LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 69
 (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 16/2009)
1.
L'articolo 4 della legge regionale 16/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 (Competenze dei Comuni)
1. I Comuni, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, provvedono:
a) a esprimersi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) alla vigilanza sull'osservanza degli adempimenti, nelle zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, previsti dalla Parte II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, e allo svolgimento delle attività connesse.>>.