LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 agosto 2024, n. 7

Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1. Al fine di aumentare la tutela della salute dei soggetti affetti da diabete mellito, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'erogazione gratuita, in distribuzione diretta da parte degli enti del Servizio sanitario regionale, del glucagone in formulazione spray nasale ai pazienti residenti in regione, in carico alla rete della patologia diabetica regionale.
2. I soggetti affetti da diabete mellito, residenti in regione e in carico alla rete regionale diabetologica, ritirano gratuitamente il medicinale, fino a concorrenza con le scorte presenti presso gli enti del Servizio sanitario regionale, presentando la prescrizione del diabetologo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 95.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
4. Al fine di aumentare l'offerta di salute per i neonati e di ridurre le ospedalizzazioni per complicanze polmonari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli enti del Servizio sanitario regionale per la realizzazione di una campagna di immunizzazione gratuita per la prevenzione del contagio da virus respiratorio sinciziale (VRS) nei bambini di età inferiore ai sei mesi residenti in regione.
5. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il piano di esecuzione della campagna di immunizzazione di cui al comma 4.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
7. Al fine di aumentare l'offerta di salute nell'ambito materno-infantile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli enti del Servizio sanitario regionale per la realizzazione di campagne di screening prenatali e neonatali.
8. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le campagne di screening prenatali e neonatali da realizzare, la relativa platea e i piani di esecuzione.
9. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
10. In esito alle evidenze scientifiche che indicano l'aumentato rischio per la salute in caso di contagi ripetuti ai medesimi soggetti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'erogazione gratuita, in somministrazione diretta da parte degli enti del Servizio sanitario regionale, del vaccino ai soggetti residenti in regione con pregressa infezione da Dengue diagnosticata.
11. I soggetti residenti in regione, cui è stata diagnosticata una pregressa infezione da Dengue, ricevono gratuitamente la somministrazione del vaccino, fino a concorrenza con le scorte presenti presso gli enti del Servizio sanitario regionale.
12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
13. Al fine di prevenire e controllare la diffusione di malattie infettive degli animali e zoonotiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Azienda regionale di coordinamento per la salute per le misure di controllo delle malattie in caso di conferma di malattia di categoria A in animali detenuti terrestri e acquatici di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 (Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016).
14. Per le finalità di cui al comma 13, relative ad azioni di pronta disponibilità, esecuzione di interventi esplorativi e valutativi, nonché di eventuale abbattimento e smaltimento delle sole specie avicole o acquatiche, è destinata la spesa complessiva di 210.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
15. Per le finalità di cui al comma 13, relative ad azioni di abbattimento e smaltimento delle specie non contemplate dal comma 14, è destinata la spesa complessiva di 10 milioni di euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
16.
Al comma 11 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), le parole <<31 marzo>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 settembre>>.

17. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge regionale 16/2023, tenuto conto di quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 8 della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 16, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
18. All'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 (Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti in attuazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e successive modifiche), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. La commissione tecnica disciplina le modalità del suo funzionamento. Ai componenti esterni della commissione tecnica compete un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni dell'organo, il cui ammontare è pari a 60 euro per seduta, nonché il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.>>;

b)
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
<<6 bis. Ai componenti esterni di cui al comma 2, lettera b), spetta un ulteriore compenso per l'attività preordinata all'espressione del parere al rilascio del nulla osta, la cui misura è fissata in 400 euro per ogni pratica istruita dal componente.
6 ter. I commi 6 e 6 bis trovano applicazione alla commissione tecnica costituita con decreto del Presidente della Regione 1 settembre 2021, n. 0149/Pres..>>.

19. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, commi 6, 6 bis e 6 ter, della legge regionale 17/2003, come modificati e aggiunti dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
20. Alla legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 sono aggiunte, in fine, le parole: <<, e valuta l'esito dei progetti di ricerca finanziati (rendicontazione scientifica) al fine di poterne apprezzare l'efficacia>>;

b)
il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Aziende sanitarie regionali, alle Università del territorio regionale e ad ARPA FVG per la realizzazione di progetti di ricerca e borse di studio per dottorati di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto, sull'analisi e sulla gestione dei monitoraggi ambientali di fibre aerodisperse, nonché sulla gestione e sul trattamento del rifiuto contenente amianto.>>;

c)
dopo il comma 1 dell'articolo 8 è inserito il seguente:
<<1 bis. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con altre forme contributive concesse da soggetti pubblici e privati per le medesime attività, purché il totale dei benefici economici non superi il totale delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione delle attività stesse.>>.

21. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2001, come modificato dal comma 20, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
22. All'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 35 la parola: <<straordinario>> è soppressa;

b)
al comma 36 le parole <<entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 settembre 2024>>.

23. Per le finalità di cui al comma 35 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2023, tenuto conto di quanto disposto dal comma 36 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2023, entrambi per come modificati dal comma 22, è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lestizza un contributo straordinario per l'acquisto e la manutenzione di defibrillatori da collegarsi al sistema telematico condiviso con la Centrale operativa regionale emergenza-urgenza, da collocarsi nel territorio comunale.
25. La domanda di contributo è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa. Il contributo concesso è erogato in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
26. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 5.200 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
27. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 35.500 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
28. Al fine di garantire maggiore sicurezza agli anziani accolti in strutture residenziali per non autosufficienti e affetti da disturbi del comportamento correlati a demenze degenerative, in primis il morbo di Alzheimer, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) della regione per l'acquisto di tecnologie e dispositivi basati su avanzati algoritmi di Intelligenza Artificiale e finalizzati alla sorveglianza mediante il monitoraggio continuo di posture e movimenti, parametri bio umorali e qualità del sonno e risveglio, da utilizzare per i posti letto convenzionati con il Servizio sanitario regionale.
29. I beneficiari di cui al comma 28 devono avere sede sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e devono aver attivato, con apposito atto organizzativo interno, da almeno un anno un nucleo dedicato con un percorso assistenziale differenziato e specifico per le persone affette da morbo di Alzheimer.
30. I contributi di cui al comma 28 sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile entro il limite massimo di 70.000 euro. Sono ammesse a contributo le spese per l'acquisto e l'installazione di centraline e di dispositivi di monitoraggio, ivi comprese le spese correlate alle connesse licenze software.
31. Le domande di contributo, corredate dell'attestazione del possesso dei requisiti previsti dal comma 29 e del preventivo delle spese, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 15 settembre. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Il contributo concesso è erogato in via anticipata in un'unica soluzione, senza che sia necessaria la presentazione di garanzie fideiussorie. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione.
32. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Burlo Garofolo di Trieste un contributo di 205.000 euro al fine di sostenere i costi di acquisto ed eventuale manutenzione straordinaria di macchinari per allestimenti infusionali sterili a uso pediatrico, acquistati o da acquistare.
34. Il contributo di cui al comma 33 è erogato in un'unica soluzione in via anticipata a fronte di un preventivo di spesa da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di salute. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.
35. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 205.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Polcenigo un contributo per la copertura degli oneri sostenuti per il ricovero e la custodia di cani randagi e per attivare interventi volti a incentivarne l'adozione, da erogare in via anticipata e in unica soluzione sulla base degli oneri preventivati.
37. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 28 febbraio corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione.
38. Per l'anno 2024 la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
39. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
40. All'articolo 8 della legge regionale 16/2023 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 52 le parole <<a sollievo delle spese sostenute>> sono sostituite dalle seguenti: <<, da erogare in via anticipata e in unica soluzione sulla base degli oneri preventivati,>>;

b)
al comma 54 le parole <<sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostitute dalle seguenti: <<il 30 settembre 2024>> e la parola <<sostenute>> è sostituita dalla seguente: <<preventivate>>.

41. Per le finalità di cui al comma 52 dell'articolo 8 della legge regionale 16/2023 e tenuto conto di quanto disposto dal comma 54, come modificato dal comma 40, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
42.
Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è inserito il seguente:
<<2 bis. Nel caso di ricusazione di cani e gatti o di detenzione incompatibile con la loro natura a seguito di verbale sottoscritto dagli organismi di controllo e vigilanza di cui all'articolo 32, il detentore non potrà più detenere cani e gatti per un tempo non inferiore a due anni decorrenti dalla data dell'avvenuta presa in carico degli animali da parte del Comune che, valutati i motivi e le circostanze della ricusazione o della detenzione incompatibile, potrà stabilire un tempo superiore.>>.

