LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 76
 (Disposizioni transitorie)
1. Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente.
2. Fino alla costituzione dell'Organismo tecnico regionale di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 16/2009, come sostituito dall'articolo 68, comma 1, continuano a operare gli organismi tecnici costituiti ai sensi della normativa previgente.
3. Nelle more della nuova classificazione delle zone sismiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 16/2009, come sostituito dall'articolo 68, comma 1, continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale disposta con deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2010, n. 845, e per il Comune di Sappada, aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia), con deliberazione del Consiglio regionale della Regione Veneto del 3 dicembre 2003, n. 67.