sostituito dal comma 112, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
114. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella C.
Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. In via sperimentale e limitatamente alle risorse stanziate con la presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, alle imprese aventi sede sul territorio regionale, un contributo a rimborso degli oneri sostenuti per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato, con un'intensità del 75 per cento rispetto alla spesa ammissibile e fino all'importo massimo di 50.000 euro per scarichi caratterizzati da un carico inquinante fino a cento abitanti equivalenti e con un'intensità del 100 per cento rispetto alla spesa ammissibile e fino all'importo massimo di 70.000 euro per scarichi caratterizzati da un carico inquinante superiore a cento abitanti equivalenti.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
4. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 1, corredate della documentazione tecnica dell'intervento e della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento, sono presentate a seguito di avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Nell'avviso sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, le spese ammissibili, le modalità di concessione e di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
5. L'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio e l'assegnazione delle risorse a esse destinate per lo svolgimento dell'attività sono disciplinati da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
7. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione allo svolgimento delle attività di gestione delle pratiche contributive rimesse alle Camere di Commercio, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
8. Al fine di effettuare gli interventi di mitigazione degli effetti dei deflussi discontinui (hydropeaking) del fiume Isonzo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica della Venezia Giulia un contributo straordinario finalizzato alla predisposizione, con il coinvolgimento del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT, del progetto di fattibilità tecnico economica e alla realizzazione del primo lotto funzionale dei lavori di adeguamento della traversa di Piuma, di realizzazione della soglia di Straccis e di sfruttamento della ex cava Postir in Comune di Sagrado, conseguenti ai monitoraggi e agli studi sullo stato delle acque del fiume Isonzo, condotti nell'ambito del Progetto Interreg Italia-Slovenia GREVISLIN. A seguito della predisposizione del progetto di fattibilità tecnico economica e prima della sua approvazione, il Consorzio di bonifica della Venezia Giulia viene audito dalla Commissione consiliare competente, entro trenta giorni dalla disponibilità resa dall'Assessore competente e dal Consorzio stesso, per illustrare il progetto.
9. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 8, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del quadro economico di spesa, è presentata dal Consorzio di bonifica della Venezia Giulia, alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 6 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
11. All'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 17 le parole: <<nella misura massima 20.000 euro>> sono soppresse;

b)
al comma 19 le parole: <<, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda e le tipologie di spese ammissibili,>> sono soppresse.

12. Il Comune capofila nell'ambito del contratto di fiume del Natisone è autorizzato a trasferire l'importo pari a 220.000 euro di cui all'articolo 4, comma 20, della legge regionale 13/2023, concesso al Comune medesimo con il decreto n. 61411/GRFVG del 14 dicembre 2023, ai Comuni aderenti al contratto di fiume del Natisone, previa presentazione di una domanda corredata della relazione tecnico finanziaria dell'intervento. Ciascun Comune destinatario del contributo è tenuto a presentare alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, la rendicontazione della spesa ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.
13. All'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2, dopo le parole <<località Griulis>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché per la realizzazione dei lavori di riqualificazione ambientale delle aree contrassegnate con foglio 14, mappali 358 e 359 in Comune di Flaibano, di proprietà del Comune stesso>>;

b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Il contributo dell'ammontare complessivo di 111.248,25 euro, concesso al Comune di Flaibano con la deliberazione della Giunta provinciale di Udine n. 152/2016, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), è destinato, altresì, alla realizzazione dei lavori di riqualificazione ambientale delle aree contrassegnate con foglio n. 14, mappali n. 358 e n. 359 in Comune di Flaibano, di proprietà del Comune stesso.>>;

c)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. I contributi di cui ai commi 2 e 2 bis sono erogati con le modalità di cui all'articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). La rendicontazione della spesa è disciplinata dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Flaibano presenta alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile una domanda di conferma dei contributi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 12/2018, come modificato dal comma 13, lettera a) e di cui all'articolo 7, comma 2 bis, della legge regionale 12/2018, come inserito dal comma 13, lettera b), corredata della relazione illustrativa dell'intervento concernente i lavori di chiusura della discarica e i lavori di riqualificazione ambientale, del quadro economico di spesa e del cronoprogramma dei lavori.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, a favore della A.S.P. "Casa per anziani" di Cividale del Friuli, con sede legale a Cividale del Friuli, per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto rinvenuto nell'area di proprietà. Tra le spese ammissibili rientrano anche i costi già sostenuti anteriormente alla presentazione della domanda di concessione del contributo.
16. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 15 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico dell'intervento.
17. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
18. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di un servizio finalizzato alla progettazione e alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER) regionale "IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA".
20. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
21.
Al comma 4 dell'articolo 14 bis della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia), le parole <<della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato)>> sono sostituite dalle seguenti: <<del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106)>>.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di un servizio finalizzato all'esecuzione di indagini strutturali sulla diga foranea antistante il "Porto vecchio" di Trieste.
23. I rapporti tra la Regione e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, che gestisce la diga foranea di cui al comma 22, sono definiti mediante un protocollo d'intesa da stipularsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
24. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
25. Alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, dopo la parola <<Terra;>> sono aggiunte le seguenti: <<i geositi sono suddivisi, a seconda del loro grado di interesse, in sovranazionali, nazionali, regionali e locali;>>;

b)
al comma 2 dell'articolo 4 dopo la parola <<legge>> sono inserite le seguenti: <<, nei geositi sovranazionali, nazionali e regionali>>;

c)
al comma 1 dell'articolo 18, dopo la parola <<conoscenza>> sono inserite le seguenti: <<e valorizzazione della geodiversità>>;

d) al comma 2 dell'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera a) le parole <<e dei geoparchi regionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<, dei geoparchi regionali e della geodiversità>>;

2)
alla lettera b) le parole <<e dei geoparchi regionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<, dei geoparchi regionali e della geodiversità>>;

3)
alla lettera d) dopo la parola <<finalizzate>> sono inserite le seguenti: <<alla valorizzazione della geodiversità,>>;

4)
alla lettera f) dopo la parola <<geologico>> sono aggiunte le seguenti: <<e alla geodiversità>>.

26. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 15/2016, come modificato dal comma 25, lettera d), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
27.
Al comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), le parole <<esecuzione dell'intervento di cui al comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<esecuzione dell'intervento di cui al comma 1>>.

28. All'articolo 10 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole: <<certificata attraverso una preselezione effettuata avvalendosi della struttura della Regione competente in materia di funzione pubblica,>> sono soppresse;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. L'incarico di Direttore generale è esclusivo, è incompatibile con ogni altra attività professionale e, se conferito a dirigenti pubblici, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni, per la durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio, con oneri a carico di AUSIR.>>.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Comune di Lignano Sabbiadoro per la realizzazione di un progetto pilota per la difesa della costa dai fenomeni di erosione. La Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile attua il coordinamento fra il Comune beneficiario e le istituzioni scientifiche e didattiche che effettuano la valutazione dei risultati conseguiti dal progetto pilota, che rimane di proprietà della Regione.
30. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico dell'intervento.
31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
32. Nelle more dell'emanazione del regolamento regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), la Regione è autorizzata a istituire e a gestire un geoparco regionale comprendente il territorio del Carso classico italiano, in funzione dell'istituzione del geoparco transfrontaliero di cui al progetto strategico denominato "Kras-Carso II", nell'ambito del Programma Interreg Italia-Slovenia 2021-2027 e della sua candidatura a Geoparco UNESCO (UNESCO Global Geopark).
33. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:
a) la perimetrazione del geoparco regionale sulla base delle caratteristiche geologiche del territorio;
b) le modalità di istituzione e di gestione del geoparco regionale;
c) l'individuazione della sede amministrativa e delle sedi operative del geoparco regionale;
d) la creazione della rete dei Comuni il cui territorio è interessato dalla perimetrazione del geoparco regionale;
e) le modalità di gestione del geoparco regionale da attuarsi anche mediante la stipula di una convenzione con uno o più Comuni di cui alla lettera d), con altri enti pubblici oppure mediante l'affidamento di un servizio di gestione con le procedure previste dalla normativa di settore.
34. La Regione fornisce supporto tecnico ai Comuni di cui al comma 33, lettera d), nel percorso di istituzione del geoparco transfrontaliero di cui al comma 32.
35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa complessiva di 550.000 euro, suddivisi in ragione di 50.000 euro per il 2024, 250.000 euro per il 2025 e 250.000 euro per il 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di servizi concernenti l'esecuzione di monitoraggi, sondaggi e studi modellistici volti ad approfondire le soluzioni tecniche per la realizzazione delle azioni di mitigazione inerenti il Lago dei Tre Comuni, individuate dallo studio specialistico di cui all'articolo 4, comma 15, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), sulla base delle indicazioni del Laboratorio Lago dei Tre Comuni istituito dall'articolo 4, comma 35, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).
37. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), risorse a sostegno della progettazione e della realizzazione di infrastrutture per il riutilizzo delle acque reflue depurate, in conformità al regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua.
39. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 38 non è soggetto alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000.
40. La relazione annuale di cui all'articolo 14 della legge regionale 5/2016 è integrata dalla dichiarazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori previsti nel programma degli interventi del piano d'ambito, finanziati ai sensi del comma 38.
41. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), risorse per la realizzazione del progetto pilota di un sistema di infrastrutture per la captazione, la potabilizzazione e la distribuzione di acque sotterranee nelle aree del territorio regionale situate al di sotto della linea delle risorgive, non servite da acquedotto.
43. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 42 non è soggetto alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000.
44. La relazione annuale di cui all'articolo 14 della legge regionale 5/2016 è integrata dalla dichiarazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori previsti nel programma degli interventi del piano d'ambito, finanziati ai sensi del comma 42.
45. Per le finalità di cui al comma 42 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), risorse da destinare alla copertura dei maggiori costi conseguenti all'attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani "porta a porta". Le risorse possono essere utilizzate anche a copertura dei costi sostenuti nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
47. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 46 non è soggetto alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000.
48. La relazione annuale di cui all'articolo 14 della legge regionale 5/2016 è integrata dalla dichiarazione attestante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 46.
49. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
50.
Il comma 20 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), è sostituito dal seguente:
<<20. Ai fini della formulazione della graduatoria delle domande ammissibili al contributo di cui al comma 19, con decreto del Direttore centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile è nominata una commissione composta dal Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, con funzioni di presidente e da due dipendenti della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.>>.

51. Al fine di garantire che la discarica per rifiuti non pericolosi situata nel Comune di Trivignano Udinese, mantenga i requisiti di sicurezza ambientale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a enti pubblici o a società interamente partecipate da soggetti pubblici, che abbiano la disponibilità dell'area e siano subentrati nell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare).
52. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 51, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento e, comunque, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
53. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 51 sono stabilite le ulteriori condizioni per l'utilizzo del contributo e le modalità di erogazione del contributo medesimo. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000. In caso di variazioni soggettive del beneficiario, il contributo concesso o erogato può essere confermato in capo al soggetto subentrante in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000.
54. Per le finalità di cui al comma 51 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisi in ragione di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 1.700.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
55. Per le finalità di cui al comma 51 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisi in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
56.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 bis della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme a sostegno dell'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), è sostituita dalla seguente:
<<a) il 50 per cento del finanziamento, suddiviso in una quota del 70 per cento spettante alla Camera di commercio Pordenone - Udine e in una quota del 30 per cento spettante alla Camera di commercio Venezia Giulia;>>.

57. Per le finalità di cui all'articolo 8 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2010, come modificato dal comma 56, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
58. Al comma 29 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea le parole <<L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei clienti finali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle Comunità energetiche e dei clienti finali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199>>;

b)
alla lettera b) dopo le parole <<comunità energetiche rinnovabili>> sono inserite le seguenti: <<incluse le loro configurazioni come definite dall'articolo 1, numero 1.1, lettera n), punto iii., dell'Allegato A "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per la regolazione dell'autoconsumo diffuso" (TIAD), alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 727/2022/R/eel e successive modifiche e integrazioni>>;

c)
alla lettera b bis) le parole <<alla costituzione e progettazione di configurazioni di gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 199/2021, a condizione che siano gestite da una comunità energetica rinnovabile>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla progettazione di configurazioni di comunità energetiche rinnovabili di cui alla lettera b), a condizione che siano gestite da una comunità energetica rinnovabile già costituita>> e le parole <<fino all'importo massimo di 30.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino all'importo massimo di 50.000 euro>>.

59.
Al comma 31 dell'articolo 4 della legge regionale 16/2023 le parole <<entro trenta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro sessanta giorni>>.

60. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 29, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 58, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino all'importo massimo di 60.000 euro, a favore dell'I.S.I.S. Nautico "Tomaso di Savoia duca di Genova - l. Galvani" di Trieste, per lo smaltimento della nave scuola denominata "Umberto d'Ancona".
62. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 61 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico dell'intervento.
63. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
64. Per le finalità di cui al comma 61 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
65. In sede di prima applicazione, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori stabiliti dall'articolo 9, comma 3, dell'avviso di cui al decreto del Direttore del Servizio transizione energetica n. 4831/AMB del 22 settembre 2022 sono fissati, rispettivamente, in diciotto e in trentasei mesi dalla data di emissione del provvedimento di concessione del contributo di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024).
66. Nelle more della definizione dei giudizi di impugnazione del regolamento regionale di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2023, n. 0148/Pres. (Regolamento concernente la determinazione delle componenti fissa e variabile dei canoni per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico e dei criteri per il calcolo e la ripartizione tra le Amministrazioni interessate, del canone di concessione e del canone aggiuntivo, ai sensi degli articoli 21, comma 2 e 25, comma 3 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21), e della deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2022, n. 191 (L.r. 21/2020 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico), art. 25, comma 5. Cessione di energia a titolo gratuito da parte dei concessionari di impianti di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico), di cui all'articolo 25, comma 5, della legge regionale 21/2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni e alle Comunità di montagna le quote dei canoni di concessione di cui all'articolo 21 della legge regionale 21/2020 e il controvalore della quota di energia ceduta di cui all'articolo 18 della legge regionale 21/2020, determinati come segue:
a) in deroga all'articolo 21, comma 2, lettera b), della legge regionale 21/2020 e all'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2023, n. 0148/Pres., la quota del canone di concessione corrispondente alla componente fissa pari a 30 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale 21/2020;
b) in deroga all'articolo 25, comma 5, lettera a), della legge regionale 21/2020 e all'articolo 4 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2022, n. 191, per le quote dovute a partire dall'anno 2024, il controvalore dell'energia ceduta a titolo gratuito da trasferire ai Comuni e alle Comunità di montagna è calcolato applicando ai valori di produzione dell'anno precedente, il prezzo di riferimento pari a 58 euro/MWh, di cui all'articolo 15 bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e di cui alla deliberazione dell'ARERA 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/eel e successive modifiche e integrazioni.
67. Qualora le quote della componente fissa dei canoni di concessione e il controvalore dell'energia ceduta a titolo gratuito versati dai concessionari fossero inferiori agli importi determinati ai sensi del comma 66, lettere a) e b), l'Amministrazione regionale provvede a trasferire ai Comuni e alle Comunità di montagna le somme effettivamente introitate.
68. In deroga all'articolo 21, comma 2, lettera b ter), della legge regionale 21/2020 e in deroga all'articolo 6 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2023, n. 0148/Pres., sino alla definizione dei giudizi di impugnazione di cui al comma 66, l'Amministrazione regionale non introita la quota annuale pari al 10 per cento dei canoni di concessione. Tale quota sarà calcolata sugli importi dei canoni di concessione determinati all'esito dei giudizi di impugnazione di cui al comma 66.
69. Le somme trasferite dall'Amministrazione regionale ai Comuni e alle Comunità di montagna ai sensi del comma 66, eccedenti rispetto al canone di concessione come, eventualmente, determinato all'esito dei giudizi di impugnazione, saranno conguagliate con gli importi dei canoni di concessione dovuti ai Comuni e alle Comunità di montagna per le annualità successive, fino a concorrenza del credito dell'Amministrazione regionale.
70. I commi 66, 67, 68 e 69 si applicano alle somme introitate dall'Amministrazione regionale a titolo di canone di concessione e non ancora trasferite ai Comuni e alle Comunità di montagna, alla data di entrata in vigore della presente legge.
71. Per le finalità di cui al comma 66 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
72.
Al comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), dopo le parole <<bacini di sedimentazione>> sono aggiunte le seguenti: <<, dall'esecuzione delle operazioni di preparazione del suolo propedeutiche a tali attività e dall'effettuazione della manutenzione della copertura del manto erboso previsto dal Progetto generale>>.

73. Per le finalità di cui all'articolo 95, comma 1, della legge regionale 3/2024, come modificato dal comma 72, è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2024, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
74.
Dopo l'articolo 31 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), è inserito il seguente:
<<Art. 31 bis
 (Disposizioni per il riassetto ambientale di aree interessate da attività estrattive cessate)
1. Nelle aree di cava in cui, al 15 febbraio 2018, data di entrata in vigore della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità), l'attività estrattiva risulti cessata per scadenza dell'autorizzazione, nonché per decadenza o per revoca dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 29 e 30, il completamento del progetto dell'attività estrattiva, limitato a un volume e un perimetro non superiori a quelli originariamente autorizzati e comprendente il riassetto ambientale dei luoghi, o il solo progetto dell'intervento di riassetto ambientale dei luoghi, possono essere eseguiti dai titolari dell'autorizzazione cessata o da altri soggetti, previo rilascio di un'autorizzazione, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettera c).
2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è presentata alla struttura competente in materia di attività estrattive, corredata:
a) della documentazione indicata dall'articolo 13;
b) del progetto di uno degli interventi di cui al comma 1;
c) della dichiarazione del Comune o dei Comuni interessati, attestante la sussistenza o meno di una garanzia finanziaria a copertura del costo del riassetto ambientale dei luoghi relativo all'attività estrattiva precedentemente autorizzata e, in caso positivo, la volontà di non escutere la medesima garanzia al fine di attuare gli interventi sostitutivi di cui all'articolo 31, commi 1 e 3, successivamente alla presentazione della domanda di autorizzazione, fatto salvo l'eventuale rigetto o diniego della stessa.
3. Nell'ambito dell'istruttoria della domanda di cui al comma 2 è acquisito il parere obbligatorio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), che il Comune o i Comuni esprimono, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
4. Il provvedimento di autorizzazione o il relativo diniego è emesso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2.
5. Dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, a condizione che risulti scavato almeno il 70 per cento del volume originariamente autorizzato, è ammessa la presentazione di una domanda di autorizzazione alla variante che preveda l'ampliamento del progetto dell'attività estrattiva entro i limiti di superficie stabiliti dall'articolo 10, comma 3, lettera a).
6. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere sostituiti da un intervento avente finalità energetiche, pubbliche, nonché di valorizzazione sociale, culturale, turistica e ricreativa, previa comunicazione alla struttura competente in materia di attività estrattive che ne prende atto.
7. Nei casi di cui al comma 6:
a) l'area interessata dall'intervento sostitutivo non è più soggetta alla disciplina di cui alla presente legge;
b) la realizzazione dell'intervento sostitutivo è soggetta alla normativa di settore;
c) il Comune o Comuni interessati dispongono la liberazione dell'eventuale garanzia fideiussoria ad avvenuta realizzazione dell'intervento sostitutivo.
8. La presentazione della domanda di cui al comma 2 e la comunicazione di cui al comma 6 non escludono l'applicazione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 34.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui l'attività estrattiva cessata, in qualsiasi tempo, per scadenza dell'autorizzazione, nonché per decadenza o per revoca dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 29 e 30, sia stata realizzata su terreni di proprietà di enti pubblici. In tali casi, la domanda di cui al comma 2 o la comunicazione di cui al comma 6 sono corredate anche del parere favorevole dell'ente pubblico.>>.

75. Le disposizioni di cui all'articolo 31 bis della legge regionale 12/2016, come introdotto dal comma 74, si applicano unicamente alle domande e alle comunicazioni, di cui ai commi 2 e 6 del medesimo articolo 31 bis della legge regionale 12/2016, presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
76.
L'articolo 9 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, energia, di infrastrutture e di contabilità), è abrogato.

77. In sede di prima applicazione, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori stabiliti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'avviso di cui al decreto del Direttore del Servizio transizione energetica n. 4832/AMB del 22 settembre 2022 sono fissati, rispettivamente, in ventiquattro e in quarantotto mesi dalla data di emissione del provvedimento di concessione del contributo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020).
78. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Automobile Club d'Italia (ACI) concernente la fornitura di dati anagrafici contenuti nel sistema informativo del Pubblico registro automobilistico (PRA).
79. Per le finalità di cui al comma 78 è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per l'anno 2024, di 10.000 euro per l'anno 2025 e di 10.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
80. L'Amministrazione regionale, in deroga all'articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla progettazione e realizzazione degli interventi di difesa della costa del Comune di Trieste, danneggiata a seguito delle mareggiate di ottobre e novembre 2023.
81. Per le finalità di cui al comma 80 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno il 2024 e di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
82. In via straordinaria, per l'anno 2024 è riaperto dall'1 al 15 settembre il termine per la presentazione delle domande di contributo ai sensi del decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 0190/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 20, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, per la realizzazione, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria o l'allestimento dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)).
83. Per le finalità di cui al comma 82 è destinata l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
84.
Al comma 30 bis dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole <<edifici di proprietà di persone fisiche già sedi di imprese cessate>> sono sostituite dalle seguenti: <<edifici a destinazione industriale o artigianale di proprietà di persone fisiche o giuridiche>>.

85. La disposizione di cui al comma 84 entra in vigore a partire dall'1 gennaio 2025. Per l'anno 2024 il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2020, n. 047/Pres., in attuazione dell'articolo 4, comma 31, della legge regionale 25/2016, continua ad applicarsi ai contributi concessi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dagli edifici di cui all'articolo 4, comma 30 bis, della legge regionale 25/2016.
86. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 30 bis, della legge regionale 25/2016, come modificato dal comma 84, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aviano un contributo per l'esecuzione di un progetto pilota da attuare nella località di Piancavallo, finalizzato all'incremento della quantità e della qualità della raccolta differenziata mediante la sostituzione dei sistemi stradali di raccolta dei rifiuti urbani con la realizzazione di un'isola ecologica accessibile tramite modalità digitali, in conformità agli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato con il decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2022, n. 088/Pres., nonché finalizzato alla riduzione dello spreco alimentare in conformità agli obiettivi del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con il decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 034/Pres.. Sono ammissibili a contributo le spese connesse alle attività di comunicazione, di formazione, di educazione e di informazione, inerenti la corretta gestione dei rifiuti.
88. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 87, corredata della relazione descrittiva e del quadro economico dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
89. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 87 sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione della spesa.
90. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
91. Ai fini della tutela e della conservazione del patrimonio speleologico e, in particolare dell'ecosistema delle grotte, l'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere, ai soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori di grotte turistiche e non turistiche, ubicate sul territorio regionale, nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato, un contributo a rimborso degli oneri sostenuti per la progettazione, in conformità alle "Linee guida U.I.S. per la gestione delle grotte turistiche" del 3 novembre 2014, di interventi di adeguamento e di messa in sicurezza degli impianti di illuminazione esistenti all'interno delle grotte.
92. I contributi di cui al comma 91 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascun intervento.
93. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 91, corredate della documentazione tecnica dell'intervento e della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento, sono presentate a seguito di avviso nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, le spese ammissibili, le modalità di concessione e di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. L'avviso è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
94. Per le finalità di cui al comma 91 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
95. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro un contributo per l'esecuzione di un progetto pilota finalizzato all'incremento della quantità e della qualità della raccolta differenziata da attuarsi tramite l'avvio della raccolta dei rifiuti urbani "porta a porta" prodotti dalle utenze non domestiche, in conformità agli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato con il decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2022, n. 088/Pres..
96. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 95 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione descrittiva e del quadro economico dell'intervento.
97. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 95 sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione della spesa.
98. Per le finalità di cui al comma 95 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
99. Considerati gli scenari relativi ai cambiamenti climatici e al progressivo abbassamento della falda freatica nella pianura friulana, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario di 250.000 euro per l'anno 2024 per sostenere uno studio propedeutico all'attività di progettazione di interventi finalizzati alla messa in esercizio di impianti di ricarica e ravvenamento della falda freatica in condizioni controllate.
100. Per le finalità di cui al comma 99 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura competente in materia di risorse idriche uno studio per lo sviluppo della progettazione finalizzata alla messa in esercizio di impianti di cui al comma 99, con indicazione delle attività da realizzarsi, del cronoprogramma e del preventivo di spesa delle opere. La struttura competente, valutata tecnicamente la proposta, fissa con il decreto di concessione i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
101. Per le finalità di cui al comma 99 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
102.
Al comma 7 dell'articolo 96 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), le parole <<un agronomo di cui alle "Linee guida in materia di impianti agrivoltaici" prodotte nel giugno 2022, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica>> sono sostituite dalle seguenti: <<un professionista avente competenza in materia agronomica in quanto in possesso dei requisiti professionali e iscritto a un ordine professionale del settore agrario ovvero ad altri albi professionali aventi competenza in materia agronomica, o da un centro assistenza agricola - CAA>>.

103. Al fine di effettuare gli interventi necessari e improcrastinabili di difesa del territorio e promuovere adeguate condizioni di sicurezza dei luoghi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario di 4 milioni di euro per l'anno 2024 finalizzato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza idraulica del torrente Torre, da attuare lungo i territori dei Comuni rivieraschi.
104. Per le finalità di cui al comma 103 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura competente in materia di ambiente la domanda di contributo corredata della descrizione delle opere e del relativo quadro economico di previsione. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
105. Per le finalità di cui al comma 103 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
106. Al fine di effettuare gli interventi necessari e improcrastinabili di difesa del territorio e promuovere adeguate condizioni di sicurezza dei luoghi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario di 600.000 euro per l'anno 2024 finalizzato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza idraulica del torrente Cormor, da attuare lungo i territori dei Comuni rivieraschi.
107. Per le finalità di cui al comma 106 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura competente in materia di ambiente la domanda di contributo corredata della descrizione delle opere e del relativo quadro economico di previsione. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
108. Per le finalità di cui al comma 106 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
109. Al fine di garantire gli interventi necessari e improcrastinabili di difesa del territorio e promuovere adeguate condizioni di sicurezza dei luoghi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario di 750.000 euro per l'anno 2024 finalizzato all'attuazione di interventi di messa in sicurezza idraulica delle Rogge di Udine e Palma.
110. Per le finalità di cui al comma 109 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura competente in materia di ambiente la domanda di contributo corredata della descrizione delle opere e del relativo quadro economico di previsione. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
111. Per le finalità di cui al comma 109 è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.
112. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella D.
Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1. I finanziamenti regionali destinati o da destinarsi alla realizzazione, completamento o riqualificazione dei Centri di Interscambio Modale Regionale (CIMR), previsti dal Piano regionale del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 13 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), possono essere utilizzati dagli Enti locali beneficiari anche a sostegno, parziale o totale, degli oneri derivanti da specifica convenzione da stipularsi con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la realizzazione di interventi da parte della predetta società, anche afferenti ad aree di proprietà della stessa.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, gli Enti locali interessati dal finanziamento inviano al Servizio competente in materia di trasporto pubblico locale una relazione dettagliata, corredata del preventivo di spesa e di idoneo cronoprogramma dei lavori, volta al rilascio dell'autorizzazione regionale alla sottoscrizione di specifica convenzione con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..
3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. All'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 11 ter le parole <<ad 80.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<a 120.000 euro>>;

b)
il comma 11 quater è sostituito dal seguente:
<<11 quater. Le modalità, i requisiti e i criteri per la formazione della graduatoria di assegnazione dei contributi di cui al comma 11, sono disciplinati dal bando, approvato con decreto del Direttore del Servizio competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie.>>.