43. Al fine di migliorare il benessere degli animali di affezione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai Comuni con più di 10.000 abitanti, contributi per la realizzazione di campi di sgambamento e per l'acquisto delle attrezzature dirette allo svago e al divertimento dei cani.
44. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di sanità veterinaria entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione tecnica illustrativa dell'intervento e del quadro economico di spesa.
45. I contributi sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 15.000 euro per ciascuna domanda, con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 per interventi avviati a seguito della presentazione della domanda. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Con il decreto di concessione sono definite le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
46. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
47. L'Amministrazione regionale, per ridurre i rischi all'incolumità delle persone derivanti da eventi climatici estremi sempre più frequenti e intensi, è autorizzata ad attivare un progetto di formazione e sensibilizzazione presso le scuole primarie e secondarie del territorio sui comportamenti da adottare in caso di eventi climatici estremi in corso o in previsione, di concerto con la Protezione civile, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e gli altri soggetti attivi nella gestione delle emergenze.
48. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa complessiva di 70.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2024 e di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 124.
49.
Dopo il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), sono aggiunti i seguenti:
<<7 bis. Gli enti del Servizio sanitario regionale e la Direzione centrale di cui al comma 1, che si avvalgono delle attività dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute per gli acquisti di beni e servizi, riconoscono a quest'ultima gli incentivi per le funzioni tecniche, nei limiti del 25 per cento della somma indicata al comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e successive modifiche e integrazioni.
7 ter. La Direzione centrale competente in materia di salute fornisce gli indirizzi agli enti del Servizio sanitario regionale al fine di garantire l'uniforme attuazione del comma 7 bis.>>.

50. Per le gare bandite dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione degli atti degli enti del Servizio sanitario regionale per l'attuazione del comma 7 bis dell'articolo 4 della legge regionale 27/2018, come introdotto dal comma 49, gli incentivi di cui al medesimo comma sono dovuti nella misura massima indicata.
51. All'articolo 9 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59 (Disposizioni sul servizio farmaceutico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
<<1. Le farmacie possono osservare, nell'arco dell'anno solare, una chiusura per ferie per un periodo massimo di ventotto giorni, da fruire anche in più soluzioni.>>;

b)
il comma 2 è abrogato.

52.
Dopo il primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Il mancato accordo tra le parti sulla somma che deve essere corrisposta a titolo di indennità di avviamento, prevista dall'articolo 110 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), e determinata dall'Azienda sanitaria regionale territorialmente competente nell'ambito delle funzioni attinenti al servizio farmaceutico ai sensi del punto 6) del primo comma, non pregiudica il rilascio dell'autorizzazione all'apertura della sede farmaceutica.>>.

53. Al fine di garantire il tempestivo rimborso dei versamenti effettuati dai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti per iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e che risultino non dovuti in tutto o in parte per qualunque motivazione, a decorrere dall'1 gennaio 2024 le Aziende sanitarie regionali ricevono le istanze, effettuano le istruttorie e sono autorizzate a provvedere direttamente ai rimborsi nei confronti degli istanti. La Direzione centrale competente in materia di salute provvede a sua volta a trasferire alle Aziende sanitarie gli importi rimborsati agli istanti, secondo modalità e tempistiche definite con decreto del Direttore centrale.
54. Ai fini della verifica del versamento eseguita dalle Aziende sanitarie, fa fede la quietanza di avvenuto versamento presentata dal richiedente.
55. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
56.
Al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<A tale scopo, in particolare per garantire la necessaria uniformità e continuità, la Giunta regionale fornisce, con specifico atto di indirizzo, le indicazioni relative all'inquadramento e alla gestione delle procedure inerenti al personale coinvolto nell'aggiornamento dell'assetto istituzionale e organizzativo di cui al presente articolo.>>.

57. All'articolo 8 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 28 la parola: <<straordinario>> è soppressa;

b)
al comma 29 le parole <<30 settembre 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 aprile di ogni anno>>.

