Art. 86
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'
articolo 65 bis della legge regionale 14/2002, come modificato dall'articolo 22, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Per le finalità di cui agli articoli 56 e 60 si provvede, in funzione delle assegnazioni statali previste ai sensi dell'
articolo 330, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Per le finalità di cui all'
articolo 8 della legge regionale 12/2012, come modificato dall'articolo 62, è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Per le finalità di cui all'
articolo 3, comma 4, della legge regionale 16/2009, come sostituito dall'articolo 68, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. Per le finalità di cui all'articolo 78 è autorizzata la spesa complessiva di 4.600.000 euro, suddivisa in ragione di 2.300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6. Per le finalità di cui all'
articolo 5, comma 59 bis, della legge regionale 16/2023, come inserito dall'articolo 81, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per l'anno 2024 e di 90.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 3, 5 e 6 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
8. Sono autorizzate variazioni di cassa di pari importo alle variazioni di competenza previste dalla presente legge sull'annualità in corso, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 9.