1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione provvede:a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita;
c) all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale;
f) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di rispondenza per gli interventi soggetti a controllo a campione, di cui all'articolo 5, comma 3, risultati estratti;
g) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di deposito di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, lettera b);
j) al rilascio del parere di cui all'articolo 10, comma 4 bis;
k) ai procedimenti previsti all'articolo 12 bis, comma 1.
3. Con regolamento regionale, di seguito denominato regolamento, sono definiti:a) gli interventi per ciascuna delle categorie definite all'articolo 2 bis, comma 1, le varianti strutturali, i relativi procedimenti compresi quelli di vigilanza con i connessi controlli;
c) le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di cui al Titolo I, capo II e capo III, e delle varianti, ispirate ai principi di semplificazione e digitalizzazione dei processi, tramite l'introduzione di un sistema informatico predisposto dalla Regione, di seguito denominato sistema informatico regionale, nonché i procedimenti di vigilanza.