58. Per l'anno 2024, in deroga a quanto stabilito al comma 29 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2022, come modificato dalla lettera b) del comma 57, il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre 2024.
59. Per le finalità di cui al comma 28 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2022, in relazione alle modifiche apportate dai commi 57 e 58, è destinata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
60. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 16/2022 e in particolare, al fine di favorire il maggior grado di autonomia, indipendenza individuale e inclusione sociale delle persone fragili con disabilità, la Regione sostiene, anche tramite la promozione di collaborazioni, sinergie e accordi tra soggetti pubblici ed enti del Terzo settore, la realizzazione di percorsi di capacitazione per persone con disabilità, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 16/2022, volti allo sviluppo di abilità funzionali, con particolare riferimento a competenze di tipo pratico, sociale e concettuale, nonché volti a sostenere l'accesso e l'acquisizione di conoscenze nelle diverse discipline culturali, scientifiche e tecnologiche.
61. Per lo sviluppo e il consolidamento dei percorsi di cui al comma 60, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Università degli Studi di Udine.
62. In attuazione di quanto previsto dal comma 61, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Università degli Studi di Udine presenta alla Direzione centrale competente in materia di disabilità apposita domanda per la concessione del contributo, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo di spesa. Il contributo è erogato in via anticipata, in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono determinati il termine e le modalità di rendicontazione.
63. Per le finalità di cui al comma 61 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente Nazionale Sordi di Udine un contributo straordinario di 10.000 euro a copertura delle spese sostenute nell'anno 2023 per l'attività istituzionale, nonché per l'attuazione di programmi finalizzati all'integrazione, alla tutela e alla promozione sociale delle persone sorde.
65. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di disabilità entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione sull'attività svolta e di una rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2023, redatta ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000.
66. Per le finalità di cui al comma 64 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'associazione "Acquamarina Team Trieste ASD APS" per la realizzazione del progetto denominato "La magia dell'acqua", per l'organizzazione di corsi di nuoto rivolti ai bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico.
68. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di disabilità entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione.
69. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Progettoautismo FVG Onlus di Tavagnacco un contributo straordinario per la realizzazione in comune di Tavagnacco di una struttura destinata a cohousing abitativo per persone con autismo e loro famiglie.
71. La domanda di contributo è presentata entro il 15 novembre alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva degli interventi e del quadro economico della spesa. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione.
72. Per le finalità di cui al comma 70 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti del Terzo settore con sede in regione che si occupano dell'assistenza delle persone con autismo, contributi per la realizzazione, la manutenzione straordinaria, il riammodernamento e l'adeguamento alle normative vigenti di immobili di proprietà che insistono sul territorio regionale destinati alle persone con autismo, alle loro famiglie, al fine di supportare le politiche riguardanti la domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, nonché quelle relative alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di cohousing abitativo garantendone la massima autonomia e indipendenza.
74. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 73 è presentata entro il 15 settembre, alla Direzione centrale competente in materia di disabilità, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo salute@certregione.fvg.it, corredata di relazione tecnica illustrativa dell'intervento, preventivo di spesa analitico, cronoprogramma dell'intervento e attestazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal comma 73.
75. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 73, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse rese disponibili, ai successivi scorrimenti della graduatoria.
76. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in unica soluzione e in via anticipata, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di importo pari al contributo concesso con vincolo per tutta la durata della realizzazione dell'intervento, e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
77. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
77 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Trust Dopo di Noi, costituiti ai sensi della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), in favore di persone con autismo residenti in regione, contributi per la realizzazione, la manutenzione straordinaria, il riammodernamento e l'adeguamento alle normative vigenti di immobili di proprietà che insistono sul territorio regionale destinati alle persone con autismo e alle loro famiglie, al fine di supportare le politiche riguardanti la domiciliarità in abitazioni individuali o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, nonché quelle relative alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di cohousing abitativo garantendone la massima autonomia e indipendenza in linea con le prescrizioni della legge sul Dopo di Noi.
77 ter. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 77 bis è presentata entro il 15 novembre alla Direzione centrale competente in materia di disabilità, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo salute@certregione.fvg.it, corredata di relazione tecnica illustrativa dell'intervento, preventivo di spesa analitico, cronoprogramma dell'intervento e attestazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal comma 77 bis.
77 quater. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 77 bis, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse rese disponibili, ai successivi scorrimenti della graduatoria.
77 quinquies. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in unica soluzione e in via anticipata, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di importo pari al contributo concesso con vincolo per tutta la durata della realizzazione dell'intervento, e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
78. La Cooperativa di solidarietà sociale Il Granello Onlus di San Vito al Tagliamento è autorizzata a rendicontare, a carico del contributo concesso ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 (Interventi per favorire la realizzazione e la riqualificazione di strutture socio-assistenziali), con il decreto n. 872/SAI del 28 novembre 2005 per l'acquisto di arredi e attrezzature per l'attivazione della comunità alloggio per disabili, ulteriori spese già sostenute per lavorazioni edili realizzate sul medesimo complesso immobiliare, fino al raggiungimento del livello di spesa necessario per la copertura del contributo concesso in acconto.
79. Al fine di sostenere l'offerta di servizi di integrazione sociosanitaria e cure primarie a beneficio della sanità territoriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:
a) 1 milione di euro al Comune di Fontanafredda per la ristrutturazione e l'adeguamento di un immobile sito nel territorio comunale da destinare a funzioni sociosanitarie e sociali;
b) 1.200.000 euro al Comune di Maniago per il completamento dei lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'immobile sito nel territorio comunale e destinato a Centro diurno per persone con disabilità in età adulta;
c) 1.300.000 euro al Comune di Remanzacco per la ristrutturazione e l'adeguamento di un immobile sito nel territorio comunale da destinare a struttura sociosanitaria integrata di cure primarie, prevenzione e promozione del benessere;
d) 500.000 euro al Comune di Artegna per i lavori di demolizione di un immobile destinato a sedi di associazioni e poliambulatorio medico ubicato in via Piacenza, riqualificazione dell'area e acquisto di unità immobiliari dove collocare i servizi di integrazione sociosanitaria e cure primarie;
e) 250.000 euro al Comune di Sacile per lavori di manutenzione straordinaria dell'area in località San Giovanni di Livenza dove opera la fattoria sociale "Il nostro fiore";
f) 1.100.000 euro al Comune di Valvasone Arzene per i lavori di adeguamento di un fabbricato sito nel territorio comunale da destinare a centro diurno per persone con autismo e/o disabilità;
g) 250.000 euro al Comune di Cervignano del Friuli per la realizzazione nel territorio comunale di un centro per l'integrazione sociosanitaria;
h) 140.000 euro al Comune di Camino al Tagliamento per la realizzazione nel territorio comunale di un centro per l'integrazione sociosanitaria.
80. La domanda di contributo è presentata da ciascun beneficiario entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva degli interventi e del quadro economico della spesa. Il contributo è erogato in via anticipata, in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione.
81. Per le finalità di cui al comma 79, lettere a), c), d), e), g), h), è destinata la spesa di 3.440.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
82. Per le finalità di cui al comma 79, lettere b) e f), è destinata la spesa di 2.300.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
83. All'articolo 8 della legge regionale 13/2023 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 77 la parola: <<straordinario>> è soppressa;