5. Per le finalità di cui al comma 4 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole <<per la realizzazione dei relativi servizi>> sono sostituite dalle seguenti: <<e FS Treni Turistici Italiani per la realizzazione dei servizi ferroviari con materiale storico sulla base del programma definito ai sensi del comma 3 e per la valorizzazione e promozione della linea ferroviaria turistica Sacile - Gemona>>.

7.
Il comma 1 dell'articolo 37 bis della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è sostituito dal seguente:
<<1. Gli enti locali disciplinano autonomamente, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dei trasporti 15 marzo 2007, n. 55 (Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici), i servizi di trasporto di persone su strada effettuati con trenini turistici aventi finalità turistico-ricreative e che si svolgono esclusivamente nell'ambito del proprio territorio.>>.

8.
Al comma 22 bis dell'articolo 6 della legge regionale 29/2018 le parole <<nella misura massima di 100.000 euro annui, rapportati a>> sono sostituite dalle seguenti: <<in misura massima pari allo stanziamento annuale previsto a bilancio regionale, con il limite di>>.

9. Per le finalità di cui al comma 8 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
10.
L'Amministrazione regionale è autorizzata, nel contesto dell'iniziativa "GO!2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025", a sostenere l'attivazione, la pubblicizzazione e promozione di servizi aggiuntivi, anche transfrontalieri, di trasporto pubblico locale ferroviario e automobilistico-marittimo da parte degli attuali gestori nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio. Rientrano nei servizi ferroviari anche quelli prestati con materiale storico di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29/2018.

11. L'Amministrazione Regionale, a ulteriore sostegno dell'iniziativa di cui al comma 10, è autorizzata a destinare risorse a favore dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., con le modalità previste dall'articolo 6, comma 22 ter, della legge regionale 29/2018. Il relativo programma deve essere presentato al Servizio competente in materia di trasporto pubblico entro il 15 ottobre 2024.
12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti), e di 4 milioni di euro a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
13. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata per l'anno 2025 la spesa di 1 milione di euro a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
14. Le economie del contributo concesso ai sensi dell'articolo 5, commi da 55 a 61, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), anche derivanti dal ricevimento di ulteriori finanziamenti per la medesima opera, possono essere utilizzate per interventi di completamento e miglioramento, necessari a garantire la piena funzionalità dell'opera stessa. È esclusa la possibilità di utilizzare le economie per altre opere, anche se affini, o per interventi che modifichino sostanzialmente il progetto o la destinazione d'uso dell'opera.
15. La domanda di riutilizzo delle economie di cui al comma 14, corredata del quadro economico, della relazione illustrativa e del cronoprogramma, deve essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di lavori pubblici.
16. Il Servizio competente, previa istruttoria, provvede ad autorizzare il diverso utilizzo fissando contestualmente l'eventuale nuovo termine di rendicontazione.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare agli Enti locali ulteriori risorse di cui all'articolo 5, commi 88 e 88 bis, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), a titolo di contributo straordinario non ripetibile, nei limiti di quanto non erogato dal cofinanziamento statale, per sostenere gli interventi finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ovvero con fondi del Piano nazionale complementare (PNC), per la copertura del relativo quadro economico dei progetti, la cui approvazione è necessaria per il rispetto dei termini fissati dal piano stesso, nonché per gli interventi di completamento necessari a garantire la piena funzionalità delle opere stesse che abbiano subito una rimodulazione per far fronte all'aumento dei costi dei quadri economici.
18. I finanziamenti di cui al comma 17 possono essere concessi per interventi aventi scadenze definite dai piani di cui al medesimo comma anche oltre al termine del 31 dicembre 2023.
19. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione della presente norma.
20. Per le finalità di cui al comma 17 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per gli interventi di opere pubbliche finanziati, in tutto o in parte, con fondi regionali, ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime.
22. I finanziamenti di cui al comma 21 sono concessi per interventi che, al momento della presentazione della domanda, abbiano progetti esecutivi validati oppure per lavori avviati, a condizione che sia accertata dal responsabile unico del procedimento la mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico a cui non sia possibile dare copertura con altre risorse finanziarie a disposizione dell'ente.
23. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 21.
24. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata al Servizio competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.
25. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore degli enti locali anticipazioni finanziarie finalizzate alla copertura delle spese connesse alla progettazione di opere pubbliche.
27. Con bando approvato con deliberazione della Giunta sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità e ogni altra condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 26.
28. La domanda di finanziamento è inoltrata al Servizio competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.
29. Le anticipazioni finanziarie sono restituite, ovvero compensate con commutazione in entrata, senza interessi, entro i termini e con le modalità indicati nel bando di cui al comma 27, e comunque non oltre tre anni dal decreto di concessione.
30. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 1.050.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
31. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 29, previste in 1.050.000 euro, affluiscono per l'anno 2027 al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
32. Le deliberazioni assunte dalle Commissioni, costituite con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2020, n. 0187/Pres. (Costituzione delle commissioni competenti alla determinazione dell'indennità definitiva in materia di espropriazione per pubblica utilità di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine), nelle riunioni tenutesi dall'1 aprile 2022 al 30 maggio 2023 sono valide anche quando in rappresentanza delle Associazioni di categoria abbiano partecipato esperti designati dalle stesse, in sostituzione dei componenti individuati con il succitato decreto del Presidente della Regione n. 0187/Pres. del 2020.
33. Per le sedute di cui al comma 32, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere agli esperti sostituti il compenso previsto per i componenti effettivi.
34. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 1.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
35. All'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 56 bis è sostituito dal seguente:
<<56 bis. Gli interventi sono finanziati con le risorse disponibili nell'ordine di priorità determinato in base al maggior punteggio attribuito, risultante dalla somma dei punteggi spettanti in applicazione dei criteri inerenti alle caratteristiche dell'opera pubblica proposta, stabiliti da bando approvato con deliberazione della Giunta regionale, con cui sono altresì fissati i termini per la presentazione delle domande e le misure di assegnazione dei finanziamenti.>>;

b)
il comma 56 bis 1 è abrogato;

c)
al comma 56 bis 2 le parole: <<In caso di parità di punteggio, si attribuisce priorità in primo luogo al maggiore livello di progettazione raggiunto, in secondo luogo agli interventi per i quali la data di approvazione del progetto sia più antecedente.>> sono soppresse;

d)
il comma 56 quater è abrogato.

36.
Al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), le parole: <<, tra l'altro, l'esistenza del progetto esecutivo approvato dall'organo competente, nonché>> sono soppresse.

37.
Al comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), dopo le parole <<Gli Enti locali>> sono inserite le seguenti: <<e gli Enti di Decentramento regionale>> e dopo le parole <<dagli Enti locali>> sono inserite le seguenti: <<e dagli Enti di Decentramento regionale>>.

38. All'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 13 le parole: <<Nel caso in cui tale termine non sia rispettato si procede alla revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto dal comma 13 bis.>> sono soppresse;

b)
al comma 13 bis le parole: <<, nel limite massimo di ulteriori sei mesi. Nel caso in cui il nuovo termine non sia rispettato si procede alla revoca del beneficio>> sono soppresse.

39.
Al comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), le parole: <<, nel limite massimo di ulteriori sei mesi. Nel caso in cui il nuovo termine non sia rispettato, si procede alla revoca del finanziamento>> sono soppresse.

40. Ai fini di favorire lo sviluppo infrastrutturale in chiave intermodale, la Regione promuove la realizzazione di parcheggi di interscambio nei Comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti, nonché nei Comuni sedi di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e sul cui territorio sia prevista la realizzazione di parcheggi di interscambio nell'ambito del Piano delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica regionale. I progetti ammissibili dovranno prevedere, ove possibile:
a) il riuso di siti dismessi, pubblici o privati, escludendo l'interessamento, anche parziale, di aree agricole, forestali o comunque di valenza paesaggistico-ambientale;
b) l'installazione di pannelli solari, nel caso di parcheggi in elevazione;
c) l'utilizzo di tecniche e materiali costruttivi riconducibili alla bioedilizia e l'utilizzo di componenti vegetali per limitare l'effetto isola di calore.
41. Per la realizzazione dei parcheggi di interscambio a raso, in elevazione o sotterranei di cui al comma 40, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, ai sensi degli articoli 56 e 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), un finanziamento in conto capitale pari al costo delle opere, comprensivo delle spese tecniche e degli eventuali oneri per l'acquisizione delle aree.
42. Con apposito bando rivolto ai Comuni di cui al comma 40, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti termini, condizioni, limiti e ammontare massimo ammissibile per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 41, ai sensi degli articoli 30 e 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
43. Possono accedere al contributo i Comuni che, alla data di adozione del bando di cui al comma 42, abbiano adottato, alternativamente, il Piano Urbano del Traffico, il Piano urbano della mobilità o il Piano urbano parcheggi.
44. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
45.
Al comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 (Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio aggiungendo), dopo le parole <<si applica la disciplina previgente>> sono aggiunte le seguenti: <<, fatto salvo il rispetto delle procedure concernenti le altre discipline di settore>>.

46. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), è destinata la spesa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2025 per la "Pista ciclabile Casarsa-Pinzano", a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Interporto di Gorizia SDAG S.p.a., destinato all'acquisto di un nuovo reach stacker per la movimentazione dei container all'interno dell'area del terminal, con l'aggiunta della dotazione del piggy back per renderlo adatto alla movimentazione di semi-trailer.
48. Il contributo di cui al comma 47 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte di SDAG S.p.a., corredata della descrizione dell'investimento, del quadro economico, di un cronoprogramma procedurale e finanziario e della documentazione utile al rispetto delle condizioni previste dal comma 50, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio portualità e logistica integrata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio degli interventi.
49. Il contributo di cui al comma 47 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento non supera comunque l'importo di cui al comma 51, nonché del piano di ammortamento per tale investimento.
50. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
51. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare alle Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (Ater) del Friuli Venezia Giulia, una quota dell'assegnazione statale concessa nell'ambito del Programma "SICURO - VERDE - SOCIALE: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, nei limiti dell'importo di 11 milioni di euro, al fine di garantire almeno il raggiungimento entro il termine del 31 dicembre 2024 dello stato di avanzamento dei lavori previsto dal programma.
53. L'anticipazione di cui al comma 52 è rimborsata mediante compensazione con l'assegnazione statale spettante per l'annualità 2026 e, per la parte eccedente, con quota parte dell'assegnazione statale spettante per l'annualità 2025.
54. L'anticipazione di cui al comma 52 è concessa e contestualmente liquidata alle Ater del Friuli Venezia Giulia in un'unica soluzione, previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di politiche abitative, corredata della dichiarazione attestante la progressione delle spese sostenute e da sostenere per l'anno 2024, relative alle obbligazioni giuridiche assunte e da assumere, entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
55. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
56. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 53, previste in complessivi 11 milioni di euro, suddivisi in ragione di 171.726,06 euro per l'anno 2025 e di 10.828.273,94 euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
57. Ai fini di promuovere l'infrastrutturazione verde e la biodiversità nell'ambito del territorio regionale, l'Amministrazione regionale sostiene i progetti dei Comuni in cui si prevede e si programma l'attuazione di interventi di riqualificazione e rigenerazione di spazi verdi aperti, urbani e periurbani anche marginali in cui sono presenti alberi monumentali e notevoli, nonché la fruibilità e la conoscenza degli stessi a vantaggio della collettività.
58. Gli interventi dei Comuni di cui al comma 57 riguardano in particolare il miglioramento o la realizzazione di adeguata sentieristica accessibile, l'installazione di cartellonistica di tipo divulgativo, la selezione, il reimpianto e la manutenzione delle essenze arboree e arbustive esistenti, l'impianto di nuove essenze, il rinnovo dell'ambiente e dell'arredo urbano.
59. Ai fini di cui al comma 57 l'Amministrazione regionale, nei limiti delle risorse disponibili, è autorizzata a erogare contributi con procedura a sportello in favore dei Comuni che presentano un progetto di riqualificazione e rigenerazione, anche previa stipula di convenzione con i soggetti proprietari delle aree verdi interessate, che si impegnano a garantirne la fruizione pubblica a titolo gratuito per almeno cento giorni complessivi nell'anno solare.
60. Ai fini dell'ammissione alla procedura contributiva di cui al comma 59, l'importo di spesa ammessa per ciascun progetto non può essere inferiore a 20.000 euro né superiore a 50.000 euro. Il contributo è determinato in misura pari al 100 per cento della spesa ammessa.
61. Con apposito bando, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i contenuti, le spese ammissibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo e le risorse disponibili.
62. Per le finalità di cui al comma 59 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
63.
Al comma 4 bis dell'articolo 44 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), le parole <<del sistema delle imprese e dei professionisti indicati dagli Stati generali delle costruzioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<di imprese e ordini e collegi professionali, individuati tra quelli maggiormente rappresentativi sul territorio regionale>>.

64. Al fine di dare attuazione ai programmi di investimento per l'edilizia scolastica per gli anni 2022-2026 già finanziati dalla Giunta regionale mediante apposito riparto di risorse, l'Ente di decentramento regionale di Pordenone, nell'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione, ai sensi degli articoli 29, comma 2, e 30, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), è autorizzato, sentita la Conferenza territoriale per l'edilizia scolastica, ad acquisire in proprietà aree e immobili ubicati nel Comune di Pordenone, aventi caratteristiche idonee alla realizzazione di un istituto scolastico di secondo grado.
65. Per le finalità di cui al comma 64, in relazione a quanto disposto dagli articoli 29, comma 2, e 30, comma 1, della legge regionale 21/2019, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 415.000 euro al Comune di Villa Santina per finanziare un intervento di ripristino di aree occupate da insediamenti abitativi provvisori realizzati a seguito degli eventi sismici del 1976.
67. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 66 è presentata al Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico dell'opera e di un cronoprogramma dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
68. Per le finalità di cui al comma 66 è destinata la spesa di 415.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
69. Al fine di incentivare il trasporto delle merci con modalità ferroviaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) un contributo straordinario per interventi di ammodernamento dei raccordi ferroviari consortili.
70. Il contributo di cui al comma 69 è concesso a seguito della presentazione della domanda, corredata della descrizione degli interventi previsti, del quadro economico e di un cronoprogramma procedurale e finanziario delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, da presentarsi alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio portualità e logistica integrata, da parte del COSEF, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'avvio dei lavori infrastrutturali.
71. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
72. Il contributo di cui al comma 69 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. Sono considerate ammissibili a contributo le spese per gli investimenti di cui al comma 1 sostenute nel rispetto dell'articolo 6, comma 2, del regolamento (UE) n. 651/2014.
73. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 69 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 ed è messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponde al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avviene in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
74. Per le finalità di cui al comma 69 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
75. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., destinato alla riqualificazione e valorizzazione dei percorsi pedonali e delle aree a verde funzionali a migliorare l'accessibilità al Centro Servizi al fine di rafforzare la sicurezza e la protezione dei fruitori dell'ambito interportuale.
76. Il contributo di cui al comma 75 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., corredata della descrizione dell'investimento, del quadro economico, di un cronoprogramma procedurale e finanziario e della documentazione utile al rispetto delle condizioni previste dal comma 77, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio portualità e logistica integrata, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio degli interventi.
77. Il contributo di cui al comma 75 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento.
78. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
79. Per le finalità di cui al comma 75 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
80. All'articolo 53 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<b) infrastrutture per la sicurezza e la mobilità.>>;

b)
al comma 2 le parole <<Con regolamento sono stabiliti>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini, le condizioni,>>.

81. Per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale 10/2023, come modificato dal comma 80, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
82. L'Amministrazione regionale, in considerazione della conclusione dell'intervento di progettazione e realizzazione delle opere di completamento funzionale della viabilità ordinaria di adduzione al casello autostradale in Comune di Ronchis, oggetto di delegazione amministrativa intersoggettiva a Autovie Venete S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), finanziata mediante concessione di un contributo ventennale costante di 150.000 euro annui, è autorizzata, in luogo del contributo originariamente assentito per le sopra riportate finalità, a concedere a Autovie Venete S.p.a., un contributo pari a 389.915,23 euro, corrispondente a quota parte dell'originario contributo e che è oggetto di contestuale disimpegno per le quote annuali dal 2025 al 2032.
83. Per le finalità di cui al comma 82 è destinata la spesa di 389.915,23 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi di demolizione e ricostruzione del cavalcaferrovia sito in Via Judrio in Comune di Cormons, previa stipula di apposita convenzione con RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. e il Comune di Cormons.
85. Per le finalità di cui al comma 84 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastruttura stradale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
86. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi di ripristino della viabilità del cavalcavia dell'autostrada A23 n. 3, denominato cavalcavia S.R. UD 71 Palmanova-Felettis, posto al km 2+666 dell'Autostrada A23 Palmanova-Udine, previa stipula di apposita convenzione con Autostrade Alto Adriatico S.p.A.
87. Per le finalità di cui al comma 86 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastruttura stradale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
88. Per le finalità legate alla gestione del Servizio di motorizzazione civile regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire aree di proprietà di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. non più funzionali al servizio ferroviario site in Comune di Trieste e a eseguire i lavori di adeguamento per renderle idonee allo svolgimento delle relative attività istituzionali.
89. Per le finalità di cui al comma 88 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
90. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 300.000 euro, già concesso al Comune di Lestizza ai sensi dell'articolo 5, commi da 52 a 54, della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali), per i lavori relativi ai nuovi ambulatori medici, per l'infermiera di comunità e l'assistente sociale del Comune, da realizzarsi in un immobile situato nel territorio comunale in luogo della Villa Bellavitis.
91. Per le finalità di cui al comma 90 il Comune presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda corredata di relazione descrittiva e di cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo.
92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo di 250.000 euro per l'intervento denominato "Realizzazione di una struttura polifunzionale in piazza Risorgimento per studenti universitari e delle scuole superiori", concesso al comune di Pordenone con il decreto n. 4731/TERINF del 15 novembre 2021, per l'intervento denominato "Riqualificazione aree scolastiche esterne presso l'Istituto di istruzione superiore Mattiussi - Pertini".
93. Per le finalità di cui al comma 92 la domanda di devoluzione corredata di quadro economico, relazione e cronoprogramma del diverso intervento deve essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica.
94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere i fondi concessi per l'intervento denominato "Adeguamento alle prescrizioni antincendio della scuola secondaria di primo grado e liceo Dante Alighieri" al comune di Trieste con decreto n. 5272/TERINF del 22 novembre 2019 per sostenere i maggiori costi dell'intervento di "Adeguamento alle norme di prevenzione incendi e mitigazione sismica della Scuola di Via Tigor".
95. Per le finalità di cui al comma 94 la domanda di devoluzione, corredata di quadro economico, relazione e cronoprogramma del diverso intervento deve essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica.
96. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 70.000 euro, concesso con decreto n. 4198 del 4 settembre 2018 al Comune di Tramonti di Sopra ai sensi dell'articolo 5, commi da 41 a 43, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), per interventi di riqualificazione tecnologica e di risparmio energetico su immobili di proprietà, per la realizzazione del diverso intervento urgente di rifacimento della copertura della ex scuola della borgata di Inglagna.
97. Per le finalità previste dal comma 96 il Comune presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione illustrativa delle opere da realizzarsi, un quadro economico e un cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo per i lavori di cui al comma 96.
98. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è autorizzata a stipulare una convenzione con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria finalizzata alla realizzazione di uno studio di fattibilità per il miglioramento delle connessioni delle linee ferroviarie Sacile-Gemona e Casarsa-Portogruaro con la linea ferroviaria Udine-Venezia.
99. Per le finalità di cui al comma 98 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Seminario Diocesano di Concordia - Pordenone il contributo di 100.000 euro già concesso con decreto n. 5628/TERINF del 15 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 2, commi da 8 a 11, della articolo 2, commi da 8 a 11, della legge regionale 7 dicembre 2021, n. 21 (Misure finanziarie multisettoriali urgenti), per il finanziamento della progettazione e realizzazione di sale polifunzionali in locali diversi da quelli originariamente individuati.
101. Per le finalità di cui al comma 100, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Seminario Diocesano di Concordia - Pordenone presenta domanda corredata di una relazione descrittiva dell'intervento e di un cronoprogramma dei lavori alla Direzione centrale infrastrutture e territorio. Con il provvedimento di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo.
102. Alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 24 le parole <<progetti preliminari>> sono sostituite dalle seguenti: <<progetti di fattibilità tecnico ed economica>> e dopo la parola <<POC>> sono inserite le seguenti: <<, fatto salvo quanto stabilito al comma 9-bis dell'articolo 63 sexies>>;

b)
la lettera b) del comma 2 bis dell'articolo 57 quater è sostituita dalla seguente:
<<b) le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente di conformazione al Piano paesaggistico regionale (PPR), come modificato dalle nuove previsioni urbanistiche di cui all'articolo 63 sexies, limitatamente a quelle varianti che prevedano almeno una delle fattispecie di cui alle lettere b), c), g), h), i), k), l bis) dello stesso articolo.>>;

c) all'articolo 60 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
ai commi 1 e 2 dopo le parole <<ai Comuni>> sono inserite le seguenti: <<, singolarmente o nelle forme di gestione associata di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale),>>;

2)
alla lettera g) del comma 3 dopo le parole <<assoggettati a>> sono inserite le seguenti: <<accertamento di>>;

d) all'articolo 63 septies sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
<<7 bis. Entro il periodo di deposito di cui al comma 6, il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale, esprime il proprio parere vincolante sulla variante adottata in ordine al recepimento delle eventuali prescrizioni di cui al verbale della Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale (PPR).>>;

2)
dopo il comma 13 è inserito il seguente:
<<13 bis. Il Comitato tecnico paritetico per l'elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) svolge una verifica periodica sugli esiti dell'attuazione del procedimento di cui al presente articolo. Le modalità di esecuzione della verifica e la raccolta degli esiti della stessa sono definite in sede di Comitato tecnico paritetico.>>.

103. Per sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi educativi e scolastici l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, ai soggetti privati e del privato sociale che gestiscono servizi per la prima infanzia accreditati ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), contributi diretti all'acquisto di arredi e attrezzature necessari ai nidi dell'infanzia e di arredi e attrezzature scolastiche per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
104. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 103 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio in seguito all'emanazione di bandi approvati con deliberazione di Giunta regionale, che prevedono criteri e modalità di concessione del contributo. È accordata priorità di finanziamento ai progetti di acquisto che completano interventi edilizi finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
105. Per le finalità previste dal comma 103 è destinata la spesa di 2.400.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e di 600.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista nella Tabella E di cui al comma 228.
106. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. per la realizzazione di un piazzale infrastrutturato nella Zona industriale di Vallenoncello da destinare ad attività logistiche di stoccaggio temporaneo di merci e mezzi di contenimento per il trasporto intermodale strada-ferrovia, finalizzato a integrare la piattaforma intermodale nell'ambito dello sviluppo del nodo interportuale di Pordenone.
107. Il contributo di cui al comma 106 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., corredata della descrizione dell'investimento, del quadro economico, di un cronoprogramma procedurale e finanziario e della documentazione utile al rispetto delle condizioni previste dal comma 109, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio portualità e logistica integrata, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio degli interventi.
108. Il contributo di cui al comma 106 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. Sono considerate ammissibili a contributo le spese per gli investimenti di cui al comma 107 sostenute nel rispetto dell'articolo 6, comma 2, del regolamento (UE) n. 651/2014.
109. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 106 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014, ed è messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponde al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avviene in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
110. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
111. Per le finalità di cui al comma 106 è destinata la spesa di 2.100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
112. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente di decentramento regionale di Udine l'importo di 5.044.732,44 euro per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 32, comma 3, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).
113. Per le finalità di cui al comma 112 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
114.
Al comma 1 dell'articolo 39 bis della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), dopo le parole <<articolo 4>> sono inserite le seguenti: <<ivi compresi gli interventi di cui al comma 1, lettera a), numero 6), del medesimo articolo>>.

115. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse agli Enti di decentramento regionale (EDR) a sostegno dei maggiori costi per famiglie e studenti derivanti dall'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale, in relazione agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sugli edifici scolastici sedi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado che comportano conseguenti spostamenti temporanei delle classi in altre sedi nel periodo di realizzazione dei lavori.
116. Il sostegno di cui al comma 115 si riferisce agli spostamenti di sede effettuati a partire dall'anno scolastico 2023/2024. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di trasporto pubblico locale sono individuati i termini e le modalità per il trasferimento delle risorse agli EDR.
117. Per le finalità di cui al comma 115 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
118. Al fine di consentire la celere conclusione dei lavori connessi alla valorizzazione e promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), in deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 14/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare in via anticipata, su domanda, la somma eccedente il 50 per cento del finanziamento concesso, a fronte di presentazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente il 50 per cento, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni.
119. La spesa sostenuta per la fideiussione bancaria o assicurativa di cui al comma 118 è ammessa a rendiconto nei limiti dell'importo massimo di 5.000 euro.
120. Per le finalità di cui ai commi 118 e 119 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
121. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pagnacco un contributo straordinario pari a 240.000 euro a sostegno dei maggiori costi degli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Plaino, già finanziati con il decreto n. 2110/TERINF del 21 maggio 2020 e di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 10 luglio 2020, n. 1036, di approvazione del Piano di azione regionale per il 2020 per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai 6 anni.
122. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 121 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di quadro economico, relazione e cronoprogramma, a mezzo di posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica.
123. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
124. Per le finalità di cui al comma 121 è destinata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
125. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 1.750.000 euro al Comune di Premariacco a integrazione del finanziamento previsto dall'articolo 10, commi 10 e 11, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), a completa copertura dei maggiori costi necessari per l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico dell'edificio che ospita il Municipio e la scuola secondaria di primo grado.
126. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 125 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
127. L'assegnazione del contributo di cui al comma 125 assolve, per il comune beneficiario, le finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla egge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), relativamente alle istanze da presentarsi ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2024, n. 466 (Definizione delle procedure della concertazione, delle tipologie di quote delle risorse da concertare, delle tipologie di interventi finanziabili, delle modalità di presentazione delle proposte di investimento, nonché di ogni altra previsione funzionale al riparto e alla gestione delle risorse della concertazione), a valere sulle risorse determinate nell'ambito della legge regionale di stabilità 2025.
128. Per le finalità di cui al comma 125 è destinata la spesa di 1.750.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
129. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tricesimo un contributo straordinario pari a 560.000 euro a copertura del primo lotto dell'intervento relativo ai lavori di ristrutturazione e adeguamento antisismico della Scuola primaria di Tricesimo.
130. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 129 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di quadro economico, relazione e cronoprogramma dell'intervento, a mezzo di posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica.
131. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
132. Per le finalità di cui al comma 129 è destinata la spesa di 560.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
133. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo di 200.000 euro per l'intervento denominato "Riqualificazione energetica della sede comunale", concesso al comune di Carlino con decreto n. 30387/GRFVG del 15 dicembre 2022, per l'intervento denominato "Riqualificazione energetica della scuola primaria Giosuè Carducci di Carlino".
134. Per le finalità di cui al comma 133 la domanda di devoluzione, corredata di quadro economico, relazione e cronoprogramma del diverso intervento, deve essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica. Con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa i termini di esecuzione e di rendicontazione del contributo.
135. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 1.500.000 euro al Comune di Castions di Strada per l'acquisizione e la ristrutturazione della copertura della scuola d'infanzia sita nel capoluogo comunale.
136. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di quadro economico, relazione e cronoprogramma dell'intervento, a mezzo di posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo si applica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
137. Per le finalità di cui al comma 135 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
138. In deroga alle disposizioni dell'articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 2024 a favore dei Comuni per la riqualificazione di immobili, anche da acquisire in proprietà, ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge.
139. La domanda è presentata a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prima dell'inizio dei lavori di riqualificazione o dell'acquisizione in proprietà. La domanda è corredata dei seguenti documenti:
a) relazione tecnica descrittiva;
b) quadro economico;
c) cronoprogramma;
d) piano economico finanziario redatto in ottemperanza alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2018, n. 59 (Legge regionale 1/2016- Applicazione della decisione della Commissione europea 2012/21/UE sui servizi di interesse economico generale nell'ambito dell'edilizia sociale).
140. Il contributo di cui al comma 138 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa presunta, come rilevata dal quadro economico allegato alla domanda. Il contributo non può comunque superare l'importo di 2 milioni di euro. Il contributo non spetta ai Comuni già beneficiari di incentivi concessi ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale 1/2016 e dell'articolo 5, commi da 67 a 72, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025).
141. I contributi sono concessi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
142. Per i contributi di cui al comma 138 trova applicazione, per quanto compatibile, il regolamento di esecuzione per il sostegno delle iniziative delle forme innovative di cui all'articolo 26 della legge regionale 1/2016.
143. Per le finalità di cui al comma 138 è destinata la spesa di 4.300.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
144. In occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni classificati come disastrati nella delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del 20 maggio 1976 n. 0714/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, indicati nella tabella M allegata alla presente legge, contributi straordinari a sostegno di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, riqualificazione e recupero del patrimonio di proprietà comunale, con esclusione degli edifici scolastici.
145. Ogni Comune può presentare una sola domanda per la realizzazione degli interventi di cui al comma 115 bis, nel limite dell'importo indicato nella tabella M calcolato in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 2022.
146. La domanda è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio nei termini fissati con decreto del Direttore del Servizio competente, pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione regionale nella pagina apposita, sul modello ivi reso disponibile, corredata di una relazione illustrativa, del quadro economico dell'opera e del cronoprogramma dei lavori.
147. I contributi sono concessi con procedimento a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
148. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione. L'erogazione del contributo può essere disposta in via anticipata, su istanza di parte, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
149. Per le finalità di cui al comma 144 è destinata la spesa di 2.950.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 1.800.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
150. Al fine di promuovere la rigenerazione urbana, la sostenibilità ambientale e la qualità di vita sul territorio regionale, l'Amministrazione regionale sostiene azioni atte a supportare la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato esistente.
151. Per le finalità previste dal comma 150 è destinata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
152. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti finalizzati all'adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi di edifici di proprietà comunale in cui siano contemporaneamente attivi gli uffici di biblioteche comunali e delle Comunità istituite ai sensi della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).
153. Ogni comune può presentare una sola domanda dell'importo massimo di 250.000 euro.
154. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 152 è presentata al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
155. Per le finalità di cui al comma 152 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
156. All'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 7 le parole <<in materia di archivi gestisce, con le modalità previste dalla normativa in materia di beni culturali, e all'interno dell'archivio storico, il fondo denominato terremoto e ricostruzione quale struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti tecnico amministrativi di interesse storico>> sono sostituite dalle seguenti: <<in materia di gestione degli adempimenti tecnici e amministrativi connessi al completamento della ricostruzione delle zone terremotate provvede alla individuazione e ricognizione della suddetta documentazione giacente presso gli archivi regionali>>;

b)
al comma 7 bis le parole <<per la gestione dell'archivio storico del terremoto e della ricostruzione, di seguito Comitato>> sono soppresse e le parole <<in materia di archivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<in materia di gestione degli adempimenti tecnici e amministrativi connessi al completamento della ricostruzione delle zone terremotate>>;

c)
alla lettera b) del comma 7 quater le parole <<in materia di archivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<in materia di gestione degli adempimenti tecnici e amministrativi connessi al completamento della ricostruzione delle zone terremotate>>;

d)
le lettere d bis) e d ter) del comma 7 quater sono soppresse;

e)
al comma 7 quinquies le parole <<in materia di archivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<in materia di gestione degli adempimenti tecnici e amministrativi connessi al completamento della ricostruzione delle zone terremotate>>.

157. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle associazioni di promozione sociale "Società Operaie di Mutuo Soccorso ed Istruzione" della regione Friuli Venezia Giulia al fine di sostenere le spese per l'adeguamento normativo, il superamento delle barriere architettoniche e il risanamento di edifici che costituiscono anche sede dell'Associazione.
158. Il contributo di cui al comma 157 è erogato in un'unica soluzione in via anticipata a fronte della presentazione di una domanda corredata di relazione illustrativa, quadro economico dell'opera e di cronoprogramma dei lavori, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale infrastrutture e territorio. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.
159. Per le finalità di cui al comma 157 il contributo massimo concedibile ammonta a 50.000 euro.
160. Per le finalità di cui al comma 157 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
161. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle parrocchie, agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed agli ordini e istituti religiosi cattolici riconosciuti dall'autorità ecclesiastica siti in Friuli Venezia Giulia, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per la costruzione, ristrutturazione, l'ampliamento e la manutenzione straordinaria o per il completamento di edifici e relative pertinenze di proprietà, destinati al culto o al ministero religioso o ad altre attività pastorali e parrocchiali, ivi comprese le strutture scolastiche, ricettive a carattere sociale ubicati sul territorio regionale, necessari a superare o limitare almeno una delle seguenti fattispecie:
a) tutela della pubblica incolumità o salvaguardia del bene oggetto dell'intervento medesimo;
b) adeguamento degli immobili alle normative in materia di sicurezza o di superamento delle barriere architettoniche;
c) eliminazione di materiali nocivi o pericolosi;
d) valorizzazione culturale, sociale, storico o ambientale del bene oggetto dell'intervento.
162. In via straordinaria ed eccezionale, al fine di favorire e arricchire l'offerta ricettiva nell'ambito dell'evento "GO!2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025" e limitatamente alle annualità 2024 e 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile a enti ecclesiastici, diversi dalle parrocchie, proprietari di strutture ricettive a carattere sociale che necessitino di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture ricettive stesse.
163. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dei lavori da realizzare con quadro economico e preventivo sommario della spesa, devono essere presentate esclusivamente per il tramite delle Diocesi competenti per territorio. Le Diocesi inoltrano alla Direzione centrale infrastrutture e territorio tutte le domande con le relative motivazioni secondo l'ordine di priorità dalle stesse evidenziato, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it. Per la valutazione delle domande è costituita una commissione valutativa nominata con decreto del Direttore generale. Il decreto individua i componenti religiosi e i direttori dell'amministrazione regionale, o loro delegati, ritenuti all'uopo competenti ed è presieduta dal Direttore generale della Regione, in qualità di presidente della commissione. In caso di parità nelle decisioni prevale il voto del Direttore generale. La graduatoria delle domande e la quantificazione del contributo è proposta dalla commissione valutativa che redige una unica graduatoria, pur mantenendo la suddivisione nelle fattispecie di cui ai commi 161 e 162, sulla base dei criteri e delle modalità individuati con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Direttore della Direzione centrale infrastrutture e territorio d'intesa con il Direttore generale, ed è approvata con decreto del Direttore generale.
164. Il decreto del Direttore della Direzione centrale infrastrutture e territorio che approva la graduatoria individua gli interventi ammissibili, in ordine di priorità, con l'indicazione della spesa ammissibile e dell'ammontare del contributo assegnato a ciascun intervento finanziato. Il contributo di cui al presente comma non è cumulabile con analoghi contributi pubblici erogati per le medesime finalità. La graduatoria delle domande ammissibili è soggetta a scorrimento in presenza di ulteriori risorse disponibili. Il procedimento contributivo di cui ai commi 161 e 162, limitatamente alle fasi della formale assunzione dell'atto di concessione successivo all'approvazione della graduatoria delle istanze di contributo e della gestione delle fasi a esso conseguenti, è in capo agli Enti di decentramento regionale competenti per territorio. Qualora l'importo del contributo assegnato sia inferiore alla spesa ammissibile, il beneficiario è autorizzato a ridefinire l'intervento, con la previsione anche di un singolo lotto, purché funzionale. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in unica soluzione e in via anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
165. Ad avvenuta conclusione dei lavori il beneficiario del contributo può essere autorizzato, previo parere della commissione valutativa e con decreto del Direttore generale, all'utilizzo di eventuali economie contributive per l'esecuzione di lavori affini a quelli oggetto del finanziamento, anche riferiti ad altro immobile, purché con i medesimi criteri e priorità assegnati all'intervento originario e rientrante nelle tipologie e di cui ai commi 161 e 162. A tal fine è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it, apposita istanza corredata di elaborati progettuali di adeguato approfondimento.
166. Per le finalità di cui ai commi 161 e 162 è destinata la spesa di 5.250.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
167.
All'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), il comma 32 è sostituito dal seguente:
<<32. Al fine di recuperare gli immobili di edilizia pubblica e le aree pertinenziali di proprietà dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Azienda stessa per interventi manutentivi sugli immobili degradati, nonché per la realizzazione di stalli per i veicoli e il recupero o la riqualificazione di aree pertinenziali.>>.

168. Per le finalità di cui al comma 167 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
169. L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere le politiche di riqualificazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente sottoutilizzato di cui all'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), e all'articolo 9, commi da 26 a 34, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016), nelle more della revisione del regolamento attuativo, è autorizzata ad attivare modalità straordinarie che consentano di assicurare un'immediata risposta alle esigenze di intervento nel territorio regionale attraverso la concessione di contributi.
170. In deroga a quanto stabilito dai commi 29, 29 bis, 30 e 31 dell'articolo 9 della legge regionale 15/2014, la concessione dei contributi è disposta attraverso il procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a seguito di emissione di un bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, che preveda interventi solo su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee A e B0, nonché per le B1 con il limite di edificabilità, per queste ultime, di un metro cubo su metro quadrato, nel quale sono indicate le condizioni di accesso, l'ammontare del contributo concedibile, le condizioni e modalità per la presentazione delle domande, nonché per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai commi 26 e 27 dell'articolo 9 della legge regionale 15/2014.
171. Possono accedere al contributo di cui al comma 169 i soggetti privati diversi dalle persone fisiche, che siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento sugli immobili individuati all'articolo 9, comma 26, della legge regionale 15/2014, in regime "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
172. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio che provvede alla concessione ed erogazione del contributo anche in deroga alle disposizioni contenute nel capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
173. L'erogazione dei contributi di cui al comma 169 è disposta anche in via anticipata, in deroga a quanto stabilito all'articolo 60 della legge regionale 14/2002, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni. La spesa sostenuta per la fideiussione bancaria o assicurativa è ammessa a rendiconto nei limiti dell'importo massimo di 5.000 euro.
174. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di cui al comma 172.
175. Per le finalità di cui al comma 169 è destinata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
176. Al fine di fronteggiare la diffusione del fenomeno della morosità incolpevole, determinato dall'incremento dei costi dei servizi, delle spese e utenze condominiali, nonché di quelle relative alle utenze, e preservare, al tempo stesso, l'equilibrio del bilancio delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater) e del loro patrimonio, per l'anno 2024 l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse finanziarie alle Ater per compensare le minori entrate nelle quote per gli oneri condominiali non pagati dall'1 luglio 2023 alla data di entrata in vigore della presente legge per morosità incolpevole dagli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata che risultano nelle condizioni di cui al comma successivo.
177. Per morosità incolpevole di cui al comma 176 si intende la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare assegnatario dell'alloggio che:
a) ha pagato nel periodo di cui al comma 176 almeno sei mensilità del canone di locazione dell'alloggio di cui è assegnatario;
b) è in possesso nel 2024 di un ISEE, anche corrente, in corso di validità inferiore a 15.000 euro.
178. La Giunta regionale ripartisce tra le Ater delle risorse sulla base di una proposta presentata dalle Ater stesse, adottata in sede di Conferenza del sistema regionale delle Ater di cui all'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica).
179. Le Ater riconoscono ai nuclei familiari di cui al comma 177 le risorse ricevute dall'Amministrazione regionale a copertura della morosità pregressa sugli oneri condominiali per un importo fino a un massimo del 95 per cento, e non superiore a 6.000 euro per nucleo familiare, della morosità stessa. Il riconoscimento dell'importo è subordinato alla sottoscrizione da parte del titolare del contratto di locazione di un piano di restituzione rateale della parte residua della morosità eccedente la somma riconosciuta.
180. Per le finalità di cui al comma 176 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
181. Al fine di ridurre l'indebitamento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'estinzione del debito residuo agli enti del terzo settore o alle parrocchie che hanno sottoscritto dei contratti di mutuo o altre forme di finanziamento finalizzate alla realizzazione di strutture di ricovero/rifugio o colonie alpine nei Comuni in area montana del Friuli Venezia Giulia utilizzabili per campi scuola, attività ricreative o parrocchiali.
182. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 181 sono presentate, su modello predisposto, alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio dall'1 settembre all'1 ottobre 2024 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it, corredate:
a) di una relazione descrittiva della struttura e dei lavori per la quale si chiede il contributo;
b) del quadro economico di spesa sostenuto e di eventuali contributi pubblici concessi per la realizzazione dei lavori oggetto del finanziamento;
c) della copia del contratto di finanziamento;
d) del piano di ammortamento del finanziamento in essere al 31 agosto 2024 con debito residuo in linea capitale;
e) della dichiarazione da parte del richiedente che il finanziamento in essere è riferito a interventi di realizzazione dì strutture di ricovero/rifugio o colonie alpine nei Comuni in area montana del Friuli Venezia Giulia da parte del soggetto richiedente il contributo.
183. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). In presenza di risorse il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta. In assenza di risorse le domande non sodisfatte sono archiviate d'ufficio al 31 dicembre 2025.
184. I contributi sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile e comunque entro l'importo massimo di 50.000 euro e sono cumulabili con altre forme di finanziamento regionale o di altre istituzioni pubbliche nel limite della spesa sostenuta. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di rendicontazione del contributo. Quest'ultimo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione a fronte della presentazione di una polizza fideiussoria il cui costo è ammissibile a contributo nel limite di 5.000 euro.
185. Per le finalità di cui al comma 181 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio degli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
186. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a privati cittadini ed enti locali per i costi sostenuti a seguito dell'obbligo imposto dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia di effettuare scavi archeologici propedeutici o conseguenti a cantieri edili o di opere pubbliche.
187. Il contributo di cui al comma 186 è concesso nella misura massima di 10.000 euro per campagna di scavi. Sono ammessi a contributo anche i costi già sostenuti nell'anno corrente.
188. I contributi sono concessi con procedimento a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dell'intervento, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
189. Per l'ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 186, in seguito a un bando da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi e le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente corredata del preventivo di spesa.
190. Per le finalità di cui al comma 186 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
191. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle sezioni regionali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia per la manutenzione straordinaria delle sedi dei gruppi di competenza. Le sedi devono essere in locali di proprietà delle sezioni regionali o dei gruppi di competenza oppure in affidamento da parte delle amministrazioni comunali con convenzione.
192. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 191 è presentata al Servizio competente in materia di edilizia sul modello predisposto, a partire dall'1 settembre all'1 ottobre corredata di una relazione illustrativa delle iniziative e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo. Quest'ultimo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. I contributi sono concessi per un importo pari allo stanziamento totale a disposizione suddiviso tra i beneficiari in modo proporzionale al contributo richiesto entro i termini.
193. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili, conservando la disponibilità dell'immobile oggetto di intervento per la durata di un anno dalla data della domanda.
194. Al fine di garantire il rispetto del vincolo riguardo ai beni oggetto di incentivi, tali beni per un anno devono conservare la destinazione per la quale il finanziamento è stato erogato.
195. Per le finalità di cui al comma 191 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
196. Al fine di sostenere gli interventi di manutenzione ordinaria da eseguirsi in amministrazione diretta, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in favore dei Comuni aventi popolazione inferiore ai 10.000 abitanti per l'acquisto di macchinari, strumenti e attrezzature.
197. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge con cui vengono stanziate le risorse, ciascun Comune presenta domanda di contributo alla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici con l'indicazione di macchinari, strumenti e attrezzature da acquistare e allega il preventivo di spesa. La domanda deve essere presentata a mezzo posta elettronica certificata. Resta a carico del Comune la spesa per personale, dispositivi di protezione individuale (DPI) e vestiario per l'utilizzo delle suddette attrezzature. È ammessa la presentazione di una domanda per ciascun Comune.
198. Ai fini dell'ammissione a finanziamento, l'importo di spesa ammissibile per ciascuna domanda non può essere inferiore a 15.000 euro. Il contributo è determinato in misura pari all'80 percento della spesa ammessa, fino a un massimo di 50.000 euro.
199. I contributi sono concessi con procedura a sportello entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di lavori pubblici, con il quale sono fissati anche i termini per la rendicontazione della spesa.
200. Per le finalità di cui al comma 196 è destinata la spesa di 2.200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
201. Al fine di dotare gli uffici comunali di aree dedicate alla cura dei neonati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione un contributo fino al 100 per cento della spesa ammissibile, a copertura dei costi di ristrutturazione, realizzazione, adeguamento e allestimento di locali da adibire all'allattamento e all'igiene dei neonati.
202. I contributi di cui al comma 201 sono concessi con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
203. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 201, in seguito a un bando, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi, i loro limiti minimi e massimi e le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente, corredata di un preventivo di spesa.
204. Per le finalità di cui al comma 201 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
205. Al fine di incentivare la rigenerazione urbana delle periferie e promuovere l'inclusione sociale, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni capoluogo delle ex province della regione contributi fino al 100 per cento della spesa finalizzati alla progettazione di interventi per la rigenerazione delle aree situate al di fuori della perimetrazione del centro storico, attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, nonché del verde pubblico.
206. La domanda è presentata da parte dei Comuni di cui al comma 205 alla Direzione centrale infrastrutture e territorio corredata di una relazione descrittiva degli interventi, nonché del preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie. Nel caso di richieste eccedenti le disponibilità di bilancio il riparto viene definito per il 50 per cento in rapporto agli abitanti residenti dei Comuni beneficiari e al 50 per cento proporzionalmente alle previsioni di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
207. Per le finalità di cui al comma 205 è destinata la spesa di 5.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
208. L'Amministrazione regionale, al fine di migliorare la fruizione, l'accesso e la sicurezza degli utenti, è autorizzata a concedere alla Comunità di montagna del Natisone e Torre, un contributo straordinario di 450.000 euro per l'anno 2024 destinato a opere di manutenzione straordinaria nella struttura dell'osservatorio astronomico sito sul monte Matajur.
209. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 208 è presentata al Servizio competente in materia di infrastrutture entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata del relativo programma di spesa.
210. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
211. Per le finalità di cui al comma 208 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
212.
Il comma 2 bis dell'articolo 45 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), è sostituito dal seguente:
<<2 bis. La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 è ridotta:
a) del 90 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 765/1967;
b) dell'80 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli);
c) del 60 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica);
d) del 40 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;
e) del 30 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).>>.

213. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni proprietari dei prefabbricati acquisiti post terremoto del 1976, a seguito della dismissione degli stessi, contributi fino al limite massimo di 15.000 euro a prefabbricato, finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di destinarli direttamente a uso ricreativo o all'eventuale demolizione.
214. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 213 è presentata a partire dalle ore 9.00 dell'1 settembre ed entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su apposito modello, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.
215. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 213, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. L'Amministrazione regionale è autorizzata nei limiti delle risorse rese disponibili a finanziare le domande non soddisfatte.
216. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in un'unica soluzione e in via anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
217. Per le finalità di cui al comma 213 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
218. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni ai Comuni, per il tramite del Fondo regionale per la Protezione civile di cui alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), in attuazione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, per gli interventi di ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi atmosferici avversi del luglio 2023.
219. L'anticipazione di cui al comma 218 è concessa ai singoli Comuni, previa presentazione della domanda alla Protezione civile regionale, secondo modalità disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, avuto riguardo a quanto verrà disposto con i decreti interministeriali di cui al decreto-legge 104/2023.
220. L'anticipazione di cui al comma 218 è rimborsata da ciascun Comune alla Protezione civile regionale al massimo entro l'anno 2029, secondo modalità disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, avuto riguardo a quanto verrà disposto con i decreti interministeriali di cui al decreto-legge 104/2023. Il Fondo regionale per la Protezione civile è tenuto a riversare al bilancio regionale l'importo di cui al comma 221 entro la successiva annualità.
221. Per le finalità di cui al comma 218 è destinata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
222. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 220, previste in 35 milioni di euro per l'anno 2030, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
223.
Al comma 55 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), dopo le parole <<con funzioni di Presidente>> sono inserite le seguenti: <<, dal Presidente del Consiglio regionale o suo delegato>>.

224. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un progetto per sensibilizzare la popolazione e, in particolare, la componente giovanile, sui pericoli derivanti dalla frequentazione degli ambienti naturali presso i corsi d'acqua, l'ambiente montano e boschivo per la prevenzione degli incidenti e degli incendi boschivi in Friuli Venezia Giulia, attraverso lo sviluppo di un Edugame liberamente fruibile da ogni cittadino attraverso piattaforme digitali per personal computer e ogni tipo di device personale, nonché strumenti multimediali in contesti scolastici e di eventi pubblici.
225. La realizzazione del progetto è affidata alla Protezione civile regionale con oneri a carico del Fondo regionale di Protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).
226. Per le finalità di cui al comma 224 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 228.
227.
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 2022, n. 6 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini), le parole <<da celebrare il 20 maggio di ogni anno o la prima domenica successiva>> sono sostituite dalle seguenti: <<da celebrare il 20 maggio di ogni anno o in una giornata della settimana che precede o segue tale data>>.

228. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella E.
Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Alla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
<<3. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, verificate le finalità perseguite dal progetto, la corrispondenza dello schema di convenzione alla convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a), nonché la coerenza dell'assetto organizzativo con le disposizioni di cui all'articolo 23 e sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, viene approvato il progetto.>>;

b)
al comma 4 dell'articolo 25 le parole <<autorizzato dalla Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<approvato ai sensi del comma 3>>;

c)
dopo il comma 4 dell'articolo 25 sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. Alla scadenza della convenzione di cui al comma 4, gli enti gestori delle biblioteche già appartenenti al sistema possono stipulare nuove convenzioni a condizione che la biblioteca centro sistema rimanga la stessa, che permangano i requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento previsto dall'articolo 39, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres., e che la nuova convenzione sia redatta sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a).
4 ter. II Servizio competente in materia di beni culturali provvede, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della nuova convenzione, alla verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 4 bis.
4 quater. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 4 ter, il sistema è costituito con decorrenza dalla data in cui è stata completata la sottoscrizione della convenzione da parte dei rappresentanti degli enti gestori di tutte le biblioteche interessate.
4 quinquies. A conclusione dell'istruttoria, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, viene approvato l'Elenco aggiornato dei Sistemi bibliotecari.>>;

d)
dopo il comma 1 bis dell'articolo 26 è inserito il seguente:
<<1 ter. I finanziamenti sono concessi per l'intero anno per il quale sono richiesti.>>;

e)
il comma 4 dell'articolo 30 bis è abrogato;

f)
al comma 5 dell'articolo 30 bis le parole <<deliberazione della Giunta regionale adottata>> sono sostituite dalle seguenti: <<decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura adottato>>.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui all'articolo 26 della legge regionale 23/2015, come modificato dal comma 1, lettera d), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Ai progetti di intervento e ai contributi di cui all'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 13/2019, in relazione a quanto previsto al comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6. Ai progetti di intervento e ai contributi di cui all'articolo 6, commi da 69 a 80, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000.
7. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi da 69 a 80, della legge regionale 22/2022, in relazione a quanto previsto al comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
8. La misura del finanziamento dei progetti effettuato da persone fisiche con riferimento ai contributi nella forma di credito d'imposta di cui all'articolo 6, commi da 69 a 80, della legge regionale 22/2022 è stabilita per il periodo dall'1 agosto 2024 al 30 ottobre 2024 nell'importo minimo di 2.000 euro.
9. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi da 69 a 80, della legge regionale 22/2022, in relazione a quanto previsto al comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
10. L'Amministrazione regionale, in ragione del riconoscimento della funzione e del ruolo di rilevante interesse pubblico di cui al comma 1 dell'articolo 26 ter della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è autorizzata a partecipare in qualità di socio all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) di Trieste.
11. L'Amministrazione regionale, nella sua qualità di socio fondatore dell'Associazione Palazzo del Cinema - Hiša Filma di Gorizia, è autorizzata a partecipare in qualità di fondatore alla Fondazione Palazzo del Cinema - Hiša Filma di Gorizia.
12. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 26 ter della legge regionale 16/2014, in relazione a quanto previsto al comma 10 e al comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
13. Alla legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 bis dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:
<<2 ter. In deroga a quanto previsto dal comma 2 bis, gli incentivi disciplinati dagli avvisi pubblici previsti dall'articolo 24, comma 6 bis, lettera b), possono essere concessi anche a persone fisiche.>>;

b)
al comma 2 bis dell'articolo 9 le parole <<componenti esperti designati, previa intesa,>> sono sostituite dalle seguenti: <<componenti esperti anche designati, previa intesa,>> e il periodo: <<Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.>> è soppresso;

c)
al comma 2 dell'articolo 14, dopo le parole <<ove possibile,>>, sono inserite le seguenti: <<la modalità di svolgimento della procedura valutativa di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000,>> e le parole <<i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria>> sono sostituite dalle seguenti: <<i criteri di selezione>>;

d)
al comma 1 dell'articolo 22 la parola: <<ordinaria>> è soppressa;

e)
al comma 6 dell'articolo 23, dopo le parole <<ove possibile,>>, sono inserite le seguenti: <<la modalità di svolgimento della procedura valutativa di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000,>> e le parole <<i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria>> sono sostituite dalle seguenti: <<i criteri di selezione>>;

f)
al comma 6 dell'articolo 24, dopo le parole <<ove possibile,>>, sono inserite le seguenti: <<la modalità di svolgimento della procedura valutativa di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000,>> e le parole <<i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria>> sono sostituite dalle seguenti: <<i criteri di selezione>>;

g)
al comma 8 dell'articolo 26, dopo le parole <<ove possibile,>>, sono inserite le seguenti: <<la modalità di svolgimento della procedura valutativa di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000,>> e le parole <<i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria>> sono sostituite dalle seguenti: <<i criteri di selezione>>;

h)
alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 27 quater, dopo le parole <<ove possibile,>>, sono inserite le seguenti: <<la modalità di svolgimento della procedura valutativa di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000,>> e le parole <<i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria>> sono sostituite dalle seguenti: <<i criteri di selezione>>;

i)
al comma 1 dell'articolo 29 bis, dopo le parole <<nonché 30 bis, comma 2,>>, sono inserite le seguenti: <<e con i soggetti disciplinati dagli articoli 10, 17 bis, 17 ter, 20, 25, 26 ter, 27 bis, 28 e 31,>>;

j)
al comma 2 dell'articolo 30 quater, dopo le parole: <<ove possibile,>>, sono inserite le seguenti: <<la modalità di svolgimento della procedura valutativa di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000,>> e le parole: <<i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria>> sono sostituite dalle seguenti: <<i criteri di selezione>>;

k)
dopo l'articolo 30 quater è inserito il seguente:
<<Art. 30 quinquies
 (Finanziamento al contenitore culturale e creativo "ITS Arcademy - Museum of Art in Fashion")
1. Al fine di perseguire il rilevante interesse pubblico dello sviluppo e della diffusione della creatività, della moda contemporanea, del design e della multimedialità, anche attraverso forme innovative di allestimento di spazi per la realizzazione di atmosfere creative, intelligenti e formative, idonei a nuove forme di apprendimento permanente, l'Amministrazione regionale concede alla Fondazione ITS di Trieste, soggetto gestore del contenitore culturale e creativo "ITS Arcademy - Museum of Art in Fashion", un finanziamento annuo, sulla base di piani di intervento annuali, da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in una convenzione di durata triennale.>>;

l)
al comma 1 dell'articolo 32 sexies, dopo le parole <<integrate da esperti esterni>>, sono inserite le seguenti: <<, che, salvo il riconoscimento del rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali, possono svolgere l'incarico anche a titolo oneroso, nella misura definita dai regolamenti medesimi>>.

14. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 16/2014, in relazione a quanto previsto al comma 13, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
15. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2 bis, della legge regionale 16/2014, come modificato dal comma 13, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
16. Per le finalità di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 16/2014, come modificato dal comma 13, lettera d), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
17. Per le finalità di cui all'articolo 29 bis della legge regionale 16/2014, come modificato dal comma 13, lettera i), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
18. Per le finalità di cui all'articolo 30 quinquies della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 13, lettera k), è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2024 e di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
19. Per le finalità di cui all'articolo 30 quinquies della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 13, lettera k), è destinata altresì la spesa complessiva di 1.700.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2024 e di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
20. Per le finalità di cui all'articolo 32 sexies, comma 1, della legge regionale 16/2014, come modificato dal comma 13, lettera l), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
21.
Al numero 2) della lettera a) del comma 22 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2019, dopo le parole <<e della valorizzazione del patrimonio culturale>>, sono aggiunte le seguenti: <<o che, nel caso degli incentivi disciplinati dalla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e dalla legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 (Istituzione della Giornata in ricordo della tragedia del Vajont e del riconoscimento Memoria del Vajont), abbiano tra i propri scopi statutari la promozione o lo svolgimento di attività culturali o artistiche anche in maniera non esclusiva o prevalente>>.

22. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 22, della legge regionale 13/2019, come modificato dal comma 21, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Federazione Italiana Rugby (FIR) un contributo a sostegno dei costi connessi all'organizzazione, sul territorio regionale, delle edizioni 2024-2025-2026 della manifestazione denominata Autumn Nation Series.
24. Ai fini della determinazione della spesa ammessa a contributo nell'ambito dei costi per l'organizzazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres., in quanto compatibili.
25. Per le finalità di cui al comma 23 la Federazione Italiana Rugby presenta al Servizio competente in materia di sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dettagliato per voci di spesa. Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute dall'1 gennaio 2024 fino alla presentazione della domanda medesima.
26. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e modalità e termini per la rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata, su richiesta del beneficiario.
27. Per gli anni 2025 e 2026 la Federazione Italiana Rugby presenta la domanda di cui al comma 25 entro il 31 marzo di ogni anno.
28. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa complessiva di 510.000 euro, suddivisa in ragione di 170.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, anche nell'esercizio in corso, le domande di contributo già presentate a valere sul "Bando per il finanziamento di lavori per la realizzazione di impianti sportivi di proprietà di Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti da destinare alla disciplina sportiva del padel, ai sensi dell'articolo 6, commi da 130 a 133 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)" approvato con decreto n. 48271/GRFVG del 19 ottobre 2023.
30. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 210.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
31. Le risorse già concesse al Comitato regionale del CONI nel 2023 con decreto n. 49817/GRFVG del 27 ottobre 2023 per le finalità di cui all'articolo 6, commi da 50 a 55, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), e di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 agosto 2023, n. 1304, possono essere utilizzate anche nel corso del 2024 per le medesime finalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2024, n. 509.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ravascletto un contributo per l'acquisto di macchinari finalizzati alla pulizia e sanificazione degli equipaggiamenti sportivi e di attrezzature sportive fisse e mobili.
33. Per le finalità di cui al comma 32 il Comune di Ravascletto presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di contributo, corredata di una relazione descrittiva degli acquisti e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
34. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 239.
35. Al fine del completamento delle attività finanziate ai sensi dell'articolo 6, commi da 65 a 68, della legge regionale 22/2022, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per lavori di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, ampliamento e opere di miglioria di impianti natatori ai soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 6, comma 65, della legge regionale 22/2022.
36. Per le finalità di cui al comma 35 i soggetti di cui all'articolo 6, comma 65, della legge regionale 22/2022 presentano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
37. I finanziamenti sono concessi attraverso un procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda fino a un importo massimo di 500.000 euro. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
38. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8/2003 per iniziative che si siano realizzate nell'anno 2024.
40. Per le finalità di cui al comma 39 i beneficiari dei contributi presentano al Servizio competente in materia di sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di conferma.
41. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio competente in materia di sport provvede a confermare i contributi.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni della Regione singoli o associati le risorse finanziarie per la concessione di contributi finalizzati alla manutenzione o al restauro di affreschi, visibili dalla pubblica via, ubicati su edifici privati di proprietà di persone fisiche o giuridiche.
43. Per le finalità di cui al comma 42 i Comuni della Regione singoli o associati interessati presentano, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, domanda di trasferimento al Servizio competente in materia di beni culturali entro il 15 ottobre 2024.
44. Le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite in parti uguali tra tutte le domande pervenute.
45. I Comuni ai quali vengono trasferite le risorse di cui al comma 42 possono concedere contributi anche per più affreschi per ogni singolo richiedente privato nei limiti di seguito indicati:
a) in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro per il primo affresco;
b) in misura non superiore all'80 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro per il secondo affresco;
c) in misura non superiore al 70 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro per gli affreschi successivi al secondo.
46. In ogni caso ciascun richiedente privato non potrà percepire a titolo di contributo, anche per più affreschi, un importo superiore a 25.000 euro.
47. Sono ammissibili a contributo tutte le spese direttamente attinenti all'intervento di manutenzione o di restauro, ivi comprese le spese tecniche e di allestimento del cantiere, nonché l'IVA nella misura in cui questa costituisca un costo per il beneficiario.
48. Con il decreto di trasferimento delle risorse vengono stabiliti i termini e le modalità per la loro rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000. Le risorse trasferite possono essere erogate anticipatamente su richiesta del Comune beneficiario.
49. Per le finalità di cui al comma 42 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile alle Biblioteche civiche della Regione per interventi di ordinamento, inventariazione e digitalizzazione del proprio patrimonio documentario, e alle Biblioteche statali site sul territorio regionale, che gestiscono il servizio di biblioteca civica in regime di convenzione con un Comune, per il patrimonio bibliotecario della biblioteca civica stessa.
51. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. Il Servizio competente in materia di beni culturali svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 50, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
52. La spesa relativa ai contributi è rendicontata, ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000, dall'ente beneficiario alla Direzione centrale competente entro il termine fissato nel decreto di concessione o successivamente prorogato.
53. Per l'ottenimento del finanziamento, i beneficiari di cui al comma 50, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande che determina l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definisce le spese ammissibili e stabilisce i termini e le modalità di presentazione, presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali, corredata di una relazione illustrativa degli interventi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.
54. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata la spesa di 420.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
55.
Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 23/2015 sono aggiunti i seguenti:
<<5 bis. I contributi di cui al comma 2 possono altresì essere concessi con procedimento a sportello. In tal caso la struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dai commi 1 e 2, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
5 ter. Nel caso in cui i contributi vengano concessi con procedimento a sportello, con bando pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande, si provvede a individuare le categorie dei soggetti ammissibili e le tipologie dei beni e degli interventi finanziabili, a determinare l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, a definire le spese ammissibili e a stabilire i termini e le modalità di presentazione della domanda.>>.

56. Per le finalità di cui ai commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 13 della legge regionale 23/2015, come aggiunti dal comma 55, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
57. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle attività legate alla celebrazione dei cento anni di costituzione dell'Ateneo, è autorizzata a concedere un contributo all'Università degli Studi di Trieste per l'organizzazione e la realizzazione del Festival della ricerca scientifica "Trieste Next".
58. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 57 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.
59. Il contributo di cui al comma 57 può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al relativo procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres..
60. Per le finalità di cui al comma 57 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
61. Al fine di proporre la Città di Pordenone per il conferimento del titolo di "Capitale italiana della cultura 2027", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo per la predisposizione del dossier di candidatura, per le attività collaterali funzionali all'analisi del contesto territoriale, all'animazione e al coinvolgimento attivo del territorio e delle comunità, per la creazione del brand, nonché per la predisposizione dei materiali di comunicazione, di promozione, di presentazione e di approfondimento del dossier di candidatura, richiesti nelle audizioni pubbliche a cui sono convocati i Comuni individuati tra i progetti finalisti.
62. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 61 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.
63. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
64. Per le finalità di cui al comma 61 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
65. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare gli incentivi concessi a valere sul regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 016/Pres., anche nel caso in cui le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai, di cui gli enti di cultura cinematografica debbono avere la disponibilità o gestione per poter accedere agli incentivi previsti dal regolamento medesimo, siano rimaste chiuse al pubblico per la maggior parte dell'anno a causa di lavori di restauro o di manutenzione straordinaria.
66. Per le finalità di cui al comma 65 i beneficiari dei contributi presentano al Servizio competente in materia di attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di conferma corredata della documentazione a supporto della rendicontazione dei contributi.
67. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio competente in materia di attività culturali provvede a confermare i contributi e ad approvare la rendicontazione.
68. Al fine di promuovere le attività sportive all'aperto, di valorizzare il patrimonio degli impianti sportivi e il recupero di aree ludico sportive e spazi urbani in disuso, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo fino al 100 per cento della spesa ammissibile per interventi finalizzati alla ristrutturazione, recupero o realizzazione di campi da basket, pallavolo e calcetto all'aperto. Gli interventi prevedono opere finalizzate alla valorizzazione delle aree anche mediante l'utilizzo di forme artistiche figurative.
69. La domanda di contributo può essere presentata da soggetti pubblici proprietari di impianti sportivi o di aree ludico sportive, associazioni o società sportive senza finalità di lucro, con sede legale od operativa sul territorio del Friuli Venezia Giulia, che dispongano di idoneo titolo giuridico a effettuare gli interventi su impianti sportivi o aree ludico sportive di proprietà di soggetti pubblici o di enti ecclesiastici.
70. I contributi sono concessi con procedimento a sportello sulla base di un bando approvato con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché le tipologie di spese ammissibili.
71. I soggetti di cui al comma 69 presentano domanda al Servizio competente in materia di sport, corredata della documentazione prevista dagli articoli 56 e 59 della legge regionale 14/2002, nonché del computo metrico estimativo riferito all'intervento e del titolo giuridico a effettuare l'intervento medesimo rilasciato dal soggetto proprietario dell'impianto. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dell'intervento e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 68 e l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
72. Per le finalità di cui al comma 68 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
73. Nelle more della revisione degli standard obiettivo dinamici da utilizzare per la valutazione della qualità dei servizi erogati dai sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 23/2015, le biblioteche già individuate come biblioteche centro sistema dei sistemi bibliotecari medesimi mantengono tale ruolo anche per l'esercizio in corso.
74.
Il comma 55 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), è sostituito dal seguente:
<<55. Per le finalità previste dal comma 54, con bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande, vengono definiti l'ammontare massimo del contributo concedibile e le modalità di erogazione del medesimo, i criteri di redazione delle schede di catalogazione, le spese ammissibili, i termini e le modalità di presentazione delle domande, nonché i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione.>>.

75. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 54, della legge regionale 16/2023, in relazione alle modifiche di cui al comma 74, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
76.
Al comma 27 dell'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), dopo le parole <<previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa>>, sono aggiunte le seguenti: <<, e possono essere erogati a seguito dell'approvazione di ciascun rendiconto parziale delle spese sostenute, nei casi in cui questa modalità sia prevista dagli avvisi pubblici o dalla normativa vigente, senza la presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa>>.

77. Il contributo concesso con decreto 10 novembre 2022, n. 21482/GRFVG ai sensi dell'articolo 6, commi da 42 a 45, della legge regionale 13/2022 alla Unione Ginnastica Goriziana può essere erogato in una o più soluzioni a fronte della presentazione di una o più richieste di liquidazione di importo massimo pari a 200.000 euro ciascuna, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di importo pari alla richiesta medesima.
78. Per conseguire efficacemente gli obiettivi correlati alle iniziative previste dal progetto "GO!2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025", nel rispetto delle competenze delle strutture regionali coinvolte, la Direzione centrale competente in materia di patrimonio è autorizzata a svolgere il ruolo di stazione appaltante per le fasi di affidamento e di realizzazione dei lavori di riqualificazione del Parco Basaglia di Gorizia di cui al protocollo di intesa siglato in data 11 aprile 2022 tra la Regione, l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione - ERPAC FVG, il Comune di Gorizia e l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina.
79. Per le finalità di cui al comma 78 la Direzione centrale competente in materia di patrimonio subentra nei rapporti contrattuali relativi alla progettazione dell'opera e intestati a ERPAC FVG.
80. Conseguentemente è disposta la revoca parziale del contributo concesso a ERPAC FVG ai sensi dell'articolo 6, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), per la quota funzionale al sostegno delle attività ora demandate alla Direzione centrale competente in materia di patrimonio, come indicate al comma 78.
81. Per le medesime finalità di cui al comma 78 l'ERPAC FVG trasferisce alla Regione risorse pari a 575.000 euro, quale quota di compartecipazione alla realizzazione del progetto di riqualificazione del Parco Basaglia di Gorizia, anche avvalendosi del proprio risultato di amministrazione, previa deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), e nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
82. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 81, previste in 575.000 euro per l'anno 2024, affluiscono al Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia n. 200 (Contributi agli investimenti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A3 di cui all'articolo 1, comma 4.
83. Per le finalità di cui al comma 78 è destinata la spesa di 1.936.040,32 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare gli incentivi annuali a progetti o programmi triennali concessi a valere sui regolamenti attuativi degli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014, anche nei casi in cui i soggetti gestori o organizzatori dei progetti o programmi mutino nel corso del triennio di finanziamento, rimanendo tuttavia inalterati i progetti o programmi triennali finanziati. In tali ipotesi, gli indicatori di valutazione previsti dai regolamenti si intendono riferiti ai progetti o programmi finanziati e non ai soggetti gestori o organizzatori.
85. Per le finalità di cui al comma 84 i beneficiari dei contributi presentano al Servizio competente in materia di attività culturali, entro trenta giorni dalla data di variazione del soggetto gestore o organizzatore, istanza di conferma corredata della documentazione a supporto della rendicontazione dei contributi.
86. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio competente in materia di attività culturali provvede a confermare i contributi e ad approvare la rendicontazione.
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari "Michele Gortani" di Tolmezzo un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2024, per la realizzazione e l'allestimento di strutture destinate a ospitare laboratori tematici finalizzati a tramandare le arti e i mestieri propri della tradizione carnica.
88. Per le finalità di cui al comma 87 la Fondazione Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari "Michele Gortani" di Tolmezzo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa dei lavori da realizzare, del relativo preventivo di spesa e di un cronoprogramma dei lavori.
89. La concessione del contributo è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 88 per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base del preventivo di spesa presentato.
90. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore al contributo concesso.
91. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Filologica Friulana di Udine un contributo straordinario di 200.000 euro e all'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG) di Udine un contributo straordinario di 270.000 euro per acquisizioni e investimenti funzionali all'attività istituzionale dei due enti.
93. Per le finalità di cui al comma 92 la Società Filologica Friulana e l'ANBIMA FVG, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di attività culturali domanda di contributo corredata di una relazione contenente l'indicazione delle modalità e dei termini delle acquisizioni, degli investimenti e degli eventuali lavori, del relativo preventivo di spesa e di un cronoprogramma degli eventuali lavori da realizzare. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi.
94. Per le finalità di cui al comma 92 è destinata la spesa di 470.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
95. La Regione riconosce nel patrimonio archeologico e paesaggistico dei castellieri un patrimonio culturale fondamentale per l'identità del Friuli Venezia Giulia e una risorsa per lo sviluppo economico dell'ambito territoriale nel quale essi insistono e ne promuove la valorizzazione, anche sulla base di un'intesa programmatica con i competenti organi dello Stato, sostenendo l'iniziativa coordinata delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati interessati per la realizzazione di un museo e per garantire l'adeguata conservazione, la conoscenza e la valorizzazione dei castellieri stessi.
96. Per le finalità di cui al comma 95 l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione della fondazione, a partecipazione pubblica e privata, la quale assume la denominazione di Fondazione Museo archeologico Terra dei Castellieri.
97. Lo statuto della Fondazione prevede espressamente le finalità di cui al comma 95 e prevede che il fondo di gestione sia finanziato in modo maggioritario da soggetti di diritto pubblico, ovvero che gli organi di amministrazione o vigilanza siano designati in maggioranza dai soggetti di parte pubblica.
98. La Regione partecipa alla Fondazione mediante conferimenti alla sua dotazione patrimoniale.
99. La Regione partecipa parimenti al fondo di gestione previsto per il finanziamento delle attività statutarie, nei limiti annualmente stabiliti con legge.
100. Per le finalità di cui al comma 98 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
101. Per le finalità di cui al comma 99 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
102. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Regione contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile entro il limite massimo di 100.000 euro, per l'allestimento di spazi espositivi all'interno di edifici pubblici.
103. I contributi di cui al comma 102 sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 102, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
104. Per le finalità di cui al comma 102 i Comuni presentano, nel periodo compreso tra il 2 e il 30 settembre 2024, al Servizio competente in materia di beni culturali, domanda corredata di una relazione illustrativa dell'intervento che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.
105. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario al Servizio competente in materia di beni culturali, per un importo almeno pari al contributo concesso, entro il termine fissato nel decreto di concessione, ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
106. Per le finalità di cui al comma 102 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
107. All'articolo 7 della legge regionale 13/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 40 la parola <<minori>> è sostituita dalle seguenti: <<non rientranti tra quelli compresi nell'ambito di applicazione della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO)>>;

b)
al comma 41 ter la parola <<minori>> è sostituita dalle seguenti: <<non rientranti tra quelli compresi nell'ambito di applicazione della legge regionale 11/2019>>.

108. Per le finalità di cui al comma 40 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2019, in relazione alle modifiche di cui al comma 107, è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
109. Nell'ambito delle procedure relative al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2017, n. 2492, a valere sul POR FESR FVG 2014-2020, Linea di intervento 2.1.b.1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ad Area Science Park di Trieste il costo dei servizi resi a favore dei beneficiari del bando stesso, nei cui confronti sia successivamente venuto meno il diritto al finanziamento a seguito di annullamento, decadenza, revoca o rideterminazione della sovvenzione.
110. Al fine di consentire all'Amministrazione regionale le azioni di recupero del credito nei confronti dei beneficiari di cui al comma 109, il rimborso è subordinato alla cessione all'Amministrazione regionale da parte di Area Science Park di Trieste del credito maturato nei confronti dei beneficiari decaduti dal diritto alla sovvenzione.
111. L'importo dei crediti derivanti dal disposto di cui al comma 110 affluisce al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
112. Per le finalità di cui al comma 109 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
113. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Biblioteche facenti parte dei sistemi bibliotecari, costituiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres., e alle biblioteche riconosciute di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento medesimo, contributi fino a un massimo di 100.000 euro per l'installazione, la sostituzione o l'adeguamento di impianti antincendio a gas.
114. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 113, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
115. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 113, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali, corredata di una relazione illustrativa delle attività che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.
116. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.
117. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario al Servizio competente in materia di beni culturali, per un importo almeno pari al contributo concesso, entro il termine fissato nel decreto di concessione, ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
118. Per le finalità di cui al comma 113 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
119. Al fine di valorizzare e diffondere l'arte del teatro di figura legato alle marionette, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per l'allestimento di nuovi spazi espositivi, l'acquisto di arredi e attrezzature destinati a musei o centri espositivi permanenti, aperti al pubblico in maniera continuativa, interamente dedicati a tale arte.
120. I contributi di cui al comma 119 sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 119, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
121. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 119, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande, con il quale vengono determinati i termini e le modalità di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali, corredata di una relazione illustrativa delle attività che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.
122. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata in un'unica soluzione del contributo concesso.
123. Per le finalità di cui al comma 119 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
124. Al fine di valorizzare e diffondere il teatro di figura legato alle marionette, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per la ristrutturazione, l'adeguamento e l'allestimento, comprensivo di un palco allestito con ponte di manovra permanente per le marionette, di sale teatrali di proprietà comunale attigue a musei o centri espositivi permanenti dedicati all'arte di figura.
125. I contributi di cui al comma 124 sono concessi con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 124, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
126. Con bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di rendicontazione del contributo, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché le tipologie di spese ammissibili. I contributi di cui al comma 124 possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 0191/Pres..
127. Per le finalità di cui al comma 124 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
128. Al fine di promuovere il turismo scolastico nei siti riconosciuti Patrimonio Culturale UNESCO, la Regione è autorizzata a concedere ai Comuni sedi di siti culturali UNESCO contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 80.000 euro, per l'acquisto di arredi e attrezzature finalizzati alla realizzazione di aree picnic destinate alla sosta e al ristoro di comitive di studenti e famiglie.
129. I contributi di cui al comma 128 sono concessi con procedimento a sportello. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
130. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 128, in seguito a un bando, pubblicato sul sito istituzionale della Regione almeno quindici giorni prima del termine di presentazione della domanda, con il quale vengono determinati modalità e termini di presentazione della domanda, intensità dei contributi, tipologie di spese ammissibili e modalità di rendicontazione, presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di cultura.
131. Per le finalità di cui al comma 128 è destinata la spesa di 320.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
132. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione un contributo, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per la programmazione, l'organizzazione e la realizzazione di attività ed eventi culturali inerenti al periodo delle festività natalizie, che valorizzino la socialità e offrano alla cittadinanza occasioni di intrattenimento ricreativo e culturali, diffondendo lo spirito del Santo Natale.
133. Il contributo massimo concedibile a ogni singolo Comune è determinato nel seguente modo:
a) 6.000 euro per i Comuni fino a 3.000 abitanti;
b) 15.000 euro per i Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti;
c) 25.000 euro per i Comuni da 10.001 a 50.000 abitanti, salvo quanto previsto dalla lettera d);
d)
100.000 euro per i Comuni già capoluoghi delle soppresse province.

134. I contributi di cui al comma 132 sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 132, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
135. Con bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, in coerenza con gli obiettivi previsti dal comma 132, i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di rendicontazione del contributo, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili. I contributi di cui al comma 132 possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres..
136. Per le finalità di cui al comma 132 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
137. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni della Regione singoli o associati le risorse finanziarie per la concessione di contributi finalizzati alla manutenzione o al restauro di capitelli, edicole, ancone e crocifissi presenti nelle pubbliche vie o in prossimità delle stesse di proprietà di persone fisiche o giuridiche.
138. Per le finalità di cui al comma 137 i Comuni della Regione singoli o associati interessati presentano, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, domanda di trasferimento delle risorse finanziarie alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 15 ottobre.
139. Le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite in parti uguali tra tutte le domande pervenute.
140. I Comuni ai quali vengono trasferite le risorse di cui al comma 137 possono concedere contributi per interventi di manutenzione o di restauro di un solo bene in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 25.000 euro.
141. Sono ammissibili a contributo tutte le spese direttamente attinenti all'intervento di manutenzione o di restauro, ivi comprese le spese tecniche e di allestimento del cantiere, nonché l'IVA nella misura in cui questa costituisca un costo per il beneficiario.
142. Con il decreto di trasferimento delle risorse vengono stabiliti i termini e le modalità per la loro rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.
143. Le risorse trasferite possono essere erogate anticipatamente su richiesta del Comune beneficiario.
144. Per le finalità di cui al comma 137 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
145. All'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 116 è sostituito dal seguente:
<<116. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle sezioni regionali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia per la manutenzione e il ripristino di percorsi, sentieri, capitelli, ancone, edicole, cippi commemorativi, chiesette e cimiteri, nonché per la manutenzione di baite e rifugi da esse gestiti, al fine di valorizzare la memoria storica dei caduti anche per le nuove generazioni.>>;

b)
al comma 117 le parole <<sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative e del relativo preventivo di spesa>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 ottobre, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da realizzare, del relativo preventivo di spesa e dell'autorizzazione alla realizzazione degli interventi medesimi rilasciata dagli enti proprietari>>.

