LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 68
 (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 16/2009)
1.
L'articolo 3 della legge regionale 16/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Competenze della Regione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione provvede:
a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita;
b) alla formazione degli elenchi delle zone di cui alla lettera a) e all'aggiornamento dei valori differenziati attribuiti ai gradi di sismicità, in base ai criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;
c) all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale;
d) a svolgere le attività connesse con la denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, previste all'articolo 5, comma 1, nonché alla formazione e all'aggiornamento costante del relativo registro;
e) a svolgere le attività per il rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, previste dall'articolo 5, commi 2 e 5, lettera a);
f) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di rispondenza per gli interventi soggetti a controllo a campione, di cui all'articolo 5, comma 3, risultati estratti;
g) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di deposito di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, lettera b);
h) a svolgere le attività connesse alla denuncia dei lavori e al rilascio dell'attestazione di deposito di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, previste all'articolo 8;
i) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di deposito di relazione a strutture ultimate e del certificato di collaudo statico o della dichiarazione di regolare esecuzione di cui agli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, previsti all'articolo 5, comma 8;
j) al rilascio del parere di cui all'articolo 10, comma 4 bis;
k) ai procedimenti previsti all'articolo 12 bis, comma 1.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è definita la classificazione delle zone sismiche e l'indicazione delle aree di alta, media e bassa sismicità ai fini di cui agli articoli 5 e 6.
3. Con regolamento regionale, di seguito denominato regolamento, sono definiti:
a) gli interventi per ciascuna delle categorie definite all'articolo 2 bis, comma 1, le varianti strutturali, i relativi procedimenti compresi quelli di vigilanza con i connessi controlli;
b) le varianti strutturali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;
c) le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di cui al Titolo I, capo II e capo III, e delle varianti, ispirate ai principi di semplificazione e digitalizzazione dei processi, tramite l'introduzione di un sistema informatico predisposto dalla Regione, di seguito denominato sistema informatico regionale, nonché i procedimenti di vigilanza.
4. Presso la Direzione competente in materia di costruzioni in zona sismica e opere strutturali è istituito l'Organismo tecnico regionale. Esso è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.
5. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettere e), f) e j), la Regione si avvale dell'Organismo tecnico regionale di cui al comma 4.>>.