b)
al comma 78 le parole <<entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 settembre 2024>>.

84. Per le finalità di cui al comma 77 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2023, tenuto conto di quanto disposto dal comma 78 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2023, per come entrambi modificati dal comma 83, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
85.
Al comma 16 bis dell'articolo 8 della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), le parole: <<14 aprile 2015, n. 672 (Fabbisogno regionale di posti letto per anziani non autosufficienti)>> sono soppresse.

86. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in favore delle associazioni che operano presso le case circondariali del Friuli Venezia Giulia per lo svolgimento delle attività di risocializzazione dei detenuti promuovendo lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera, in accordo formale con le direzioni delle case circondariali.
87. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 86 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di inclusione, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo salute@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa, di un preventivo di spesa e dell'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal comma 86.
88. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, fino al 100 per cento della spesa ammissibile a contributo, nel limite massimo di 25.000 euro. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 86, nonché l'ammissibilità delle spese.
89. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in unica soluzione e in via anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
90. Per le finalità di cui al comma 86 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
91. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare "Well Fare Pordenone - Fondazione per il Microcredito e l'Innovazione Sociale" per la prosecuzione e il consolidamento delle iniziative di microcredito e dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati anche tramite il potenziamento delle attività degli organismi di coordinamento nei territori dell'Alto Friuli, dell'Udinese, della Bassa Friulana, del Goriziano e Isontino e del Triestino, nonché delle azioni di prevenzione delle situazioni di disagio sociale ed economico e di dipendenze connesse al fenomeno dell'usura, già avviate sulla base dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 8, commi 23, 24 e 25, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), e dell'articolo 9, commi 40, 41 e 42, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021).
92. Per accedere al finanziamento di cui al comma 91 la Fondazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta istanza alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, corredata del progetto descrittivo delle azioni e delle attività da realizzare, della loro durata e delle relative spese preventivate. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione, nonché i termini e le modalità di rendicontazione.
93. Per le finalità di cui al comma 91 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a "Well Fare Pordenone - Fondazione per il Microcredito e l'Innovazione Sociale" un contributo complessivo di 350.000 euro finalizzato a integrare per l'importo di 150.000 euro il Fondo di Garanzia per le attività di microcredito e per l'importo di 200.000 euro il Fondo di Garanzia per le attività di contrasto al fenomeno dell'usura e al sovraindebitamento.
95. Per accedere al contributo di cui al comma 94 la Fondazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta istanza alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa delle attività di concessione di microcredito da realizzare, anche in collaborazione con le reti territoriali e i comitati di scopo coordinati dalla Fondazione, e delle attività per il contrasto dell'usura e del sovraindebitamento.
96. Per le finalità di cui al comma 94 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
97. All'articolo 4 bis della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole <<o, in caso di felini non censiti, purché l'anno di nascita indicato nel libretto sanitario sia antecedente al 2016>>;

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Possono presentare richiesta di contributo i titolari di ISEE inferiore a 25.000 euro di età superiore a 65 anni; l'ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo da erogare previa pubblicazione di apposito bando con cadenza almeno annuale. È ammessa la copertura delle spese sostenute e certificate fino al 100 per cento per un massimo di 1.000 euro per anno, per singolo animale, prevedendo una soglia minima di spesa per singola domanda pari a 50 euro.>>;

c)
alla fine del comma 5 sono aggiunte le parole: <<, per il tramite dei Comuni capoluogo delle ex province della regione>>.

98. La disciplina prevista dall'articolo 4 bis della legge regionale 22/2014, come modificato dal comma 97, si applica anche ai bandi finanziati con le risorse già trasferite prima dell'entrata in vigore della presente legge.
99. Per le finalità di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 22/2014, come modificato dal comma 97, è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
100. All'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 68 è sostituito dal seguente:
<<68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite dei Comuni capoluogo delle ex province della regione, un contributo in via sperimentale a tutti i Comuni, da destinare al rimborso delle spese veterinarie quali visite specialistiche, interventi di chirurgia, esami in laboratorio e acquisto di farmaci, nella misura massima di 1.000 euro per anno, per singolo animale d'affezione regolarmente censito al momento di presentazione della richiesta di contributo o, in caso di felini non censiti, purché l'anno di nascita indicato nel libretto sanitario sia antecedente al 2016.>>;

b)
al comma 70 dopo le parole <<soglia minima di spesa>> sono inserite le seguenti: <<per singola domanda>>.

101. La disciplina prevista dall'articolo 8 della legge regionale 22/2022, come modificato dal comma 100, si applica anche ai bandi finanziati con le risorse già trasferite prima dell'entrata in vigore della presente legge.
102. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 22/2022, come modificato dal comma 100, è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Pordenone ODV un contributo straordinario per i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito nel Comune di Brugnera (PN), in via Santissima Trinità n. 106, da destinare a Centro di inclusione sociale e ambulatorio solidale.
104. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva degli interventi e del quadro economico della spesa, integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore in relazione alla legislazione di settore. Il contributo è erogato in via anticipata, in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione.
105. Per le finalità di cui al comma 103 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
106.
Al comma 107 dell'articolo 8 della legge regionale 16/2023 le parole <<entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 settembre 2024>>.