146. Per le finalità di cui ai commi 116 e 117 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2023, come modificati dal comma 145, è destinata la spesa di 610.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
147. Al fine di promuovere la funzione storico-culturale, educativa e sociale svolta dalle associazioni combattentistiche e d'arma appartenenti a corpi e forze armate in essere, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle associazioni che ne facciano richiesta, operanti in regione da almeno un anno, finanziamenti per le seguenti attività:
a) svolgimento di cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni e iniziative nelle scuole in accordo con gli istituti scolastici, per celebrare momenti e date salienti della storia del Friuli Venezia Giulia;
b) iniziative di partecipazione alla gestione, manutenzione ordinaria e valorizzazione di siti museali, monumenti, cimiteri e sacrari di guerra della storia nazionale;
c) eventi culturali in occasione di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali;
d) iniziative di cooperazione con le istituzioni locali al fine di realizzare progetti culturali e di pubblica utilità.
148. I finanziamenti di cui al comma 147, concessi alle associazioni combattentistiche e d'arma, possono coprire fino al 100 per cento della spesa ammissibile, fino a un massimo di 15.000 euro.
149. I finanziamenti sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 147, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
150. Con Avviso pubblico sono definiti i settori d'intervento, in coerenza con gli obiettivi previsti dal comma 147, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i termini e le modalità di rendicontazione del contributo, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili. I contributi di cui al comma 147 possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres..
151. Per le finalità di cui al comma 147 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
152. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni culturali con sede nei Comuni interamente montani ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, contributi fino a un importo massimo di 100.000 euro per l'anno 2024 destinati all'acquisto delle latterie non più utilizzate per finalità produttive e da riutilizzarsi come sede delle associazioni stesse, per lo svolgimento di attività socioculturali e per l'allestimento di musei delle arti e mestieri antichi.
153. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 152 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di cultura, a mezzo posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di acquisizione degli immobili con relativo preventivo di spesa.
154. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 152, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
155. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata in un'unica soluzione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.
156. Per le finalità di cui al comma 152 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
157. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti contributi a sostegno delle spese di sistemazione, risanamento e messa in sicurezza di edifici che ospitano biblioteche facenti parte di Sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres., al fine di migliorarne la fruibilità e l'accessibilità.
158. La domanda di contributo di cui al comma 157 è presentata, dal 2 al 30 settembre 2024, al Servizio competente in materia di beni culturali esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, corredata di una relazione tecnica illustrativa dell'intervento, del relativo quadro economico e del cronoprogramma. Ai fini dell'accertamento della data e ora di invio della domanda di contributo faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.
159. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 157, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
160. I contributi sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile entro il limite massimo di 20.000 euro. Il contributo concesso può essere erogato anticipatamente, in un'unica soluzione, su richiesta dell'ente richiedente. La spesa sostenuta per la realizzazione dei progetti e degli interventi di cui al comma 157 è rendicontata, a pena di rideterminazione, per un importo almeno pari al contributo concesso.
161. Per le finalità di cui al comma 157 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
162. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle parrocchie, nonché agli enti, ordini e istituti religiosi cattolici riconosciuti dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Friuli Venezia Giulia, contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dei beni mobili e degli strumenti musicali, che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico, in proprietà o in possesso o in detenzione ai medesimi sulla base di idoneo titolo giuridico.
163. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 162, corredate di una relazione illustrativa dei lavori da realizzare e del relativo preventivo di spesa, devono essere presentate esclusivamente per il tramite delle Diocesi competenti per territorio. Le Diocesi inoltrano alla Direzione centrale competente in materia di beni culturali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, tutte le domande ricevute con le relative motivazioni secondo l'ordine di priorità dalle stesse evidenziato. Con decreto del Direttore generale della Regione è costituita una commissione valutativa delle domande presieduta dal Direttore generale della Regione. Il decreto individua i componenti religiosi e i direttori dell'Amministrazione regionale, o loro delegati, ritenuti all'uopo competenti. In caso di parità nelle decisioni prevale il voto del Direttore generale. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Direttore centrale cultura e sport d'intesa con il Direttore generale, sono individuati i termini per la presentazione delle domande, i criteri per la predisposizione della graduatoria, le tipologie di spese ammissibili e l'intensità del contributo. La graduatoria delle domande e la quantificazione dei contributi è proposta dalla commissione valutativa che redige un'unica graduatoria regionale approvata con decreto del Direttore centrale cultura e sport.
164. Con decreto del Direttore centrale cultura e sport è approvata la graduatoria degli interventi ammissibili, in ordine di priorità, e sono determinati la spesa ammissibile e l'ammontare del contributo assegnato a ciascun intervento finanziato. Il contributo assegnato non è cumulabile con altri contributi pubblici erogati per le medesime finalità. La graduatoria delle domande ammissibili è soggetta a scorrimento in presenza di ulteriori risorse disponibili. Il procedimento contributivo di cui al comma 162, limitatamente alle fasi della formale assunzione dell'atto di concessione successivo all'approvazione della graduatoria delle istanze di contributo e della gestione delle fasi a esso conseguenti, è in capo agli Enti di decentramento regionale competenti per territorio. Qualora l'importo del contributo assegnato sia inferiore alla spesa ammissibile, il beneficiario è autorizzato a ridefinire le modalità di realizzazione dell'intervento purché lo stesso venga completato. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in un'unica soluzione e in via anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
165. Ad avvenuta conclusione dei lavori il beneficiario del contributo può essere autorizzato dall'organo concedente all'utilizzo di eventuali economie contributive per l'esecuzione di lavori affini a quelli oggetto del finanziamento anche riferiti ad altro bene mobile. A tal fine la richiesta è presentata all'Ente di decentramento regionale competente per territorio esclusivamente tramite posta elettronica certificata.
166. Per le finalità di cui al comma 162 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
167. Al fine di dotare i luoghi della cultura, anche in ragione della loro capillarità sul territorio, di aree dedicate alla cura dei neonati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle biblioteche e ai musei di proprietà pubblica, situati nel territorio della Regione, un contributo fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione, l'adeguamento e l'allestimento di locali o spazi idonei da adibire all'allattamento e all'igiene dei neonati.
168. I contributi di cui al comma 167 sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
169. Per l'ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 167, in seguito a un bando, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente, corredata di un preventivo di spesa.
170. Per le finalità di cui al comma 167 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
171. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Lega nazionale di Trieste, ivi compresa la sezione di Gorizia, per il sostegno all'attività istituzionale della stessa.
172. La domanda di contributo di cui al comma 171 è presentata al Servizio competente in materia di cultura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 marzo 2020, n. 053/Pres..
173. Per le finalità di cui al comma 171 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
174.
Al comma 2 dell'articolo 8 bis della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), è aggiunto in fine il seguente periodo: <<L'erogazione degli incentivi può essere prevista in via anticipata anche in assenza di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.>>.

175. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fontanafredda un contributo per interventi finalizzati all'adeguamento dello stadio comunale Omero Tognon.
176. Per le finalità di cui al comma 175 il Comune di Fontanafredda presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
177. Per le finalità di cui al comma 175 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
178. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la gestione delle attività generali, di promozione e di rappresentanza connesse all'organizzazione dell'evento denominato <<EYOF FVG 2027, Festival Olimpico della Gioventù Europea>> che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro con l'eventuale coinvolgimento dell'intero territorio regionale.
179. Il finanziamento è concesso ed erogato in via anticipata in misura non superiore al 90 per cento del totale sulla base della programmazione della spesa con le modalità previste dal decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport, al Comitato organizzatore dell'evento, previa presentazione entro il 30 novembre 2024 di apposita domanda al Servizio competente in materia di sport, corredata del relativo preventivo di spesa. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a decorrere dalla data di costituzione del Comitato.
180. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato organizzatore, a cui è autorizzata a partecipare la Regione.
181. Il Comitato organizzatore, per le attività da questo specificatamente richieste, può avvalersi delle strutture di PromoTurismoFVG e di Insiel SpA, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di ICT.
182. Per le finalità previste dal comma 178 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
183. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture culturali e turistiche destinate a ospitare gli eventi di Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i lavori di completamento e l'acquisto di arredi necessari a migliorare la fruibilità del PalaBigot.
184. Per le finalità di cui al comma 183 il Comune di Gorizia presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
185. Per le finalità di cui al comma 183 è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 239.
186. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro un contributo per interventi finalizzati alla messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione dell'area di Porto Casoni per consentire lo svolgimento sia delle attività sportive ordinarie delle discipline della vela e del canottaggio, sia di competizioni di livello nazionale e internazionale all'interno della struttura sportiva.
187. Per le finalità di cui al comma 186 il Comune di Lignano Sabbiadoro presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002.
188. La concessione del contributo di cui al comma 186 è subordinata, anche mediante parere emesso dalla struttura competente per materia del Comitato regionale del CONI FVG o delle Federazioni sportive nazionali competenti per materia, alla verifica del soddisfacimento dei requisiti di idoneità per lo svolgimento delle attività di cui al comma 186. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
189. L'assegnazione del contributo di cui al comma 186 assolve, per il Comune beneficiario, alle finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), relativamente alle istanze da presentarsi ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2024, n. 466, a valere sulle risorse determinate nell'ambito della legge regionale di stabilità 2025.
190. Per le finalità di cui al comma 186 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 239.
191. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per lavori di manutenzione straordinaria e completamento dei velodromi siti sul territorio regionale, ai seguenti soggetti per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) Comune di Pordenone: 3 milioni di euro;
b) Comune di San Giovanni al Natisone: 300.000 euro.
192. Per le finalità di cui al comma 191 i soggetti indicati presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
193. Per le finalità di cui al comma 191 è destinata la spesa di 3.300.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 239.
194. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare specifici progetti sportivi connessi all'evento "GO!2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025" e a stipulare convenzioni, con i soggetti di cui al comma 195, per disciplinare le modalità di finanziamento, l'intensità dei contributi, nonché i termini e le modalità di rendicontazione dei medesimi.
195. Sono ammissibili ai finanziamenti di cui al comma 194 gli interventi realizzati dai seguenti soggetti:
a) Comitato regionale del CONI FVG;
b) Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), operanti a livello regionale;
c) Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
d) Sport e Salute SpA.
196. Ai fini della stipula delle convenzioni, i progetti di cui al comma 194 sono presentati al Servizio competente in materia di sport. Ai finanziamenti si applicano, ove compatibili, le disposizioni in materia di tipologie delle spese ammissibili di cui agli articoli 9 e 39 del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 8/2003, emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres..
197. Per le finalità di cui al comma 194 è destinata la spesa complessiva di 350.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per il 2024 e di 150.000 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
198. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Latisana un contributo per interventi di adeguamento del Palasport comunale finalizzati a rendere idonea la struttura medesima a ospitare competizioni sportive di livello nazionale.
199. Per le finalità di cui al comma 198 il Comune di Latisana presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
200. Per le finalità di cui al comma 198 è destinata la spesa di 663.500 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 239.
201. Al fine di aumentare l'efficacia dell'azione amministrativa di cui all'articolo 6, commi da 55 a 60, della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie intersettoriali), per l'organizzazione del Torneo Internazionale Primavera Calcio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti un contributo finalizzato al completamento dell'intervento finalizzato all'allestimento dell'impianto sportivo sede della manifestazione.
202. Per le finalità di cui al comma 201 il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti presenta al Servizio competente in materia di sport, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dettagliato per voci di spesa, nonché della eventuale autorizzazione dell'ente pubblico proprietario alla realizzazione di lavori presso l'impianto sportivo di cui al comma 201. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute prima della presentazione della domanda.
203. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere liquidato in via anticipata, su richiesta del beneficiario.
204. Per le finalità di cui al comma 201 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
205. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario finalizzato alla copertura di spese connesse all'attività istituzionale.
206. Per le finalità previste dal comma 205 la Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia presenta al Servizio competente in materia di sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese.
207. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario e vengono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.
208. Per le finalità di cui al comma 205 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
209. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nella misura massima di 15.000 euro ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge regionale 8/2003 per ulteriori esigenze di finanziamento nell'ambito delle attività istituzionali, diverse da quelle già finanziate nel 2024.
210. Per le finalità di cui al comma 209 i soggetti aventi diritto presentano al Servizio competente in materia di sport apposita domanda di contributo corredata del preventivo delle spese e di una breve relazione illustrativa. La domanda è presentata dall'1 al 15 settembre 2024 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it.
211. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e l'ammissibilità della spesa in coerenza con le attività istituzionali previste e con la tipologia delle spese di cui all'articolo 23 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 0201/2016. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
212. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione.
213. Per le finalità di cui al comma 209 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
214. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo nel limite massimo di 10.000 euro per spese derivanti dal noleggio di strutture prefabbricate utilizzate per sostituire temporaneamente le strutture fisse nell'ambito di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria delle medesime.
215. I contributi sono concessi, con procedimento a sportello, ad associazioni e società sportive dilettantistiche proprietarie di impianti sportivi o che dispongano di idoneo titolo autorizzatorio alla gestione di un impianto sportivo di proprietà pubblica o privata. Il Servizio competente in materia di sport svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dell'intervento, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 214 e l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
216. I soggetti di cui al comma 214 presentano domanda di contributo dall'1 al 30 settembre 2024, su modello predisposto dal Servizio competente in materia di sport, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa analitico.
217. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in un'unica soluzione e in via anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
218. Per le finalità di cui al comma 214 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
219. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite un contributo alla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, le associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia regolarmente iscritte ai campionati di Promozione ed Eccellenza regionali e alle squadre regionali partecipanti al campionato di Serie D, per la copertura delle spese derivanti dalla presenza di un medico di presidio o dalla presenza dell'ambulanza. Alle associazioni e società sportive è riconosciuto un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni evento sportivo giocato in casa.
220. La Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia presenta al Servizio competente in materia di sport, entro il 31 ottobre 2024, domanda di contributo corredata del preventivo della spesa e dell'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui al comma 219 interessate dal finanziamento regionale.
221. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata alla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.
222. Per le finalità di cui al comma 219 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
223. La validità della graduatoria approvata con decreto n. 28883/GRFVG del 20 giugno 2023 è prorogata al 31 dicembre 2025.
224. Al fine di promuovere le attività sportive, di valorizzare il patrimonio degli impianti sportivi di proprietà pubblica e di potenziare l'offerta sportiva sul territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo fino all'80 per cento della spesa ammissibile, a favore di associazioni o società sportive senza finalità di lucro, con sede legale od operativa sul territorio del Friuli Venezia Giulia e che dispongano di idoneo titolo giuridico a effettuare gli interventi oggetto del presente comma su impianti sportivi di proprietà di Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per interventi finalizzati alla costruzione o al completamento di campi da destinare o destinati alla disciplina sportiva del padel.
225. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dell'intervento e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 224 e l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
226. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 224, in seguito a un bando approvato con deliberazione della Giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di sport, corredata della documentazione prevista dall'articolo 59 della legge regionale 14/2002, nonché del computo metrico estimativo riferito all'intervento e del titolo giuridico a effettuare l'intervento medesimo rilasciato dal Comune proprietario dell'impianto.
227. Per le finalità di cui al comma 224 è destinata la spesa di 950.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
228. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo fino al 100 per cento della spesa ammissibile per interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento e ristrutturazione di impianti sportivi destinati al tennis e/o al padel a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro che dispongano di idoneo titolo giuridico a effettuare tali interventi su impianti sportivi di proprietà di soggetti privati diversi dall'associazione o società medesime.
229. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dell'intervento e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 228 e l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
230. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 228, in seguito a un bando approvato con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di sport, corredata della documentazione prevista dall'articolo 59 della legge regionale 14/2002.
231. Per le finalità di cui al comma 228 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
232. Al fine di sostenere lo sport giovanile l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Sport Invernali per l'acquisto di automezzi per il trasporto degli atleti e per l'acquisto di equipaggiamenti per la rappresentativa regionale dello sci alpino.
233. Per le finalità di cui al comma 232, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato presenta alla struttura competente in materia di sport domanda di contributo corredata del preventivo di spesa.
234. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata e vengono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.
235. Per le finalità di cui al comma 232 è destinata la spesa di 135.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 239.
236. Al fine di promuovere una cultura e una consapevolezza del rispetto delle diversità e della disabilità, nonché di sostenere il settore turistico e ricettivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Maniago per le spese relative all'organizzazione e allo svolgimento della manifestazione "Prova di Coppa del Mondo di Paraciclismo", da tenersi a Maniago nel 2025.
237. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 236, corredata di una relazione illustrativa della manifestazione e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo in un'unica soluzione anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
238. Per le finalità di cui al comma 236 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.
239. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella F.
Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Al fine di concorrere al servizio di educazione scolastica delle scuole dell'infanzia non statali, per le finalità di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, in riferimento all'anno scolastico 2023/2024, all'Associazione Scuola dell'infanzia - Asilo nido "Gesù Bambino", ente gestore della scuola "Gesù Bambino" di Pasiano di Pordenone, all'Istituto delle Suore Clarisse del Santissimo Sacramento, ente gestore della scuola dell'infanzia "Sacro Cuore di Gesù" di Trieste ed al Collegio Immacolata delle Salesiane di Don Bosco, ente gestore della scuola "Maria Ausiliatrice" di Trieste.
2. Per accedere al contributo di cui al comma 1 i soggetti gestori presentano la domanda on line alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per la concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui agli articoli da 16 a 19 della legge regionale 13/2018.
4. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 è determinato secondo i criteri individuati dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 13/2018 e sulla base dei medesimi parametri applicati per il piano di riparto dei contributi assegnati per l'anno scolastico 2023/2024.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 52.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 65.
6. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso al nido d'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in riferimento all'anno educativo 2022/2023 al Comune di San Vito al Tagliamento, soggetto gestore del nido d'infanzia "Arcobaleno", e alla Cooperativa Itaca società cooperativa sociale onlus, soggetto gestore dei nidi d'infanzia "Farfabruco" di Pordenone e "Arca di Noè" di Latisana.
7. Per accedere al contributo di cui al comma 6 i soggetti gestori presentano contestualmente la domanda ed il rendiconto, completi delle informazioni necessarie a procedere all'assegnazione del contributo, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Per la concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 6 si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui al "Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)" emanato con decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres..
9. L'ammontare del contributo di cui al comma 6 è determinato sulla base dei medesimi parametri applicati per la ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette nell'anno 2023, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. e, comunque, in misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia medesimo nell'anno educativo 2022/2023 e le entrate riferite al medesimo anno educativo.
10. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 124.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 65.
11. La Direzione centrale lavoro, istruzione, formazione e famiglia è autorizzata ad avvalersi del Centro di competenza Zerosei di ANCI FVG per le attività e i servizi necessari alla attuazione delle azioni finanziate nell'ambito del Piano di Azione Nazionale Pluriennale per lo sviluppo del Sistema integrato Zerosei.
12. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa complessiva di 410.000 euro, suddivisa in ragione di 90.000 euro per il 2024, di 120.000 euro per il 2025 e di 200.000 euro per il 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 65.
13.
Al comma 2 bis dell'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), dopo le parole <<anno educativo 2023/2024>> sono inserite le seguenti: <<e per l'anno educativo o scolastico 2024/2025>>.

14.
Al comma 5 bis dell'articolo 29 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), dopo le parole <<anno educativo 2023/2024>> sono inserite le seguenti: <<e per l'anno educativo 2024/2025>>.

15. La rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 15 ter, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005 concessi per le spese sostenute per l'anno educativo 2022/2023 è stabilita, in via straordinaria, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. In considerazione dell'esigenza di garantire un miglioramento della qualità dell'offerta didattica e organizzativa del servizio di istruzione e un corretto avvio dell'anno scolastico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia un protocollo di intesa a valere per l'anno scolastico 2024/2025, allo scopo di intervenire su aspetti afferenti l'ambito organizzativo e progettuale delle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell'autonomia delle stesse e delle norme generali sull'istruzione.
17. Il protocollo di intesa di cui al comma 16 è diretto a finanziare interventi afferenti agli ambiti organizzativo e progettuale delle istituzioni scolastiche riferiti all'anno scolastico 2024/2025, con oneri a carico della Regione.
18. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, è approvato lo schema del protocollo di intesa nel quale sono stabiliti i contenuti degli interventi e le modalità di attuazione nel rispetto delle finalità di cui al comma 16. Il protocollo individua le istituzioni scolastiche interessate, i contenuti degli interventi attivabili, le spese ammissibili, le modalità e i termini di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo.
19. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa complessiva di 3.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.600.000 euro per il 2024 e di 1.900.000 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordine di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 65.
20. Per garantire la continuità nei corsi di studio pre-accademici principali di strumento e canto con relative discipline collegate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione musicale e culturale "Città di Codroipo" A.P.S. per l'importo di 7.000 euro e all'Associazione culturale Istituto musicale G. Verdi APS di Brugnera per l'importo di 3.000 euro, per il sostegno dei corsi dell'anno scolastico 2023/2024.
21. Per l'ottenimento della sovvenzione gli enti di cui al comma 20, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano domanda al Servizio competente in materia di istruzione utilizzando la modulistica appositamente predisposta dallo stesso.
22. È autorizzata l'erogazione in via anticipata del 70 per cento del contributo con il decreto di concessione, che stabilisce anche i termini di rendicontazione. All'erogazione del saldo si provvede ad avvenuta approvazione del rendiconto.
23. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 65.
24. Alla legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 (Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 4 le parole <<dall'1 al 31 ottobre>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal 2 al 30 novembre>>;

b)
al comma 4 dell'articolo 4 la parola <<sessanta>> è sostituita dalla seguente: <<centoventi>>;

c)
al comma 1 dell'articolo 6 le parole <<30 aprile>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 maggio>>.

25. In via transitoria, fino all'approvazione delle modifiche da apportare al regolamento attuativo della legge regionale 19/2022, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2023, n. 0154/Pres., in conseguenza delle disposizioni di cui al comma 1, i termini per l'emanazione dell'avviso di iscrizione all'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia, per la presentazione delle domande di iscrizione e delle dichiarazioni di conferma dei requisiti, nonché i termini di emanazione dei bandi previsti agli articoli 6 e 15 della legge regionale 19/2022, sono prorogati di un mese.
26.
Il capo VII del titolo III della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è sostituito dal seguente:
<<Capo VII
 Servizi integrativi extrascolastici
Art. 41
 (Servizi integrativi extrascolastici)
1. Al fine di assicurare agli alunni e agli studenti la realizzazione di interventi per la socializzazione e per lo sviluppo delle competenze, nonché per contrastare i fenomeni di marginalizzazione e spopolamento di alcune aree del territorio regionale, la Regione sostiene l'attivazione di servizi integrativi extrascolastici nelle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado situate in comuni rientranti nelle quattro Aree interne del Friuli Venezia Giulia.
Art. 42
 (Beneficiari)
1. Sono beneficiari dei contributi i Comuni di cui all'articolo 41 nel cui territorio hanno sede scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado che attivano servizi integrativi extrascolastici.
2. I contributi sono destinati alla copertura delle spese relative ai servizi di assistenza da parte di personale adeguato, attività di potenziamento e recupero scolastico, laboratori di rinforzo delle competenze linguistiche, digitali e trasversali, iniziative di socializzazione ad alto valore educativo.
Art. 43
 (Ammontare del contributo)
1. Il riparto dei contributi è effettuato con riferimento al numero di Comuni beneficiari e al numero di alunni iscritti all'istituzione scolastica nell'anno scolastico in cui viene presentata la domanda.
2. La percentuale di risorse ripartita in misura uguale per tutti i Comuni beneficiari e quella ripartita in base al numero degli studenti iscritti sono determinate con l'avviso di cui all'articolo 44.
3. Il contributo non è cumulabile con altri fondi regionali, nazionali o comunitari concessi per le medesime finalità.
Art. 44
 (Presentazione delle domande)
1. Le modalità e i termini di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, le percentuali di cui all'articolo 43, comma 2, nonché i termini e le modalità di rendicontazione sono definiti da apposito avviso adottato dalla struttura competente in materia di istruzione.
Art. 45
 (Concessione dei contributi)
1. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.>>.

27. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordine di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 65.
28. Il termine per la rendicontazione delle spese sostenute con i contributi concessi per l'anno scolastico 2022/2023 a valere sul Bando "Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF", approvato con decreto n. 5003/LAVFORU del 22 maggio 2021, già prorogato dall'articolo 134 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), è fissato al 31 luglio 2024.
29.
Al comma 14 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), le parole <<assegnate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,>> sono sostituite dalla seguente: <<potenziali>>.

30. All'articolo 141 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 la parola <<novanta>> è sostituita dalla seguente: <<centottanta>>;

b)
la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<b) che il Comune di Trieste si impegna a concedere gli spazi del terzo piano dell'edificio di cui al comma 1 all'attuale concessionario dei primi due piani dell'edificio per una durata stabilita nell'accordo stesso;>>;

c)
la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<c) la disciplina del rapporto fra il Comune di Trieste e il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa, con indicazione delle attività in capo a ciascuna delle Parti, con delega al Polo, in quanto stazione appaltante qualificata ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 36/2023, della progettazione, affidamento lavori e direzione dei lavori di ristrutturazione e, con riferimento alla gestione dei beni, attribuzione al Polo della funzione di concessionario;>>.

31.
Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 130 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), è inserita la seguente:
<<a bis) trasferimento riguardante un'azienda o una sua parte con riferimento alla quale sia stata attivata sul territorio regionale la procedura di cui all'articolo 1, commi da 224 a 237 bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024);>>.

32. Per le finalità di cui all'articolo 130, comma 1, della legge regionale 3/2024, come modificato dal comma 31, è destinata l'ulteriore spesa di 150.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 65.
33. In attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), a decorrere dall'1 gennaio 2025 la gestione del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari (di seguito Fondo), di cui all'articolo 8, commi 6 e seguenti, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è affidata a FVG PLUS SpA.
34. Le disponibilità residue del Fondo, giacenti presso BCC Financing SpA alla data di cui al comma 33, sono trasferite a FVG PLUS SpA.
35. FVG PLUS SpA è autorizzata a subentrare a BCC Financing SpA nelle convenzioni già stipulate tra la stessa e le banche convenzionate per l'operatività del Fondo.
36. Ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 (Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041), FVG PLUS SpA trasmette entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di lavoro il Rendiconto annuale della gestione del Fondo.
37. FVG PLUS SpA trasmette al Comitato di gestione del Fondo, con sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, i resoconti di cui all'articolo 7 del regolamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 2/2006, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 0348/Pres., con le modalità e le periodicità previste.
38. Nell'ambito della gestione del Fondo, FVG PLUS SpA esercita anche le attività di controllo e verifica inerenti e conseguenti alla concessione delle garanzie del Fondo, nonché l'attività stragiudiziale finalizzata al recupero dei crediti del Fondo.
39. Per le finalità di cui al all'articolo 8, commi 6 e seguenti della legge regionale 2/2006, in relazione a quanto disposto dal comma 33, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di sociologia internazionale di Gorizia (ISIG) un contributo per la realizzazione di attività di studio e ricerca e per progettazione di azioni e interventi nell'ambito delle politiche giovanili, previa stipula di apposita convenzione.
41. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di convenzione di cui al comma 40. La convenzione contiene la descrizione delle attività da realizzare, gli impegni delle parti, l'eventuale anticipo, i termini di rendicontazione.
42. La rendicontazione è effettuata con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo.
43. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa complessiva di 40.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 65.
44.
Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), è inserito il seguente:
<<4 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2025, possono presentare domanda di Carta famiglia e accedere alle agevolazioni collegate in assenza di attestazione ISEE i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza.>>.

45.
Dopo il comma 4 bis dell'articolo 7 della legge regionale 22/2021 è inserito il seguente:
<<4 ter. A decorrere dall'1 gennaio 2025, possono presentare domanda di Dote famiglia in assenza di attestazione ISEE i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza.>>.

46.
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 10 della legge regionale 22/2021 è inserito il seguente:
<<1 ter. A decorrere dall'1 gennaio 2025, possono presentare domanda di contributo in assenza di attestazione ISEE i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza.>>.

47. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4 ter e all'articolo 10, comma 1 ter, della legge regionale 22/2021, come introdotti rispettivamente dai commi 45 e 46, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
48.
Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è inserito il seguente:
<<2 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2025, i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza, nonché le madri con figli minori a carico, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza, possono presentare domanda di Dote scuola anche in assenza di attestazione ISEE.>>.

49.
Dopo il comma 2 dell'articolo 10 bis della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente:
<<2 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2025, i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza, nonché le madri con figli minori a carico, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza, possono presentare domanda di contributo di cui al comma 1 anche in assenza di attestazione ISEE.>>.

50.
Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 13/2018 sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2025, i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza, nonché le madri con figli minori a carico, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza, possono presentare domanda di contributo di cui al comma 1 anche in assenza di attestazione ISEE.
4 ter. Ai fini della concessione del contributo e dell'ordine di priorità in caso di risorse insufficienti, le domande di cui al comma 4 bis sono inserite nella prima fascia ISEE.>>.

51. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2 bis, all'articolo 10 bis, comma 2 bis e all'articolo 11, comma 4 bis, della legge regionale 13/2018, come introdotti rispettivamente dai commi 48, 49 e 50, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
52. Alla legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la "Scuola Mosaicisti del Friuli"), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 dell'articolo 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 la Scuola Mosaicisti del Friuli è autorizzata a realizzare percorsi formativi per il conseguimento della qualifica in <<tecnico del restauro di beni culturali>>, relativamente al settore dei materiali lapidei, musivi e derivati, secondo quanto previsto dallo standard formativo e professionale nazionale vigente.>>;

b)
al comma 1 dell'articolo 3 le parole <<della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)>> sono sostituite dalle seguenti: <<della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)>>;

c)
dopo il comma 1 dell'articolo 4 è inserito il seguente:
<<1 bis. Con particolare riferimento alla realizzazione dei percorsi formativi di cui all'articolo 1, comma 1 bis, la Scuola presenta la richiesta di finanziamento secondo le procedure e a valere sulle risorse previste per la formazione permanente di cui all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 27/2017.>>.

53. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 15/1988, come modificati dal comma 52, è destinata la spesa complessiva di 260.000 euro, suddivisa in ragione di 104.000 euro per il 2024, di 104.000 euro per il 2025 e di 52.000 euro per il 2026, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 65.
54. In considerazione dell'esigenza di sostenere la scelta delle istituzioni scolastiche di richiedere l'istituzione di sezioni di scuola dell'infanzia e di classi di scuola primaria secondo il metodo di differenziazione didattica "Montessori", per il cui funzionamento è richiesto ai docenti il possesso dello specifico diploma di differenziazione didattica "Montessori", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo economico straordinario ai docenti in servizio a tempo indeterminato negli Istituti scolastici che intendono attivare una sezione o classe con metodo "Montessori", finalizzato ad abbattere i costi di iscrizione e frequenza del corso specifico necessario per insegnare nelle sezioni e nelle classi montessoriane.
55. L'importo del contributo di cui al comma 54 è pari al 40 per cento del costo di iscrizione e frequenza del corso di differenziazione didattica "Montessori".
56. I termini e le modalità di presentazione della domanda di contributo, nonché i termini e le modalità di concessione ed erogazione dello stesso sono stabiliti in un apposito avviso approvato dal Servizio competente in materia di istruzione.
57. In sede di prima applicazione l'avviso di cui al comma 56 è approvato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
58. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 65.
59. Al fine di mitigarne la condizione di povertà e di vulnerabilità economica e favorirne l'inclusione sociale e l'autonomia economica, a decorrere dall'anno 2024, per il triennio 2024-2026, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un sussidio economico annuale in un'unica soluzione, a titolo assistenziale, alle persone che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del pagamento, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) residenza in Friuli Venezia Giulia;
b) essere titolari di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate dall'INPS il cui importo risulti inferiore o pari al trattamento minimo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ovvero di pensioni sociali o assegni sociali, ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili;
c) essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità ovvero di una Dichiarazione Sostitutiva Unica attestata del nucleo familiare di appartenenza dai quali risulti un valore pari o inferiore a 15.000 euro.
60. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti l'ammontare del sussidio e le modalità di attuazione della misura di cui al comma 59.
61. Per la gestione della misura di cui al comma 59 l'Amministrazione regionale stipula con l'INPS apposita convenzione con la quale determina le modalità di accesso e di erogazione del sussidio e l'onere a carico della Regione per il servizio.
62. Per l'anno 2024, in via di prima applicazione, i requisiti di cui al comma 59 devono essere posseduti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 60.
63. Per le finalità di cui al comma 59 è destinata la spesa complessiva di 45 milioni di euro, suddivisa in ragione di 15 milioni di per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 65.
64. Per le finalità di cui al comma 61 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 65.
65. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella G.
Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1. Al fine di aumentare la tutela della salute dei soggetti affetti da diabete mellito, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'erogazione gratuita, in distribuzione diretta da parte degli enti del Servizio sanitario regionale, del glucagone in formulazione spray nasale ai pazienti residenti in regione, in carico alla rete della patologia diabetica regionale.
2. I soggetti affetti da diabete mellito, residenti in regione e in carico alla rete regionale diabetologica, ritirano gratuitamente il medicinale, fino a concorrenza con le scorte presenti presso gli enti del Servizio sanitario regionale, presentando la prescrizione del diabetologo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 95.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
4. Al fine di aumentare l'offerta di salute per i neonati e di ridurre le ospedalizzazioni per complicanze polmonari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli enti del Servizio sanitario regionale per la realizzazione di una campagna di immunizzazione gratuita per la prevenzione del contagio da virus respiratorio sinciziale (VRS) nei bambini di età inferiore ai sei mesi residenti in regione.
5. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il piano di esecuzione della campagna di immunizzazione di cui al comma 4.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
7. Al fine di aumentare l'offerta di salute nell'ambito materno-infantile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli enti del Servizio sanitario regionale per la realizzazione di campagne di screening prenatali e neonatali.
8. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le campagne di screening prenatali e neonatali da realizzare, la relativa platea e i piani di esecuzione.
9. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
10. In esito alle evidenze scientifiche che indicano l'aumentato rischio per la salute in caso di contagi ripetuti ai medesimi soggetti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'erogazione gratuita, in somministrazione diretta da parte degli enti del Servizio sanitario regionale, del vaccino ai soggetti residenti in regione con pregressa infezione da Dengue diagnosticata.
11. I soggetti residenti in regione, cui è stata diagnosticata una pregressa infezione da Dengue, ricevono gratuitamente la somministrazione del vaccino, fino a concorrenza con le scorte presenti presso gli enti del Servizio sanitario regionale.
12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
13. Al fine di prevenire e controllare la diffusione di malattie infettive degli animali e zoonotiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Azienda regionale di coordinamento per la salute per le misure di controllo delle malattie in caso di conferma di malattia di categoria A in animali detenuti terrestri e acquatici di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 (Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016).
14. Per le finalità di cui al comma 13, relative ad azioni di pronta disponibilità, esecuzione di interventi esplorativi e valutativi, nonché di eventuale abbattimento e smaltimento delle sole specie avicole o acquatiche, è destinata la spesa complessiva di 210.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
15. Per le finalità di cui al comma 13, relative ad azioni di abbattimento e smaltimento delle specie non contemplate dal comma 14, è destinata la spesa complessiva di 10 milioni di euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
16.
Al comma 11 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), le parole <<31 marzo>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 settembre>>.

17. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge regionale 16/2023, tenuto conto di quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 8 della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 16, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
18. All'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 (Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti in attuazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e successive modifiche), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. La commissione tecnica disciplina le modalità del suo funzionamento. Ai componenti esterni della commissione tecnica compete un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni dell'organo, il cui ammontare è pari a 60 euro per seduta, nonché il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.>>;

b)
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
<<6 bis. Ai componenti esterni di cui al comma 2, lettera b), spetta un ulteriore compenso per l'attività preordinata all'espressione del parere al rilascio del nulla osta, la cui misura è fissata in 400 euro per ogni pratica istruita dal componente.
6 ter. I commi 6 e 6 bis trovano applicazione alla commissione tecnica costituita con decreto del Presidente della Regione 1 settembre 2021, n. 0149/Pres..>>.

19. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, commi 6, 6 bis e 6 ter, della legge regionale 17/2003, come modificati e aggiunti dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
20. Alla legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 sono aggiunte, in fine, le parole: <<, e valuta l'esito dei progetti di ricerca finanziati (rendicontazione scientifica) al fine di poterne apprezzare l'efficacia>>;

b)
il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Aziende sanitarie regionali, alle Università del territorio regionale e ad ARPA FVG per la realizzazione di progetti di ricerca e borse di studio per dottorati di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto, sull'analisi e sulla gestione dei monitoraggi ambientali di fibre aerodisperse, nonché sulla gestione e sul trattamento del rifiuto contenente amianto.>>;

c)
dopo il comma 1 dell'articolo 8 è inserito il seguente:
<<1 bis. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con altre forme contributive concesse da soggetti pubblici e privati per le medesime attività, purché il totale dei benefici economici non superi il totale delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione delle attività stesse.>>.

21. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2001, come modificato dal comma 20, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
22. All'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 35 la parola: <<straordinario>> è soppressa;

b)
al comma 36 le parole <<entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 settembre 2024>>.

23. Per le finalità di cui al comma 35 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2023, tenuto conto di quanto disposto dal comma 36 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2023, entrambi per come modificati dal comma 22, è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lestizza un contributo straordinario per l'acquisto e la manutenzione di defibrillatori da collegarsi al sistema telematico condiviso con la Centrale operativa regionale emergenza-urgenza, da collocarsi nel territorio comunale.
25. La domanda di contributo è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa. Il contributo concesso è erogato in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
26. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 5.200 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
27. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 35.500 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
28. Al fine di garantire maggiore sicurezza agli anziani accolti in strutture residenziali per non autosufficienti e affetti da disturbi del comportamento correlati a demenze degenerative, in primis il morbo di Alzheimer, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) della regione per l'acquisto di tecnologie e dispositivi basati su avanzati algoritmi di Intelligenza Artificiale e finalizzati alla sorveglianza mediante il monitoraggio continuo di posture e movimenti, parametri bio umorali e qualità del sonno e risveglio, da utilizzare per i posti letto convenzionati con il Servizio sanitario regionale.
29. I beneficiari di cui al comma 28 devono avere sede sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e devono aver attivato, con apposito atto organizzativo interno, da almeno un anno un nucleo dedicato con un percorso assistenziale differenziato e specifico per le persone affette da morbo di Alzheimer.
30. I contributi di cui al comma 28 sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile entro il limite massimo di 70.000 euro. Sono ammesse a contributo le spese per l'acquisto e l'installazione di centraline e di dispositivi di monitoraggio, ivi comprese le spese correlate alle connesse licenze software.
31. Le domande di contributo, corredate dell'attestazione del possesso dei requisiti previsti dal comma 29 e del preventivo delle spese, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 15 settembre. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Il contributo concesso è erogato in via anticipata in un'unica soluzione, senza che sia necessaria la presentazione di garanzie fideiussorie. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione.
32. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Burlo Garofolo di Trieste un contributo di 205.000 euro al fine di sostenere i costi di acquisto ed eventuale manutenzione straordinaria di macchinari per allestimenti infusionali sterili a uso pediatrico, acquistati o da acquistare.
34. Il contributo di cui al comma 33 è erogato in un'unica soluzione in via anticipata a fronte di un preventivo di spesa da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di salute. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.
35. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 205.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Polcenigo un contributo per la copertura degli oneri sostenuti per il ricovero e la custodia di cani randagi e per attivare interventi volti a incentivarne l'adozione, da erogare in via anticipata e in unica soluzione sulla base degli oneri preventivati.
37. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 28 febbraio corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione.
38. Per l'anno 2024 la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
39. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
40. All'articolo 8 della legge regionale 16/2023 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 52 le parole <<a sollievo delle spese sostenute>> sono sostituite dalle seguenti: <<, da erogare in via anticipata e in unica soluzione sulla base degli oneri preventivati,>>;

b)
al comma 54 le parole <<sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostitute dalle seguenti: <<il 30 settembre 2024>> e la parola <<sostenute>> è sostituita dalla seguente: <<preventivate>>.

41. Per le finalità di cui al comma 52 dell'articolo 8 della legge regionale 16/2023 e tenuto conto di quanto disposto dal comma 54, come modificato dal comma 40, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
42.
Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è inserito il seguente:
<<2 bis. Nel caso di ricusazione di cani e gatti o di detenzione incompatibile con la loro natura a seguito di verbale sottoscritto dagli organismi di controllo e vigilanza di cui all'articolo 32, il detentore non potrà più detenere cani e gatti per un tempo non inferiore a due anni decorrenti dalla data dell'avvenuta presa in carico degli animali da parte del Comune che, valutati i motivi e le circostanze della ricusazione o della detenzione incompatibile, potrà stabilire un tempo superiore.>>.

43. Al fine di migliorare il benessere degli animali di affezione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai Comuni con più di 10.000 abitanti, contributi per la realizzazione di campi di sgambamento e per l'acquisto delle attrezzature dirette allo svago e al divertimento dei cani.
44. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di sanità veterinaria entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione tecnica illustrativa dell'intervento e del quadro economico di spesa.
45. I contributi sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 15.000 euro per ciascuna domanda, con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 per interventi avviati a seguito della presentazione della domanda. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Con il decreto di concessione sono definite le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
46. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
47. L'Amministrazione regionale, per ridurre i rischi all'incolumità delle persone derivanti da eventi climatici estremi sempre più frequenti e intensi, è autorizzata ad attivare un progetto di formazione e sensibilizzazione presso le scuole primarie e secondarie del territorio sui comportamenti da adottare in caso di eventi climatici estremi in corso o in previsione, di concerto con la Protezione civile, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e gli altri soggetti attivi nella gestione delle emergenze.
48. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa complessiva di 70.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2024 e di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 124.
49.
Dopo il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), sono aggiunti i seguenti:
<<7 bis. Gli enti del Servizio sanitario regionale e la Direzione centrale di cui al comma 1, che si avvalgono delle attività dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute per gli acquisti di beni e servizi, riconoscono a quest'ultima gli incentivi per le funzioni tecniche, nei limiti del 25 per cento della somma indicata al comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e successive modifiche e integrazioni.
7 ter. La Direzione centrale competente in materia di salute fornisce gli indirizzi agli enti del Servizio sanitario regionale al fine di garantire l'uniforme attuazione del comma 7 bis.>>.

50. Per le gare bandite dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione degli atti degli enti del Servizio sanitario regionale per l'attuazione del comma 7 bis dell'articolo 4 della legge regionale 27/2018, come introdotto dal comma 49, gli incentivi di cui al medesimo comma sono dovuti nella misura massima indicata.
51. All'articolo 9 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59 (Disposizioni sul servizio farmaceutico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
<<1. Le farmacie possono osservare, nell'arco dell'anno solare, una chiusura per ferie per un periodo massimo di ventotto giorni, da fruire anche in più soluzioni.>>;

b)
il comma 2 è abrogato.

52.
Dopo il primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Il mancato accordo tra le parti sulla somma che deve essere corrisposta a titolo di indennità di avviamento, prevista dall'articolo 110 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), e determinata dall'Azienda sanitaria regionale territorialmente competente nell'ambito delle funzioni attinenti al servizio farmaceutico ai sensi del punto 6) del primo comma, non pregiudica il rilascio dell'autorizzazione all'apertura della sede farmaceutica.>>.

53. Al fine di garantire il tempestivo rimborso dei versamenti effettuati dai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti per iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e che risultino non dovuti in tutto o in parte per qualunque motivazione, a decorrere dall'1 gennaio 2024 le Aziende sanitarie regionali ricevono le istanze, effettuano le istruttorie e sono autorizzate a provvedere direttamente ai rimborsi nei confronti degli istanti. La Direzione centrale competente in materia di salute provvede a sua volta a trasferire alle Aziende sanitarie gli importi rimborsati agli istanti, secondo modalità e tempistiche definite con decreto del Direttore centrale.
54. Ai fini della verifica del versamento eseguita dalle Aziende sanitarie, fa fede la quietanza di avvenuto versamento presentata dal richiedente.
55. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
56.
Al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<A tale scopo, in particolare per garantire la necessaria uniformità e continuità, la Giunta regionale fornisce, con specifico atto di indirizzo, le indicazioni relative all'inquadramento e alla gestione delle procedure inerenti al personale coinvolto nell'aggiornamento dell'assetto istituzionale e organizzativo di cui al presente articolo.>>.

57. All'articolo 8 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 28 la parola: <<straordinario>> è soppressa;

b)
al comma 29 le parole <<30 settembre 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 aprile di ogni anno>>.

58. Per l'anno 2024, in deroga a quanto stabilito al comma 29 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2022, come modificato dalla lettera b) del comma 57, il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre 2024.
59. Per le finalità di cui al comma 28 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2022, in relazione alle modifiche apportate dai commi 57 e 58, è destinata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
60. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 16/2022 e in particolare, al fine di favorire il maggior grado di autonomia, indipendenza individuale e inclusione sociale delle persone fragili con disabilità, la Regione sostiene, anche tramite la promozione di collaborazioni, sinergie e accordi tra soggetti pubblici ed enti del Terzo settore, la realizzazione di percorsi di capacitazione per persone con disabilità, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 16/2022, volti allo sviluppo di abilità funzionali, con particolare riferimento a competenze di tipo pratico, sociale e concettuale, nonché volti a sostenere l'accesso e l'acquisizione di conoscenze nelle diverse discipline culturali, scientifiche e tecnologiche.
61. Per lo sviluppo e il consolidamento dei percorsi di cui al comma 60, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Università degli Studi di Udine.
62. In attuazione di quanto previsto dal comma 61, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Università degli Studi di Udine presenta alla Direzione centrale competente in materia di disabilità apposita domanda per la concessione del contributo, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo di spesa. Il contributo è erogato in via anticipata, in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono determinati il termine e le modalità di rendicontazione.
63. Per le finalità di cui al comma 61 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente Nazionale Sordi di Udine un contributo straordinario di 10.000 euro a copertura delle spese sostenute nell'anno 2023 per l'attività istituzionale, nonché per l'attuazione di programmi finalizzati all'integrazione, alla tutela e alla promozione sociale delle persone sorde.
65. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di disabilità entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione sull'attività svolta e di una rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2023, redatta ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000.
66. Per le finalità di cui al comma 64 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'associazione "Acquamarina Team Trieste ASD APS" per la realizzazione del progetto denominato "La magia dell'acqua", per l'organizzazione di corsi di nuoto rivolti ai bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico.
68. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di disabilità entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione.
69. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Progettoautismo FVG Onlus di Tavagnacco un contributo straordinario per la realizzazione in comune di Tavagnacco di una struttura destinata a cohousing abitativo per persone con autismo e loro famiglie.
71. La domanda di contributo è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva degli interventi e del quadro economico della spesa. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione.
72. Per le finalità di cui al comma 70 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti del Terzo settore con sede in regione che si occupano dell'assistenza delle persone con autismo, contributi per la realizzazione, la manutenzione straordinaria, il riammodernamento e l'adeguamento alle normative vigenti di immobili di proprietà che insistono sul territorio regionale destinati alle persone con autismo, alle loro famiglie e ai trust che si occupano del dopo di noi, al fine di supportare le politiche riguardanti la domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, nonché quelle relative alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di cohousing abitativo garantendone la massima autonomia e indipendenza.
74. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 73 è presentata entro il 15 settembre, alla Direzione centrale competente in materia di disabilità, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo salute@certregione.fvg.it, corredata di relazione tecnica illustrativa dell'intervento, preventivo di spesa analitico, cronoprogramma dell'intervento e attestazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal comma 73.
75. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 73, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse rese disponibili, ai successivi scorrimenti della graduatoria.
76. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in unica soluzione e in via anticipata, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di importo pari al contributo concesso con vincolo per tutta la durata della realizzazione dell'intervento, e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
77. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
78. La Cooperativa di solidarietà sociale Il Granello Onlus di San Vito al Tagliamento è autorizzata a rendicontare, a carico del contributo concesso ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 (Interventi per favorire la realizzazione e la riqualificazione di strutture socio-assistenziali), con il decreto n. 872/SAI del 28 novembre 2005 per l'acquisto di arredi e attrezzature per l'attivazione della comunità alloggio per disabili, ulteriori spese già sostenute per lavorazioni edili realizzate sul medesimo complesso immobiliare, fino al raggiungimento del livello di spesa necessario per la copertura del contributo concesso in acconto.
79. Al fine di sostenere l'offerta di servizi di integrazione sociosanitaria e cure primarie a beneficio della sanità territoriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:
a) 1 milione di euro al Comune di Fontanafredda per la ristrutturazione e l'adeguamento di un immobile sito nel territorio comunale da destinare a funzioni sociosanitarie e sociali;
b) 1.200.000 euro al Comune di Maniago per il completamento dei lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'immobile sito nel territorio comunale e destinato a Centro diurno per persone con disabilità in età adulta;
c) 1.300.000 euro al Comune di Remanzacco per la ristrutturazione e l'adeguamento di un immobile sito nel territorio comunale da destinare a struttura sociosanitaria integrata di cure primarie, prevenzione e promozione del benessere;
d) 500.000 euro al Comune di Artegna per i lavori di demolizione di un immobile destinato a sedi di associazioni e poliambulatorio medico ubicato in via Piacenza, riqualificazione dell'area e acquisto di unità immobiliari dove collocare i servizi di integrazione sociosanitaria e cure primarie;
e) 250.000 euro al Comune di Sacile per lavori di manutenzione straordinaria dell'area in località San Giovanni di Livenza dove opera la fattoria sociale "Il nostro fiore";
f) 1.100.000 euro al Comune di Valvasone Arzene per i lavori di adeguamento di un fabbricato sito nel territorio comunale da destinare a centro diurno per persone con autismo e/o disabilità;
g) 250.000 euro al Comune di Cervignano del Friuli per la realizzazione nel territorio comunale di un centro per l'integrazione sociosanitaria;
h) 140.000 euro al Comune di Camino al Tagliamento per la realizzazione nel territorio comunale di un centro per l'integrazione sociosanitaria.
80. La domanda di contributo è presentata da ciascun beneficiario entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva degli interventi e del quadro economico della spesa. Il contributo è erogato in via anticipata, in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione.
81. Per le finalità di cui al comma 79, lettere a), c), d), e), g), h), è destinata la spesa di 3.440.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
82. Per le finalità di cui al comma 79, lettere b) e f), è destinata la spesa di 2.300.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
83. All'articolo 8 della legge regionale 13/2023 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 77 la parola: <<straordinario>> è soppressa;

b)
al comma 78 le parole <<entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 settembre 2024>>.

84. Per le finalità di cui al comma 77 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2023, tenuto conto di quanto disposto dal comma 78 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2023, per come entrambi modificati dal comma 83, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
85.
Al comma 16 bis dell'articolo 8 della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), le parole: <<14 aprile 2015, n. 672 (Fabbisogno regionale di posti letto per anziani non autosufficienti)>> sono soppresse.

86. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in favore delle associazioni che operano presso le case circondariali del Friuli Venezia Giulia per lo svolgimento delle attività di risocializzazione dei detenuti promuovendo lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera, in accordo formale con le direzioni delle case circondariali.
87. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 86 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di inclusione, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo salute@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa, di un preventivo di spesa e dell'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal comma 86.
88. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, fino al 100 per cento della spesa ammissibile a contributo, nel limite massimo di 25.000 euro. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 86, nonché l'ammissibilità delle spese.
89. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in unica soluzione e in via anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
90. Per le finalità di cui al comma 86 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
91. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare "Well Fare Pordenone - Fondazione per il Microcredito e l'Innovazione Sociale" per la prosecuzione e il consolidamento delle iniziative di microcredito e dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati anche tramite il potenziamento delle attività degli organismi di coordinamento nei territori dell'Alto Friuli, dell'Udinese, della Bassa Friulana, del Goriziano e Isontino e del Triestino, nonché delle azioni di prevenzione delle situazioni di disagio sociale ed economico e di dipendenze connesse al fenomeno dell'usura, già avviate sulla base dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 8, commi 23, 24 e 25, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), e dell'articolo 9, commi 40, 41 e 42, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021).
92. Per accedere al finanziamento di cui al comma 91 la Fondazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta istanza alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, corredata del progetto descrittivo delle azioni e delle attività da realizzare, della loro durata e delle relative spese preventivate. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione, nonché i termini e le modalità di rendicontazione.
93. Per le finalità di cui al comma 91 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a "Well Fare Pordenone - Fondazione per il Microcredito e l'Innovazione Sociale" un contributo complessivo di 350.000 euro finalizzato a integrare per l'importo di 150.000 euro il Fondo di Garanzia per le attività di microcredito e per l'importo di 200.000 euro il Fondo di Garanzia per le attività di contrasto al fenomeno dell'usura e al sovraindebitamento.
95. Per accedere al contributo di cui al comma 94 la Fondazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta istanza alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa delle attività di concessione di microcredito da realizzare, anche in collaborazione con le reti territoriali e i comitati di scopo coordinati dalla Fondazione, e delle attività per il contrasto dell'usura e del sovraindebitamento.
96. Per le finalità di cui al comma 94 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
97. All'articolo 4 bis della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole <<o, in caso di felini non censiti, purché l'anno di nascita indicato nel libretto sanitario sia antecedente al 2016>>;

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Possono presentare richiesta di contributo i titolari di ISEE inferiore a 25.000 euro di età superiore a 65 anni; l'ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo da erogare previa pubblicazione di apposito bando con cadenza almeno annuale. È ammessa la copertura delle spese sostenute e certificate fino al 100 per cento per un massimo di 1.000 euro per anno, per singolo animale, prevedendo una soglia minima di spesa per singola domanda pari a 50 euro.>>;

c)
alla fine del comma 5 sono aggiunte le parole: <<, per il tramite dei Comuni capoluogo delle ex province della regione>>.

98. La disciplina prevista dall'articolo 4 bis della legge regionale 22/2014, come modificato dal comma 97, si applica anche ai bandi finanziati con le risorse già trasferite prima dell'entrata in vigore della presente legge.
99. Per le finalità di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 22/2014, come modificato dal comma 97, è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
100. All'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 68 è sostituito dal seguente:
<<68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite dei Comuni capoluogo delle ex province della regione, un contributo in via sperimentale a tutti i Comuni, da destinare al rimborso delle spese veterinarie quali visite specialistiche, interventi di chirurgia, esami in laboratorio e acquisto di farmaci, nella misura massima di 1.000 euro per anno, per singolo animale d'affezione regolarmente censito al momento di presentazione della richiesta di contributo o, in caso di felini non censiti, purché l'anno di nascita indicato nel libretto sanitario sia antecedente al 2016.>>;

b)
al comma 70 dopo le parole <<soglia minima di spesa>> sono inserite le seguenti: <<per singola domanda>>.

