LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 75
 (Modifiche all'articolo 12 bis della legge regionale 16/2009)
1. All'articolo 12 bis della legge regionale 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<la Regione attua>> sono inserite le seguenti: <<, con riferimento ai procedimenti disciplinati con il regolamento,>>;

b)
al comma 2 le parole <<di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b)>> sono soppresse;

c)
al comma 3 le parole <<degli organismi tecnici costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'Organismo tecnico regionale>>;

d)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Gli esiti dei procedimenti di cui al comma 2 sono comunicati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza ovvero del preavviso scritto.>>.