107. Per le finalità di cui al comma 106 dell'articolo 8 della legge regionale 16/2023, tenuto conto di quanto disposto dal comma 107 dell'articolo 8 della legge regionale 16/2023 come modificato dal comma 106, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
108.
La lettera f) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), è sostituita dalla seguente:
<<f) colui che ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestono la carica di cui al comma 1, lettera a), ovvero si trova in situazioni di conflitto di interesse con l'Azienda.>>.

109. Alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 è abrogata;

b)
la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente:
<<b) contributi per servizi di consulenza strategica;>>;

c)
la lettera c) del comma 2 e i commi 4 e 4 bis dell'articolo 14 sono abrogati;

d)
il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
<<1. I contributi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), qualora interessino interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato. Per tali interventi non trova applicazione l'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).>>;

e)
i commi da 2 a 6 e 9 dell'articolo 18 sono abrogati.

110. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
111. Ai sensi del comma 110, sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
112. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 20/2006, in relazione a quanto disposto alla lettera b) del comma 109, si provvede a valere sullo stanziamento per l'anno 2025 e per l'anno 2026 della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
113. Nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 e in deroga al relativo regolamento attuativo, per l'anno 2024, i termini per la stipula delle convenzioni le cui prestazioni sono ammesse a finanziamento decorrono da tredici mesi precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento fissato ai sensi dell'articolo 8, comma 116, della legge regionale 16/2023.
114. Al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dal comma 113, i termini per la presentazione delle domande di finanziamento fissati ai sensi dell'articolo 8, comma 116, della legge regionale 16/2023 sono riaperti per venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le domande di finanziamento già regolarmente presentate.
115. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20/2006, in relazione a quanto disposto dai commi 113 e 114, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
116. All'articolo 8 della legge regionale 13/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 45 le parole: <<straordinario per l'anno 2022>> sono soppresse;

b)
al comma 46 le parole <<entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 settembre 2024>>;

c)
al comma 47 le parole <<all'anno 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'anno 2024>>.

117. Per le finalità di cui al comma 45 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2022, tenuto conto di quanto disposto dai commi 46 e 47 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2022, tutti per come modificati dal comma 116, è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
118.
Al comma 127 dell'articolo 8 della legge regionale 16/2023 le parole <<entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 settembre 2024>>.

119. Per le finalità di cui al comma 126 dell'articolo 8 della legge regionale 16/2023, tenuto conto di quanto disposto dal comma 127 dell'articolo 8 della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 118, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
120. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'associazione Amici delle Iniziative Scout (AMIS) di Trieste, risorse pari a complessivi 500.000 euro per la ristrutturazione della nuova sede dell'ente, di cui 300.000 euro da restituire in cinque rate costanti annuali a partire dal 2026.
121. Le risorse di cui al comma 120 sono assegnate su domanda dell'ente, da presentare alla Direzione centrale competente in materia di Terzo settore entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono concesse ed erogate d'ufficio in un'unica soluzione, senza presentazione di garanzie, con decreto del Direttore del Servizio competente che stabilisce anche le modalità di rendicontazione delle risorse per l'importo di 200.000 euro e le modalità di restituzione per l'importo di 300.000 euro.
122. Per le finalità previste dal comma 120 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo), suddivisa in ragione di 200.000 euro sul Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e in ragione di 300.000 euro sul Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.
123. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 120 previste in complessivi 300.000 euro, suddivise in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio - lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1, di cui all'articolo 1, comma 2.
124. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1Parole sostituite al comma 71 da art. 8, comma 18, L. R. 8/2024
2Parole soppresse al comma 73 da art. 8, comma 20, lettera a), L. R. 8/2024
3Comma 77 bis aggiunto da art. 8, comma 20, lettera b), L. R. 8/2024
4Comma 77 ter aggiunto da art. 8, comma 20, lettera b), L. R. 8/2024
5Comma 77 quater aggiunto da art. 8, comma 20, lettera b), L. R. 8/2024
6Comma 77 quinquies aggiunto da art. 8, comma 20, lettera b), L. R. 8/2024
7Parole sostituite al comma 112 da art. 8, comma 43, L. R. 8/2024