101. La disciplina prevista dall'articolo 8 della legge regionale 22/2022, come modificato dal comma 100, si applica anche ai bandi finanziati con le risorse già trasferite prima dell'entrata in vigore della presente legge.
102. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 22/2022, come modificato dal comma 100, è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Pordenone ODV un contributo straordinario per i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito nel Comune di Brugnera (PN), in via Santissima Trinità n. 106, da destinare a Centro di inclusione sociale e ambulatorio solidale.
104. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva degli interventi e del quadro economico della spesa, integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore in relazione alla legislazione di settore. Il contributo è erogato in via anticipata, in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione.
105. Per le finalità di cui al comma 103 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
106.
Al comma 107 dell'articolo 8 della legge regionale 16/2023 le parole <<entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 settembre 2024>>.

107. Per le finalità di cui al comma 106 dell'articolo 8 della legge regionale 16/2023, tenuto conto di quanto disposto dal comma 107 dell'articolo 8 della legge regionale 16/2023 come modificato dal comma 106, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
108.
La lettera f) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), è sostituita dalla seguente:
<<f) colui che ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestono la carica di cui al comma 1, lettera a), ovvero si trova in situazioni di conflitto di interesse con l'Azienda.>>.

109. Alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 è abrogata;

b)
la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente:
<<b) contributi per servizi di consulenza strategica;>>;

c)
la lettera c) del comma 2 e i commi 4 e 4 bis dell'articolo 14 sono abrogati;

d)
il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
<<1. I contributi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), qualora interessino interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato. Per tali interventi non trova applicazione l'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).>>;

e)
i commi da 2 a 6 e 9 dell'articolo 18 sono abrogati.

110. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
111. Ai sensi del comma 110, sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
112. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 20/2006, in relazione a quanto disposto alla lettera a) del comma 109, si provvede a valere sullo stanziamento per l'anno 2025 e per l'anno 2026 della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
113. Nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 e in deroga al relativo regolamento attuativo, per l'anno 2024, i termini per la stipula delle convenzioni le cui prestazioni sono ammesse a finanziamento decorrono da tredici mesi precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento fissato ai sensi dell'articolo 8, comma 116, della legge regionale 16/2023.
114. Al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dal comma 113, i termini per la presentazione delle domande di finanziamento fissati ai sensi dell'articolo 8, comma 116, della legge regionale 16/2023 sono riaperti per venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le domande di finanziamento già regolarmente presentate.
115. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20/2006, in relazione a quanto disposto dai commi 113 e 114, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
116. All'articolo 8 della legge regionale 13/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 45 le parole: <<straordinario per l'anno 2022>> sono soppresse;

b)
al comma 46 le parole <<entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 settembre 2024>>;

c)
al comma 47 le parole <<all'anno 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'anno 2024>>.

117. Per le finalità di cui al comma 45 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2022, tenuto conto di quanto disposto dai commi 46 e 47 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2022, tutti per come modificati dal comma 116, è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
118.
Al comma 127 dell'articolo 8 della legge regionale 16/2023 le parole <<entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 settembre 2024>>.

119. Per le finalità di cui al comma 126 dell'articolo 8 della legge regionale 16/2023, tenuto conto di quanto disposto dal comma 127 dell'articolo 8 della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 118, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
120. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'associazione Amici delle Iniziative Scout (AMIS) di Trieste, risorse pari a complessivi 500.000 euro per la ristrutturazione della nuova sede dell'ente, di cui 300.000 euro da restituire in cinque rate costanti annuali a partire dal 2026.
121. Le risorse di cui al comma 120 sono assegnate su domanda dell'ente, da presentare alla Direzione centrale competente in materia di Terzo settore entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono concesse ed erogate d'ufficio in un'unica soluzione, senza presentazione di garanzie, con decreto del Direttore del Servizio competente che stabilisce anche le modalità di rendicontazione delle risorse per l'importo di 200.000 euro e le modalità di restituzione per l'importo di 300.000 euro.
122. Per le finalità previste dal comma 120 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo), suddivisa in ragione di 200.000 euro sul Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e in ragione di 300.000 euro sul Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
123. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 120 previste in complessivi 300.000 euro, suddivise in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio - lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1, di cui all'articolo 1, comma 2.
124. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella H.
Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)
1. A integrazione della quota ordinaria del Fondo unico comunale di cui all'articolo 9, comma 7, lettera a), della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni risorse pari a complessivi 60 milioni di euro per il triennio 2024-2026, di cui 20 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, in misura pari agli importi indicati nella Tabella N.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 60 milioni di euro, suddivisa in ragione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
4. In attuazione di quanto previsto nell'articolo 1, comma 529, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), l'Amministrazione regionale ristora annualmente i Comuni del proprio territorio interessati dall'1 gennaio 2024 dalla perdita dei trasferimenti a titolo di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), per un importo complessivo annuo pari a 27.912,85 euro.
5. Le risorse di cui al comma 4 sono assegnate annualmente d'ufficio dal Servizio competente in materia di finanza locale a favore dei Comuni e secondo gli importi individuati dal Ministero dell'interno nel riparto per l'anno 2023 dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 350/2003, effettuato a favore dei medesimi enti.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa di 27.912,85 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 4 per gli esercizi finanziari successivi al 2024 troveranno copertura nel quadro delle future leggi regionali di bilancio.
8. Ai sensi di quanto disposto dal decreto interministeriale 8 febbraio 2024, in relazione alla verifica a consuntivo compiuta dal Ministero dell'economia e delle finanze della perdita di gettito e dell'andamento delle spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base dei dati trasmessi con le certificazioni 2020, 2021 e 2022 e secondo la metodologia descritta nell'Allegato A, l'Amministrazione regionale gestisce, in quattro quote costanti annuali a partire dall'anno 2024, le operazioni di conguaglio finale delle risorse statali assegnate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai Comuni del proprio territorio.
9. In attuazione di quanto previsto al comma 8, l'Amministrazione regionale è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, a recuperare dai Comuni:
a) le risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultate eccedenti rispetto alle esigenze, secondo gli importi indicati per ciascun Comune nella Tabella O;
b) le risorse relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 secondo gli importi indicati per ciascun Comune nella Tabella O.
10. Il recupero di quanto dovuto ai sensi del comma 9 avviene tramite versamento diretto a favore del bilancio regionale entro il 30 novembre di ciascun anno. In caso di mancato pagamento, il recupero avviene a valere sulle risorse del Fondo unico comunale spettanti per l'anno successivo.
11. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 10 previste in complessivi 8.599.104 euro per il quadriennio 2024-2027, di cui 2.149.776 euro per ciascun anno del quadriennio, affluiscono al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
12. In attuazione di quanto previsto al comma 8, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, risorse ai Comuni individuati nella Tabella O e per gli importi ivi indicati, a regolazione finanziaria delle esigenze che non hanno trovato copertura con le assegnazioni di cui all'articolo 106 del decreto-legge 34/2020.
13. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa complessiva di 4.249.678 euro per il quadriennio 2024-2027, di cui 1.062.419,50 euro per ciascun anno del quadriennio, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
14. In attuazione di quanto previsto al comma 8, l'Amministrazione regionale è autorizzata a versare a favore del bilancio dello Stato, in quattro quote costanti annuali, a partire dall'anno 2024, le risorse complessive assegnate in eccesso ai Comuni del territorio regionale e risultanti dalla verifica a consuntivo compiuta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
15. Per la finalità prevista dal comma 14 è destinata la spesa complessiva di 4.349.426 euro per il quadriennio 2024-2027, di cui 1.087.356,50 euro per ciascun anno del quadriennio, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
16. A integrazione delle risorse previste all'articolo 9, comma 89, lettera a), della legge regionale 16/2023, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia risorse pari a complessivi 400.000 euro per il biennio 2024-2025, di cui 200.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
18. A integrazione dell'assegnazione prevista nell'articolo 9, comma 47, lettera b), della legge regionale 16/2023, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Gorizia risorse pari a complessivi 120.000 euro per gli anni 2024 e 2025, di cui 60.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse sono concesse ed erogate annualmente d'ufficio e non sono soggette a rendicontazione.
19. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
20. Per la valorizzazione della comunità linguistica e culturale croata presente nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Comunità Croata di Trieste/Hrvatska Zajednica u Trstu.
21. La domanda per la concessione anche su spese già sostenute e per l'anticipo, pari all'80 per cento del contributo di cui al comma 20 è presentata alla struttura competente in materia di immigrazione entro il 30 settembre 2024. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, della rendicontazione e degli obblighi del beneficiario, si applicano gli articoli dal 5 al 10 del capo III, dal 20 al 23 del capo VI e dal 24 al 26 del capo VII del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di valorizzazione del pluralismo culturale, linguistico e storico, in attuazione degli articoli 5, comma 3, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), emanato con decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2023, n. 0170/Pres..
22. Con decreto del Direttore competente in materia di immigrazione il contributo di cui al comma 20 è concesso e contestualmente liquidato nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile, entro il 30 novembre, previo assenso sulla fattibilità del progetto come valutata nell'ambito di un tavolo composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri ed europei della Repubblica di Croazia e dall'Assessore regionale competente in materia di immigrazione o suo delegato, alla presenza del Presidente dell'Associazione Comunità Croata di Trieste/Hrvatska Zajednica u Trstu.
23. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ed erogare ai Comuni del Friuli Venezia Giulia le somme versate dallo Stato alla Regione e attribuite a titolo di trasferimento compensativo di minori gettiti relativi a tributi locali a carattere immobiliare.
25. L'erogazione di cui al comma 24, per l'importo complessivo corrispondente al trasferimento disposto dallo Stato, è effettuata a favore dei Comuni nell'ammontare definito per ciascuno dal competente Ministero.
26.
Dopo l'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è inserito il seguente:
<<Art. 20 bis
 (Apprendistato)
1. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di seguito Comparto unico, istituito dall'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), nel limite del 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato denominato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati, anche individuati su base territoriale, che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno d'età, a copertura dei posti vacanti in organico.
2. Le amministrazioni del Comparto unico, con apposito regolamento, definiscono i criteri e le procedure per il reclutamento, nel rispetto dell'articolo 26, che prevedono una prova scritta, la valutazione dei punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, la valutazione degli eventuali titoli di specializzazione post lauream e delle eventuali esperienze di tirocinio o professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti messi a concorso, nonché una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera, in cui è valutato il possesso delle competenze, intese come l'insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali, nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.
3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 è inquadrato nella categoria D, livello economico iniziale, e corrispondenti, del Comparto unico. Alla scadenza del contratto di apprendistato di cui al comma 1, in permanenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e a condizione che vi sia una valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate ai sensi del medesimo comma 1.
4. Fermo restando il rispetto dei principi generali in materia di reclutamento del personale, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego, con riferimento alle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano le procedure di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a).
5. Le amministrazioni del Comparto unico, con apposito regolamento, definiscono l'oggetto della formazione utile alla valorizzazione e all'accrescimento delle competenze inerenti all'ufficio in cui il dipendente sarà collocato e il monte ore della formazione medesima, incluso nell'orario di lavoro.>>.

27. Per le finalità previste dall'articolo 20 bis della legge regionale 18/2016, come inserito dal comma 26, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
28.
Dopo l'articolo 20 bis della legge regionale 18/2016, come aggiunto dal comma 26, è inserito il seguente:
<<Art. 20 ter
 (Contratto formazione lavoro)
1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di seguito Comparto unico, istituito dall'articolo 127 della legge regionale 13/1998, possono stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia, per l'individuazione su base territoriale regionale, in relazione alla sede universitaria, salvo il caso di corsi non presenti nelle facoltà del territorio, di studenti universitari di età inferiore a 24 anni che abbiano sostenuto tutti gli esami ovvero conseguito tutti i crediti formativi previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia.
2. Le amministrazioni del Comparto unico, con apposito regolamento, definiscono i criteri e le procedure per il reclutamento, nel rispetto dell'articolo 26 e tenuto conto della convenzione di cui al successivo comma 3, che prevedono una prova scritta, la valutazione della media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, nonché una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera, in cui è valutato il possesso delle competenze, intese come l'insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali, nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.
3. Le amministrazioni del Comparto unico definiscono i contenuti delle convenzioni non onerose da stipulare con le istituzioni universitarie legalmente riconosciute per l'individuazione dei giovani studenti da avviare al progetto del contratto di formazione e lavoro e per la delineazione del percorso formativo che gli stessi espleteranno durante il contratto di formazione e lavoro. Le convenzioni stabiliscono:
a) gli ambiti delle competenze e professionalità che le modalità di reclutamento oggetto del presente articolo si propongono di accrescere;
b) la struttura organizzativa all'interno della quale si intendono collocare i soggetti selezionati all'esito della procedura concorsuale;
c) la presenza, in seno alle commissioni esaminatrici, di almeno un docente dell'università stipulante, esperto nelle materie oggetto di concorso;
d) la formazione <<sul campo>> a favore del personale reclutato con le modalità di cui al presente articolo;
e) la possibilità, per valorizzare la specificità territoriale in cui è vigente il bilinguismo, di richiedere la necessaria conoscenza della lingua minoritaria prevista.
4. Il personale assunto ai sensi del comma 1 è inquadrato nella categoria D, livello economico iniziale, e corrispondenti, del CCRL del Comparto unico. Alla scadenza del contratto di cui al comma 1, in permanenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e a condizione che i lavoratori abbiano conseguito il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria D e di una valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate ai sensi dal comma 1.
5. Fermo restando il rispetto dei principi generali in materia di reclutamento del personale, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego, con riferimento alle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano le procedure di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a).>>.

29. Per le finalità previste dall'articolo 20 ter della legge regionale 18/2016, come inserito dal comma 28, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
30. All'articolo 24 della legge regionale 18/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole: <<, secondo i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015 (Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale)>> sono soppresse;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. L'inquadramento definitivo del personale trasferito verso le amministrazioni del Comparto unico avviene in relazione alla posizione economica conseguita presso l'ente di provenienza, ancorché in data successiva a quella del trasferimento, a seguito di attribuzione di progressione economica o di sottoscrizione di contratti collettivi afferenti la tornata contrattuale in cui ricade la data del trasferimento medesimo. In sede di prima applicazione, si fa riferimento al CCRL per il triennio 2022-2024 limitatamente ai trasferimenti con decorrenza successiva al 31 dicembre 2023.>>;

c)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1 bis, con regolamento, sentite le organizzazioni sindacali, sono definiti criteri e procedure coerenti con i principi in materia di cui al decreto legislativo 165/2001, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.>>.

31.
Dopo l'articolo 30 della legge regionale 18/2016 è inserito il seguente:
<<Art. 30 bis
 (Permanente inidoneità psicofisica)
1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva di primo livello nell'ambito delle proprie competenze, per l'attuazione dell'articolo 55 octies del decreto legislativo 165/2001 gli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale applicano il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171 (Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55 octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), e successive modifiche e integrazioni.>>.

32. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, nei Comuni della Regione trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 15 bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
33.
Il comma 29 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), è sostituito dal seguente:
<<29. Ai fini del concorso agli obblighi di finanza pubblica, i consorzi di cui al comma 28 applicano il principio di sostenibilità della spesa per il personale compatibilmente e in coerenza con i ricavi o le entrate relativi alla gestione delle proprie peculiari attività.>>.

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori risorse di parte capitale, pari a 2 milioni di euro, agli enti locali beneficiari dei finanziamenti assegnati in attuazione della Sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata per l'anno 2024, approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2024, n. 755, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale).
35. Entro il 30 novembre 2024 le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio agli enti locali beneficiari di cui al comma 34 in misura proporzionale al finanziamento di parte capitale risultante dal decreto di riparto di cui al paragrafo 6.3 della Sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata per l'anno 2024.
36. Entro il 15 dicembre 2024 gli enti locali beneficiari comunicano al Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza la suddivisione delle risorse assegnate ai sensi del comma 34, per la realizzazione degli interventi di parte capitale previsti ai paragrafi 3.1 e 3.2 della Sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata per l'anno 2024.
37. Resta ferma la disciplina prevista alla Sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata per l'anno 2024, in quanto compatibile.
38. Per la finalità prevista dal comma 34 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 146.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse a integrazione dello stanziamento già concesso agli enti locali nell'anno 2023 ai sensi del decreto del Presidente della Regione 23 febbraio 2023, n. 033/Pres. (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del finanziamento per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, le parti comuni dei condomini e altri immobili, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale)), per il finanziamento delle domande presentate da privati e non finanziate per esaurimento dei fondi.
40. L'Amministrazione regionale provvede d'ufficio alla concessione ed erogazione delle risorse di cui al comma 39 sulla base della dichiarazione fornita dagli enti locali beneficiari in sede di rendicontazione delle risorse concesse nell'anno 2023 ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres. del 2023, da cui risulti l'ammontare complessivo della spesa relativa alle domande non finanziate per esaurimento dei fondi.
41. Per la finalità prevista dal comma 39 è destinata la spesa di 950.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 146.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, in via straordinaria per l'anno 2024, a favore degli enti locali risorse complessive pari a 4 milioni di euro per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza urbana per il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e per il completamento delle interconnessioni delle sale operative, individuati d'intesa con le Prefetture.
43. Entro il 30 novembre 2024 gli enti locali presentano alla struttura competente in materia di sicurezza e polizia locale la domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 42, corredata di una relazione illustrativa, di una stima delle risorse previste per la realizzazione degli interventi e della documentazione attestante l'intesa con la Prefettura.
44. Le risorse di cui al comma 42 sono assegnate in via anticipata e in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
45. Per le finalità previste dal comma 42 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 146.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Prefetture di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine, secondo modalità tecnico-giuridiche da concordare con le stesse, risorse finanziarie pari a complessivi 4 milioni di euro per l'acquisizione di attrezzature e strumentazioni per l'attività operativa sul territorio, nonché per interventi straordinari diretti ad assicurare l'efficienza delle strutture delle Forze di Polizia.
47. Entro il 31 ottobre 2024 le Prefetture presentano alla struttura competente in materia di sicurezza e polizia locale la domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 46.
48. Le risorse di cui al comma 46 sono concesse in misura uguale tra le Prefetture interessate. La liquidazione è subordinata alla presentazione di una relazione illustrativa delle attività e del relativo preventivo di spesa.
49. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.
50. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 146.
51. Nelle more della revisione della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), al fine di ottimizzare l'efficacia dell'azione di cui all'articolo 9, comma 101, della legge regionale 16/2023, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, per l'anno 2024, le risorse di cui all'articolo 9, comma 100, lettera b), della legge regionale 16/2023, a sostegno dei progetti di attività, negli importi e ai soggetti di seguito indicati:
a) 70.000 euro all'Ente Friuli nel Mondo di Udine;
b) 33.000 euro all'Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste;
c) 28.000 euro all'Ente Friulano Assistenza Sociale e Culturale Emigranti - EFASCE di Pordenone;
d) 20.000 euro all'Ente Regionale ACLI per i Problemi dei Lavoratori Emigrati - ERAPLE di Udine;
e) 12.000 euro all'APS Clape nel Mondo di Monfalcone;
f) 18.000 euro all'Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia - Sloveni nel Mondo di Cividale del Friuli.
52. Le domande di concessione di finanziamento per le iniziative di cui al comma 51 sono presentate alla struttura competente in materia di corregionali all'estero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai finanziamenti si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2019, n. 02/Pres., recante il regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2002, dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della domanda di finanziamento.
53. Per le finalità previste dal comma 51 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
54. Al fine di sostenere l'organizzazione del Festival Internazionale delle Lingue di Minoranza in occasione di "GO!2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 50.000 euro all'Associazione Teatri Stabil Furlan di Udine.
55. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 54, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il finanziamento può essere erogato in via anticipata nella misura massima dell'80 per cento dell'importo concesso.
56. Per le finalità previste dal comma 54 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
57. In relazione ai finanziamenti per l'anno 2024 di cui all'articolo 18 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), e all'articolo 9, comma 113, della legge regionale 16/2023, sono ammissibili le domande di finanziamento presentate entro il 15 marzo 2024.
58. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 113, della legge regionale 16/2023, tenuto conto di quanto disposto dal comma 57, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
59. Nell'ambito della quota di accantonamento di cui all'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti finanziamenti per l'anno 2024:
a) 150.000 euro al Teatro Stabile Sloveno - Slovensko stalno gledališče di Trieste per i lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, risparmio energetico e messa in sicurezza del Kulturni Dom di Trieste;
b) 55.000 euro al Circolo sportivo dilettantistico - Amatersko športno društvo Zarja di Trieste per il rifacimento del campo di calcio in erba sintetica dell'impianto sportivo di Basovizza;
c) 20.000 euro all'Associazione sportiva dilettantistica - Amatersko športno društvo Jadralni klub Yacht Club Čupa per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche della sede sociale;
d) 20.000 euro all'Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji per il completamento degli interventi di cui al comma 18 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023);
e) 15.000 euro all'Associazione - Društvo Kinoatelje di Gorizia per l'attività di alfabetizzazione cinematografica e mediatica rivolta ai giovani;
f) 50.000 euro al Consorzio sloveno per l'istruzione - Slovenski izobraževalni konzorcij SLOV.I.K. di Gorizia e 50.000 euro all'Associazione - Društvo Mladinski Dom di Gorizia per la prosecuzione del progetto comune in ambito educativo e formativo, anche di natura multidisciplinare, con particolare riguardo alle giovani generazioni;
g) 55.000 euro all'Unione Culturale Economica Slovena - Slovenska kulturno gospodarska zveza e 55.000 euro alla Confederazione delle Organizzazioni Slovene - Svet slovenskih organizacij per la prosecuzione nel 2024 del programma di attività di cui all'articolo 6 della legge regionale 26/2007.
60. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 59, corredate di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Per i finanziamenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 59, con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata dell'80 per cento del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per i finanziamenti di cui alla lettera g) del comma 59, con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per i finanziamenti di cui alle lettere e) e f) del comma 59 si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui al comma 12 dell'articolo 18 della legge regionale 26/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 0246/Pres.. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della domanda di finanziamento.
61. Per le finalità previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 59 è destinata la spesa di 245.000 euro per l'anno 2024, a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
62. Per le finalità previste dalle lettere e), f) e g) del comma 59 è destinata la spesa di 225.000 euro per l'anno 2024, a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
63. Al fine di diffondere e incrementare l'utilizzo della lingua slovena anche nell'ambito delle attività sportive e di favorire lo scambio culturale tra minoranze linguistiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 20.000 euro all'Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji per la partecipazione alla competizione calcistica europea "Europeada 2024", organizzata da FUEN - Federal Union of European Nationalities e riservata a selezioni delle minoranze linguistiche europee.
64. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 63, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il finanziamento può essere erogato in via anticipata nella misura massima dell'80 per cento dell'importo concesso. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della domanda di finanziamento.
65. Per le finalità previste dal comma 63 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2024, a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Forni di Sopra, per particolari esigenze connesse al funzionamento dell'ente nell'anno 2024, risorse pari a 80.000 euro. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
67. Per le finalità previste dal comma 66 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
68. Al fine di assicurare la capacità di intervento della Guardia costiera ausiliaria Regione Friuli Venezia Giulia ODV, la Regione è autorizzata a concedere un contributo di 10.000 euro per sostenere le spese di funzionamento e manutenzione ordinaria dei mezzi e delle strumentazioni.
69. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Guardia costiera ausiliaria Regione Friuli Venezia Giulia ODV, con sede a Trieste, presenta al Servizio competente in materia di sicurezza la domanda di contributo corredata del preventivo delle spese da sostenere.
70. Il contributo di cui al comma 68 è concesso ed erogato in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.
71. Per le finalità previste dal comma 68 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
72. Per l'anno 2024, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via straordinaria risorse pari a 80.000 euro al Comune di Latisana, in qualità di capofila della convenzione per lo svolgimento del servizio di polizia locale tra i Comuni di Latisana e Ronchis, per un progetto pilota per la realizzazione di infrastrutture green a protezione del patrimonio veicolare della polizia locale realizzate mediante modelli energetici sostenibili.
73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Latisana presenta al Servizio competente in materia di sicurezza e polizia locale la domanda corredata di una relazione descrittiva degli interventi.
74. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione delle risorse di cui al comma 72 e sono fissati il termine e le modalità di rendicontazione.
75. Per le finalità previste dal comma 72 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
76. Al fine di promuovere la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, l'Amministrazione regionale destina risorse finanziarie pari a 25.000 euro per il finanziamento della rappresentazione teatrale "Mafia: il mondo parallelo", rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell'Ambito territoriale di Trieste.
77. L'Ufficio III - Ambito territoriale di Trieste dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia individua l'istituzione scolastica a cui verrà affidata la realizzazione del progetto dandone comunicazione al Servizio competente in materia di sicurezza.
78. Entro il 10 novembre 2024 l'istituzione scolastica individuata presenta al Servizio competente in materia di sicurezza la domanda di finanziamento unitamente alla relazione descrittiva dell'iniziativa e al preventivo di spesa.
79. Il finanziamento di cui al comma 76 è concesso ed erogato in un'unica soluzione e in via anticipata, su richiesta del beneficiario. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.
80. Per le finalità previste dal comma 76 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
81. Per favorire la ripresa dell'economia regionale e migliorare il benessere dei suoi cittadini, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di investimenti che rivestono un ruolo strategico nello sviluppo del territorio in ambito locale finanziando gli interventi di cui ai commi da 82 a 101, realizzati tramite il partenariato pubblico privato.
82. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Trieste per il recupero e la rigenerazione urbana dell'ex Fabbrica macchine. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di rigenerazione urbana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.
83. Per le finalità previste dal comma 82 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Trieste per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione della piscina San Giovanni. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.
85. Per le finalità previste dal comma 84 è destinata la spesa di 3.200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
86. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Trieste per la copertura della piscina comunale Bruno Bianchi. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.
87. Per le finalità previste dal comma 86 è destinata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
88. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Muggia per la realizzazione di un training center per il calcio e la realizzazione di un distretto urbano sportivo. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.
89. Per le finalità previste dal comma 88 è destinata la spesa di 6.543.215 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
90. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Pontebba per la valorizzazione e lo sviluppo dei terreni di proprietà comunale a Passo Pramollo con finalità turistico ricettive. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.
91. Per le finalità previste dal comma 90 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Sutrio per la realizzazione di una struttura con funzioni sociosanitarie. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di servizi sociali e assistenza sociosanitaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.
93. Per le finalità previste dal comma 92 è destinata la spesa di 3.200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Aquileia per la riqualificazione del compendio immobiliare denominato Ostello di Aquileia. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.
95. Per le finalità previste dal comma 94 è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e rigenerazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
96. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Cordenons per l'adeguamento e l'ampliamento della struttura residenziale per non autosufficienti. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di servizi sociali e assistenza sociosanitaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.
97. Per le finalità previste dal comma 96 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
98. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Udine per il potenziamento del Palazzetto dello sport "Carnera". Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.
99. Per le finalità previste dal comma 98 è destinata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Pasian di Prato per la realizzazione di un asilo nido. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di infrastrutture entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione ed erogazione sono stabilite le modalità di attestazione da parte del Comune beneficiario, a titolo di rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse regionali impiegate per operazione di finanziamento.
101. Per le finalità previste dal comma 100 è destinata la spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
102. Per le assegnazioni di cui ai commi da 82 a 101, il Comune attesta entro la data indicata nel decreto regionale di concessione l'avvenuta valutazione preliminare di convenienza e fattibilità di cui all'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), a pena di revoca con recupero a bilancio regionale dell'intero importo concesso e liquidato.
103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Malborghetto-Valbruna per la realizzazione di un ponte tibetano a servizio del percorso ciclopedonale Malborghetto-Ciurciule. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di viabilità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
104. Per le finalità previste dal comma 103 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
105. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Trieste per la realizzazione di una piscina riabilitativa. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa con un quadro economico di massima, nonché integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
106. Per le finalità previste dal comma 105 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
107. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Pordenone per la realizzazione della nuova residenza per anziani. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla Direzione centrale competente in materia di anziani entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnica descrittiva degli interventi e del quadro economico di spesa; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
108. Per le finalità previste dal comma 107 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritto sociali, politiche sociali e famiglia) -Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
109. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Pordenone per la viabilità secondaria nell'ambito dell'opera relativa alla nuova residenza per anziani. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura competente in materia di viabilità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
110. Per le finalità previste dal comma 109 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità.) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
111. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Resia, per particolari esigenze connesse al funzionamento dell'ente nell'anno 2024, risorse pari a 40.000 euro. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
112. Per le finalità previste dal comma 111 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
113. In relazione alle risorse finanziarie regionali a favore degli enti locali, con riferimento alla quota garantita, quantificata in deroga all'articolo 13 della legge regionale 18/2015, nell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 16/2023 è allegata la Tabella P avente natura ricognitiva, che evidenzia, per tipologia d'intervento, le risorse iniziali, le intervenute variazioni normative, le conseguenti variazioni contabili e lo stanziamento corrente.
114. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Camere di Commercio della Regione un finanziamento straordinario di 3 milioni di euro, suddivisi in ragione di 500.000 euro a favore del territorio del Comune di Pordenone, 1.500.000 euro a favore del territorio del Comune di Udine e 1 milione di euro a favore del territorio del Comune di Trieste, per la concessione di contributi ai gestori di pubblici esercizi, anche sulle spese già sostenute, per l'impiego, d'intesa con le competenti autorità, presso le aree esterne ai locali, di addetti ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nel rispetto della disciplina statale vigente.
115. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Camera di Commercio di Pordenone-Udine e la Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste-Gorizia presentano la domanda di finanziamento al Servizio competente in materia di sicurezza.
116. Il contributo di cui al comma 114 è concesso ed erogato in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.
117. Per le finalità previste dal comma 114 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
118. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine e alla Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste-Gorizia un finanziamento straordinario di 1 milione di euro ciascuna per la concessione di contributi, in misura non inferiore al 60 per cento della spesa, anche sulle spese già sostenute, finalizzati all'acquisto, installazione, potenziamento e attivazione di impianti di allarme e di videosorveglianza presso immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali.
119. Le Camere di Commercio, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano la domanda di finanziamento al Servizio competente in materia di sicurezza.
120. I finanziamenti di cui al comma 118 sono concessi ed erogati in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.
121. Per le finalità previste dal comma 118 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
122. In ragione dell'urgenza determinata dal dover garantire il pubblico servizio e in considerazione dello stato di vetustà dell'immobile sede del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con la somma di 140.000 euro alle spese di manutenzione e ammodernamento tecnologico dello stesso immobile.
123. La domanda ai sensi del comma 122 è presentata al Servizio competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate la modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del finanziamento.
124. Per le finalità previste dal comma 122 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
125. A integrazione dell'assegnazione prevista nell'articolo 9, comma 18, della legge regionale 16/2023 a favore della Comunità di montagna Torre e Natisone per l'anno 2024, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Comunità medesima risorse pari a 260.000 euro.
126. Per le finalità previste dal comma 125 è destinata la spesa di 260.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
127. In occasione del Gala per il 49° anniversario del NIAF (National Italian American Foundation) e delle relative attività collaterali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario agli enti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 7/2002, al fine di realizzare un progetto comune per lo svolgimento di una mostra fotografica concernente l'attività dell'Associazione Nazionale Alpini nel mondo e dei corregionali all'estero con le relative testimonianze, nonché per l'esibizione della Fanfara Ufficiale della Brigata Alpina Julia a Washington e a New York, negli importi di seguito indicati:
a) 20.000 euro all'Ente Regionale ACLI per i Problemi dei Lavoratori Emigrati - ERAPLE di Udine;
b) 16.000 euro all'Ente Friuli nel Mondo di Udine;
c) 16.000 euro all'Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste;
d) 16.000 euro all'Ente Friulano Assistenza Sociale e Culturale Emigranti - EFASCE di Pordenone;
e) 16.000 euro all'APS Clape nel Mondo di Monfalcone;
f) 16.000 euro all'Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia - Sloveni nel Mondo di Cividale del Friuli.
128. Le domande di concessione dei finanziamenti sono presentate alla struttura competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della domanda di finanziamento. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
129. Per le finalità previste dal comma 127 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
130. All'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto, per le finalità esclusive di cui agli articoli 1 e 2, anche a reti di almeno tre associazioni senza fini di lucro. Gli interventi formativi in materia di salute e sicurezza sono rivolti al personale volontario attivo nell'organizzazione e/o nella realizzazione degli eventi di cui alla presente legge. In fase di presentazione della domanda le associazioni aderenti alla rete allegano l'elenco delle manifestazioni organizzate o in corso di organizzazione, nelle quali saranno coinvolti i soggetti formati. È esclusa la possibilità per un richiedente di essere contemporaneamente capofila di una proposta e partner di un'altra.>>;

