LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Capo V
 Disposizioni in materia di portualità
Art. 61
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 12/2012)
1. All'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<e delle sue varianti>> sono soppresse;

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il Piano regolatore portuale è predisposto d'intesa con il Comune nel cui territorio si sviluppa l'ambito portuale, e, per i fini della sicurezza della navigazione e dei servizi tecnico-nautici, con l'Autorità marittima, ed è adottato dalla Giunta regionale. Il Piano adottato è trasmesso per l'acquisizione del parere al Comitato consultivo, integrato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 bis, che si esprime entro sessanta giorni dalla trasmissione della documentazione. Decorso tale termine il parere si intende espresso positivamente. Dopo l'adozione copia del Piano è depositata presso gli uffici della Direzione centrale competente e l'avviso di deposito è contestualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e all'albo pretorio del Comune territorialmente competente per consentire a chiunque ne abbia interesse la presentazione di opposizioni e osservazioni entro i venti giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso.>>;

c)
al comma 5 le parole <<delle opposizioni e delle osservazioni pervenute>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle opposizioni, osservazioni e pareri pervenuti>> e le parole <<in via definitiva>> sono soppresse;

d)
al comma 9 dopo le parole <<Piano regolatore portuale>> sono aggiunte le seguenti: <<, fatta salva la procedura di cui al comma 9 bis>>;

e)
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
<<9 bis. Ove le modifiche proposte non alterino in modo sostanziale la struttura del Piano regolatore portuale, in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, queste costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del Piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico funzionali sono adottati dalla Giunta regionale e trasmessi per l'acquisizione del parere al Comitato consultivo, integrato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 bis, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della documentazione. Decorso tale termine il parere si intende espresso positivamente. Gli adeguamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale.>>.

Art. 62
 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12/2012)
1. All'articolo 8 della legge regionale 12/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. È istituito per ciascun porto di competenza regionale un Comitato consultivo, composto dall'Assessore regionale competente per materia che lo presiede o suo delegato, dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia, da un rappresentante designato, rispettivamente, dal Comune, dagli operatori portuali, dalle imprese industriali, dai prestatori di servizi di interesse generale e tecnico-nautici, dai lavoratori delle imprese operanti nel porto ai sensi dell'articolo 11 e dalle organizzazioni sindacali di settore, dagli spedizionieri e dagli agenti raccomandatari marittimi, dagli operatori ferroviari e dagli autotrasportatori operanti in porto, nonché, per Porto Nogaro, dal Consorzio di sviluppo economico del Friuli. Ai lavori del Comitato è invitata l'Autorità marittima che partecipa con diritto di voto.>>;

b)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Qualora le designazioni da parte dei vari enti interessati di cui al comma 1 non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta il Comitato è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati.
1 ter. Il Comitato è costituito con decreto del Direttore centrale competente in materia di portualità e dura in carica cinque anni dall'atto di costituzione.
1 quater. Funge da segretario del Comitato un funzionario della Direzione regionale competente in materia di portualità.>>;

c)
al comma 2 dopo le parole <<alla formazione>> sono inserite le seguenti: <<e all'approvazione>> e le parole <<Piano regolatore portuale e>> sono sostituite dalle seguenti: <<Piano regolatore portuale e sue modifiche,>>;

d)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. Per l'esercizio delle funzioni consultive in ordine all'approvazione del Piano regolatore portuale e sue modifiche il Comitato è integrato dai seguenti componenti tecnici:
a) i direttori centrali regionali, o loro delegati, competenti in materia di ambiente, biodiversità e attività produttive;
b) un rappresentante dell'Agenzia regionale protezione dell'ambiente (ARPA) o suo delegato;
c) fino a quattro esperti, designati dalle Università o dagli ordini professionali, rispettivamente nel settore delle infrastrutture marittimo-portuali, delle infrastrutture ferroviarie, dell'economia dei trasporti e della navigazione.
2 ter. Ai lavori del Comitato sono invitati e partecipano senza diritto di voto i rappresentanti tecnici, rispettivamente, del Provveditorato interregionale delle opere pubbliche e di Rete ferroviaria italiana (RFI).
2 quater. Nel parere rilasciato dal Comitato devono essere esplicitate le valutazioni dei componenti tecnici.
2 quinquies. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di portualità sono disciplinate le modalità di designazione dei componenti di cui ai commi 1 e 2 bis, lettera c).>>;

e)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Dalla partecipazione e dal funzionamento del Comitato consultivo non derivano oneri a carico del bilancio della Regione, a esclusione dei compensi riconosciuti a ogni esperto di cui al comma 2 bis, lettera c), per i quali è fissata un'indennità pari a 2.000 euro per il parere sul Piano regolatore, 1.500 euro per il parere sulle varianti al Piano regolatore e 1.000 euro per il parere sull'adeguamento tecnico funzionale. Agli esperti che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano fuori regione spetta altresì il rimborso delle spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.>>.

Art. 63
 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 12/2012)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 12/2012 sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Per il riconoscimento delle spese per i lavori e le manutenzioni, affidati ai sensi del comma 1, lettera b), si rinvia alla disciplina in materia di delegazioni amministrative prevista dalla legge regionale 14/2002.
1 ter. Le spese per i servizi resi dai soggetti pubblici ai sensi del comma 1 sono riconosciute nei limiti e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.>>.

Art. 64
 (Disposizione transitoria)
1. Fino alla costituzione del Comitato consultivo di cui all'articolo 8 della legge regionale 12/2012, come modificato dall'articolo 62, continua a operare il Comitato consultivo in carica all'entrata in vigore della presente legge.