LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Capo VII
 FVG Plus S.p.A. e incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili
Art. 78
 (Gestione contributi casa alla società FVG Plus)
1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), la gestione dei rapporti agevolativi previsti dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), e dall'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è delegata, fino alla loro completa definizione, a FVG PLUS SpA con decorrenza dalla data di efficacia dell'acquisizione del ramo Amministrazione Agevolazioni Casa da BCC Financing SpA.
2. In attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge regionale 2/2022, e con la decorrenza di cui al comma 1, può essere delegata a FVG PLUS SpA anche la gestione degli incentivi di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).
3. Le disponibilità residue giacenti presso BCC Financing SpA alla data di efficacia dell'acquisizione del ramo Amministrazione Agevolazioni Casa relative ai canali agevolativi di cui ai commi 1 e 2 necessarie alla gestione dei relativi procedimenti amministrativi sono trasferite a FVG PLUS SpA. Le eventuali risorse non utilizzabili sono rimborsate da BCC Financing SpA all'Amministrazione regionale.
4. FVG PLUS SpA è autorizzata a subentrare a BCC Financing S.p.A. nelle convenzioni già stipulate tra la stessa e le banche convenzionate per la gestione dei rapporti agevolativi indicati al comma 1.
5. I rapporti per l'attività di cui commi 1 e 2 tra Regione e FVG PLUS SpA sono disciplinati con atto conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia.
Art. 79
 (Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 1/2023)
1. I commi 3 e 6 dell'articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili), si interpretano nel senso che per la medesima tipologia di intervento, ciascun soggetto può beneficiare dell'incentivo per una sola unità immobiliare, ferma restando la possibilità per lo stesso soggetto di beneficiare dell'incentivo per una diversa tipologia di intervento a servizio di una diversa unità immobiliare; il medesimo soggetto può beneficiare inoltre dell'incentivo sia in qualità di persona fisica sia in qualità di proprietario di un'unità immobiliare in un condominio in cui siano stati realizzati interventi a servizio delle parti comuni.
Art. 80
 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1/2023, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle quote di gettito delle entrate tributarie erariali che spettano alla Regione ai sensi dell'articolo 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 45 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di compartecipazioni ai tributi erariali), e individuate secondo le modalità di attribuzione delle quote di gettito di cui all'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 settembre 2019 (Individuazione delle modalità di attribuzione delle quote di gettito dei tributi erariali spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia), previste in 40 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento al Titolo n. 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 103 (Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026.