b)
al comma 2 le parole <<di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui ai commi 1 e 1 bis>>.

131.
Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 7/2019 è inserito il seguente:
<<4 bis. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) le risorse di cui al comma 4, in via anticipata nella misura massima del 90 per cento senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.>>.

132.
Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 11 febbraio 2011, n. 1 (Norme urgenti in materia di circoscrizioni di decentramento comunale), le parole <<al 30 per cento del medesimo gettone>> sono sostituite dalle seguenti: <<al 50 per cento del medesimo gettone>>.

133. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 30.000 euro per l'anno 2024 al Comune di Sagrado per l'installazione di apposita illuminazione e per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza destinato a monitorare il monumento ai caduti della strage di Peteano.
134. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Sagrado presenta domanda al Servizio competente in materia di sicurezza.
135. Con il decreto di concessione e contestuale liquidazione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.
136. Per le finalità previste dal comma 133 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
137. Al fine di diffondere e incrementare l'utilizzo delle lingue minoritarie anche nell'ambito delle attività sportive e al fine di favorire lo scambio culturale tra minoranze linguistiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ASD Associazion Sportive Furlane e all'Unione delle Associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji un contributo complessivo di 30.000 euro, suddiviso in ragione di 15.000 euro per ciascun ente, finalizzato all'organizzazione di una manifestazione sportiva da svolgersi nell'anno 2025 con il coinvolgimento di rappresentative di minoranze linguistiche regionali e non, propedeutica alla predisposizione del dossier di candidatura del Friuli quale sede per la prossima competizione calcistica europea "Europeada", organizzata da FUEN - Federal Union of European Nationalities e riservata a selezioni delle minoranze linguistiche europee.
138. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 137 sono presentate al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa.
139. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
140. Per le finalità previste dal comma 137 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
141. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'ARLeF- Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane un finanziamento di 50.000 euro per sostenere la promozione dell'identità friulana in ogni ambito della vita sociale mediante la concessione di contributi per attività svolte da enti pubblici o da soggetti privati.
142. La domanda per il finanziamento previsto dal comma 141 è presentata al Servizio competente in materia di tutela della lingua friulana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate la modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del finanziamento.
143. Per le finalità previste dal comma 141 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
144.
Dopo l'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 2022, n. 6 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini), è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
 (Centenari delle Sezioni ANA FVG)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Associazioni Nazionali Alpini - FVG per l'organizzazione e la realizzazione di eventi e iniziative in occasione delle celebrazioni dei decennali delle rispettive Sezioni. Il contributo può essere concesso, per il tramite delle Sezioni che ne fanno richiesta, anche per le celebrazioni dei centenari dei rispettivi Gruppi di appartenenza.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Direttore del servizio competente entro i trenta giorni antecedenti la data delle celebrazioni di cui al comma 1, corredata di una relazione illustrativa degli eventi e delle attività da realizzare e dei rispettivi preventivi di spesa.
3. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.>>.

145. Per le finalità previste dall'articolo 3 bis, comma 1, della legge regionale 6/2022, come inserito dal comma 144, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
146. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella I.
Art. 10
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1.
Dopo l'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è inserito il seguente:
<<Art. 4 bis
 (Partenariato pubblico privato per interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare)
1. Al fine di promuovere la valorizzazione e l'ottimale gestione dei propri immobili l'Amministrazione regionale ha la facoltà di ricorrere a forme di cooperazione pubblico-private per realizzare interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche.
2. L'individuazione dell'operatore economico avviene a seguito di procedure a evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e successive modifiche.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata, qualora l'operazione economica non possa da sola conseguire l'equilibrio economico finanziario, a cedere in proprietà o a costituire altri diritti reali sul bene immobile oggetto di valorizzazione a sostegno dell'iniziativa.>>.

2.
Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 57/1971 le parole <<secondo il tariffario di cui all'Allegato A del decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2017 n. 0181/Pres.>> sono sostituite dalle seguenti: <<secondo il regolamento adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale)>>.

3.
L'articolo 6 ter della legge regionale 57/1971 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6 ter
 (Disposizioni in materia di stima)
1. Le valutazioni di stima devono essere redatte secondo il criterio del più probabile valore di mercato.
2. In deroga al comma 1, i beni immobili regionali ubicati in zone classificate di svantaggio socioeconomico ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), nonché in ulteriori luoghi che presentano particolari criticità nello scenario immobiliare locale, individuati attraverso apposito regolamento predisposto dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, possono essere posti in vendita al loro valore catastale. Per gli immobili la cui rendita catastale è pari a zero è fissato un valore minimo di vendita pari al 60 per cento del valore di mercato.
3. In deroga ai commi 1 e 2, il prezzo di vendita e il canone di occupazione delle porzioni di fabbricato o altre tipologie di opere insistenti su beni immobili regionali di cui sia stata accertata la regolarità urbanistico-edilizia sono determinati, indipendentemente dal valore del soprassuolo, sulla base del solo valore dell'area di sedime sulla quale le stesse insistono, secondo quanto stabilito dalle Tariffe unitarie per la determinazione del prezzo di vendita dei beni sdemanializzati di cui all'Allegato A della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale).
4. Le stime di cui al presente articolo hanno validità di dodici mesi.>>.

4.
Dopo il comma 5 dell'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971 è aggiunto il seguente:
<<5.1 Restano a carico dell'Amministrazione regionale gli oneri di cui al comma 5 relativi alle annualità 2020-2021-2022-2023 non ancora corrisposti dagli EDR per la gestione degli spazi loro assegnati in immobili di proprietà regionale.>>.

5. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui all'articolo 9 bis, comma 5.1, della legge regionale 57/1971, come inserito dal comma 4, è destinata la spesa di 1.065.100 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 34.
6.
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), le parole <<Direttore di servizio>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di demanio idrico>>.

7.
Al comma 1 dell'articolo 6 bis della legge regionale 17/2009 dopo le parole <<può affidare ad altri soggetti la gestione>> è aggiunta la seguente: <<parziale>>.

8.
Dopo il comma 4 ter dell'articolo 10 della legge regionale 17/2009 è aggiunto il seguente:
<<4 quater. L'Amministrazione regionale, tenuto conto dei tempi amministrativi necessari per consentire l'acquisizione dei pareri di cui al comma 3 e per dar corso all'esperimento delle procedure di assegnazione della concessione previste dai commi 3 e 3 ter dell'articolo 9, è autorizzata, in caso di istanza di rinnovo di concessione a finalità agricole avanzata dal concessionario uscente prima della scadenza della concessione medesima, a prorogarne la durata fino all'assegnazione definitiva della medesima, fermo restando l'obbligo per il concessionario uscente di corrispondere il relativo canone e di lasciare libero da persone e cose il bene demaniale entro i tempi indicati dall'Amministrazione regionale.>>.

9. All'articolo 14 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera b sexies) del comma 2 è aggiunta la seguente:
<<b septies) per la realizzazione, mantenimento e utilizzo di scarichi naturali o artificiali di sole acque meteoriche.>>;

b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Le concessioni rilasciate per l'utilizzo di aree golenali del demanio idrico regionale costituiscono titolo per il transito, non in via esclusiva, su piste o strade arginali esistenti da parte del concessionario per consentire l'accesso alle medesime, senza che sia dovuto alcun ulteriore canone all'Amministrazione regionale.>>.

10. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui all'articolo 14, comma 2, della legge regionale 17/2009, come modificato dal comma 9, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 8.400 euro, in ragione di 4.200 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 34.
11.
Dopo il comma 7 ter dell'articolo 24 della legge regionale 17/2009 è aggiunto il seguente:
<<7 quater. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b septies), si applicano alle vigenti concessioni di beni del demanio idrico regionale a decorrere dall'1 gennaio 2025.>>.

12. In relazione al disposto di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), rispetto alla ricognizione preliminare effettuata, l'Amministrazione regionale è autorizzata, con riferimento alla spesa e alle annualità previste al comma 6 del medesimo articolo 11, a modificare le dotazioni finanziarie sulla base dell'esame delle istanze di contributo presentate.
13. Tenuto conto di quanto disposto al comma 12, la spesa prevista per le finalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 16/2023 è pari a complessivi 2.985.000 euro, suddivisa in ragione di 2.205.000 euro per il 2024 e 780.000 euro per il 2025.
14. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 16/2023, tenuto conto di quanto disposto al comma 13, si provvede per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e per l'anno 2025 è destinata l'ulteriore spesa di 130.000 euro sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 34.
15. Per le finalità di cui al comma 23 dell'articolo 11 della legge regionale 16/2023, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere un incentivo nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta dalle persone fisiche per assicurare le unità immobiliari a uso residenziale presenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia dai danni conseguenti agli eventi catastrofali o agli eventi calamitosi di vento, pioggia o grandine sulle coperture, sui cappotti, sugli infissi e sugli impianti fotovoltaici installati a servizio dell'unità abitativa.
16. Possono accedere al contributo le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti reali di godimento sugli immobili assicurati ai sensi del comma 15.
17. Il contributo è concesso con procedura valutativa a graduatoria a seguito della pubblicazione di apposito bando che tenga conto dell'ISEE del nucleo familiare, della percentuale di contribuzione richiesta e dell'importo delle franchigie previste nella polizza oggetto di contributo.
18. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa complessiva di 10 milioni di euro, suddivisa in ragione di 5.500.000 euro per il 2024 e 4.500.000 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia pubblica e piani di edilizia economico - popolare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 34.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in proprietà, a titolo gratuito, il compendio immobiliare ubicato in Trieste, Strada di Guardiella n. 25, già "Narodni dom", alla "Fondazione - Fundacija Narodni dom" costituita dall'Unione culturale economica slovena - Slovenska kulturno gospodarska zveza e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet slovenskih organizacij.
20. Il trasferimento dei beni di cui al comma 19 avviene con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di patrimonio che costituisce, unitamente al verbale di consegna, titolo per l'intavolazione e le volture catastali dei diritti di proprietà dei beni trasferiti.
21. Alla legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 18 dopo le parole <<dall'articolo 8, commi 5 e 6,>> sono aggiunte le seguenti: <<e dall'articolo 44, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 259/2003,>>;

b)
al comma 1 dell'articolo 19 le parole <<, per la manutenzione ordinaria,>> sono sostituite dalle seguenti: <<e dall'articolo 44, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 259/2003,>>.

22. L'Amministrazione regionale per le finalità di potenziamento dei propri uffici sul territorio goriziano è autorizzata all'acquisto dell'immobile sito in Gorizia, via Pier Antonio Codelli 9-11.
23. Per le finalità di cui al comma 22, in relazione all'acquisto, è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 34.
24. Per le finalità di cui al comma 22, in relazione alle imposte discendenti dall'acquisto, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 34.
25.
Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:
<<1. La Regione svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione delle infrastrutture di telecomunicazione e del SIIR tramite Insiel SpA quale società a totale capitale pubblico. Il perseguimento dello scopo sociale di Insiel SpA è riconosciuto di pubblico interesse.>>

26. All'articolo 9 della legge regionale 9/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica <<(Disciplinare di servizio)>> è sostituita dalla seguente: <<(Rapporti tra Regione e Insiel SpA)>>;

b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità con le quali sono regolati i rapporti tra la Regione e Insiel SpA finalizzati allo sviluppo e alla gestione del SIIR e delle infrastrutture di telecomunicazione.>>;

c)
il comma 2 è abrogato;

d)
il comma 3 bis è sostituito dal seguente:
<<3 bis. In materia di salute i rapporti tra Regione e Insiel SpA sono regolati da apposita deliberazione della Giunta regionale con i contenuti di cui al comma 1.>>.

27. All'articolo 9 bis della legge regionale 9/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è abrogato;

b)
al comma 2 le parole <<Per le finalità della presente legge, nell'ambito dei disciplinari di cui all'articolo 9,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Al fine di garantire il perseguimento dello scopo sociale,>> e le parole <<di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<della società>>;

c)
al comma 3, prima del primo periodo, è inserito il seguente: <<La Regione è inoltre autorizzata a concedere specifici contributi agli investimenti per finanziare la realizzazione di asset suscettibili di ammortamento.>>;

d) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo le parole <<comma 8,>> la parola <<e>> è soppressa;

2)
dopo le parole <<in favore del pubblico>> sono inserite le seguenti: <<e dalle altre attività svolte in regime di economia di mercato>>;

3)
la parola <<contributi>> è sostituita dalla seguente: <<trasferimenti>>.

28.
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9/2011 è sostituita dalla seguente:
<<d) attuazione e relative criticità delle modalità di applicazione dell'articolo 9;>>.

29. Per le finalità di cui all'articolo 9 bis, comma 3, della legge regionale 9/2011, come modificato dal comma 27, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
30. Al fine di favorire lo sviluppo di comunità intelligenti, la Regione è autorizzata a finanziare i Comuni appartenenti all'area interna "Valli del Torre e Natisone", al fine di attuare progetti di digitalizzazione che promuovano la raccolta di buone prassi, il coinvolgimento dei portatori di interesse, l'analisi multidimensionale del grado di maturità tecnologica e la realizzazione di azioni pilota da realizzarsi nei comuni della Regione appartenenti all'area interna "Valli del Torre e Natisone".
31. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di sistemi informativi sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 30.
32. La domanda di finanziamento è inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.
33. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 34.
34. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella J.
Art. 11
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. All'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 le parole <<a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul Fondo nazionale complementare>> sono sostituite dalle seguenti: <<statali o comunitarie>> e le parole <<a realizzare gli interventi finanziati>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla tempestiva realizzazione delle opere finanziate>>;

b)
al comma 5 le parole <<i Comuni che hanno una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, come risultante dall'ultimo censimento ISTAT, e gli altri enti locali di cui al comma 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<gli enti>>;

c)
al comma 6 le parole <<del 30 per cento del costo di ogni singolo intervento>> sono sostituite dalle seguenti: <<del 50 per cento del finanziamento per ogni singola opera>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 4, della legge regionale 22/2022, come modificato dal comma 1, lettera a), è destinata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 39.
3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 9, della legge regionale 22/2022 in relazione a quanto disposto dal comma 2, previste in 12 milioni di euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Al fine di sostenere il rafforzamento patrimoniale della Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., finalizzato a un aggiornamento del Piano Economico Finanziario tale da coprire il mutato valore del Piano degli Investimenti conseguente al generale aumento dei prezzi nel settore delle costruzioni e alle sopravvenute necessità di interventi manutentivi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale nel limite massimo di 95 milioni di euro.
5. L'operazione di cui al comma 4 può essere disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore alle infrastrutture e territorio, a seguito della presentazione da parte di Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. di un aggiornamento del Piano degli Investimenti.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 95 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 39.
7. Nell'ambito delle finalità previste dalle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) relativamente all'attuazione del progetto "Conti pubblici territoriali", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento dell'attività del Nucleo regionale conti pubblici territoriali per assicurare la rilevazione diretta e le elaborazioni, nonché ogni altra attività idonea ad accrescerne la funzionalità.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa complessiva di 55.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per il 2024 e di 30.000 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 39.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per concorrere all'organizzazione dell'evento annuale INTERREG 2025 della Commissione europea, co-organizzato dal Programma INTERREG VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 a Gorizia e Nova Gorica a marzo 2025, nell'ambito delle celebrazioni della Capitale europea della cultura 2025 Gorizia-Nova Gorica.
10. Per la finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 39.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese di personale derivanti dalla partecipazione della Regione a programmi o progetti finanziati dall'Unione europea.
12. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa complessiva di 3.302.750 euro, suddivisa in ragione di 660.550 euro per il 2024 e di 1.321.100 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 39.
13. In relazione agli incentivi per funzioni tecniche, nelle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture si applica la disciplina di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), secondo quanto disposto dai commi 14, 15 e 16.
14. La Giunta regionale disciplina i criteri di determinazione e di riparto degli incentivi per funzioni tecniche per servizi e forniture di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 36/2023.
15. Le procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 36/2023 di importo inferiore a 40.000 euro non concorrono all'alimentazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 36/2023 e in relazione alle stesse non vengono liquidati gli incentivi.
16. In conformità a quanto disposto dall'articolo 226 del decreto legislativo 36/2023, il comma 13 e la disciplina di cui al comma 14 si applicano a decorrere dall'1 luglio 2023.
17.
I commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), sono abrogati.

18. Ai fini della definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva di Comparto, ai dipendenti di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), può essere riconosciuto, all'atto dell'inquadramento nel ruolo regionale dei dipendenti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dalla predetta disciplina contrattuale, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile con le modalità e le misure previste dalla disciplina contrattuale medesima.
19. La contrattazione collettiva di cui al comma 18, ai fini della rappresentatività sindacale di cui all'articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), si svolge con l'intervento anche delle organizzazioni sindacali di categoria di Federculture maggiormente rappresentative a livello regionale.
20. Per le finalità di cui al comma 18 si provvede a valere per gli anni 2025 e 2026 sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
21. All'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole: <<e non scorporabili né quantificabili separatamente, quali la copertura assicurativa dell'immobile e la pulizia dei locali>> sono soppresse;

b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Al fine di concorrere all'equilibrio economico finanziario dell'attività del concessionario, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere il contributo previsto dall'articolo 177 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), nella misura massima di 45.000 euro annui.>>.

22. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano ai contratti di concessione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
23. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 11/2011, come modificato dal disposto di cui al comma 21, lettera a), è accantonata la spesa complessiva di 32.500 euro, suddivisa in ragione di 2.500 euro per il 2024 e 15.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 39.
24. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui articolo 12, comma 2 bis, della legge regionale 11/2011, come inserito dal comma 21, lettera b), fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
25.
Al comma 13 bis dell'articolo 1 quinquies della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale), dopo le parole <<mediante apposita convenzione>> sono aggiunte le seguenti: <<non onerosa per gli enti locali>>.

26. All'articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 21 dopo le parole <<istituiti o costituiti>> sono inserite le seguenti: <<con atto pubblico o scrittura privata registrata>>;

b)
alla lettera b) del comma 21 bis dopo le parole <<comunque denominati>> sono aggiunte le seguenti: <<o enti partecipati dagli stessi>>;

c)
alla lettera c) del comma 21 bis dopo le parole <<comunque denominati>> sono aggiunte le seguenti: <<o enti partecipati dagli stessi>>;

d)
alla lettera d) del comma 21 bis le parole <<a eccezione di quelle iscritte ai registri del CONI e RUNTS>> sono soppresse.

27. Le modifiche introdotte dal comma 26 non si applicano alle domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
28.
Al comma 3 dell'articolo 5 sexies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), le parole <<attività dirigenziali>> sono sostituite dalle seguenti: <<funzioni direttive>>.

29. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 2 bis, della legge regionale 18/2016, nell'ambito del contratto collettivo regionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia relativo al triennio 2022-2024 (CCRL 2022-2024 personale non dirigente), al fine di definire i nuovi ordinamenti professionali anche mediante tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno, gli enti del Comparto unico possono destinare apposite risorse finanziarie nel limite di una spesa non superiore alle percentuali indicate nei commi 30 e 31 calcolate sul monte salari 2021 relativo al proprio personale non dirigente sulla base dei dati comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
30. Per l'Amministrazione regionale il limite di spesa di cui al comma 29 è pari allo 0,20 per cento del monte salari relativo all'anno 2021.
31. Per gli altri enti del Comparto unico il limite di spesa di cui al comma 29 è pari all'1 per cento del monte salari relativo all'anno 2021.
32. Nei limiti di quanto previsto al comma 30, le risorse di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono integrate, a decorrere dal 2025, della somma di 320.000 euro comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione regionale, con facoltà di utilizzo entro il periodo transitorio stabilito nel CCRL 2022-2024 personale non dirigente.
33. Per il personale dipendente degli enti del Comparto unico diversi dalla Regione si provvede, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 18/2016, mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative al CCRL 2022-2024 personale non dirigente definite ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 16/2023.
34. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 2 bis, della legge regionale 18/2016, in relazione a quanto disposto dai commi 29, 30 e 32, è destinata la spesa complessiva di 640.000 euro, suddivisa in ragione di 320.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 39.
35.
Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), le parole <<componente di più di un organo di controllo>> sono sostituite dalle seguenti: <<componente di più di tre organi di controllo>>.

36. L'Amministrazione regionale, al fine di perseguire l'obiettivo di accrescere il prestigio dell'Istituzione, è autorizzata a promuovere il sostegno degli atleti del Friuli Venezia Giulia particolarmente meritevoli e in possesso di importanti qualità sportive nelle discipline olimpiche, anche invernali, nordiche e dello sci alpino, prevedendo una riserva di posti, la cui aliquota è da definirsi con la deliberazione di cui al comma 38, nelle procedure concorsuali per l'assunzione del personale del Corpo Forestale Regionale.
37. Gli aspiranti di cui al comma 36 devono aver conseguito, nella disciplina praticata, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle federazioni sportive nazionali, come definiti con la deliberazione di cui al comma 38.
38. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinate le modalità di attuazione delle previsioni di cui ai commi 36 e 37.
39. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella K.
Art. 12
 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella Q.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli di cui all'allegata Tabella L.
Art. 13
 (Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle A2, da B a L, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L, degli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 2, Tabella A1, dell'avanzo iscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e degli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 4, Tabella A3.
Art. 14
 (Allegati contabili ai sensi del decreto legislativo 118/2011)
1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegata la nota integrativa alla presente legge di cui all'allegato R.
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 15
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.