LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 87
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 (Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari);
b) l'articolo 24 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);
c) l'articolo 238 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
d) gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 33, 35, 36 e 37 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
e) l'articolo 13, commi 5, 6, 7, 9 e 15, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
g) l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);
h) l'articolo 5 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);
i) gli articoli 8, 10, 11, 12, 15, 17 e 18 della legge regionale 26 maggio 2006, n. 9 (Legge comunitaria 2005);
j) l'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2009, n. 2 (Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 (Disciplina dei lavori pubblici), alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storico-architettonico);
k) l'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed i), della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici);
l) l'articolo 155 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
m) l'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio);