LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 68
 (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 16/2009)
1.
L'articolo 3 della legge regionale 16/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Competenze della Regione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione provvede:
a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita;
b) alla formazione degli elenchi delle zone di cui alla lettera a) e all'aggiornamento dei valori differenziati attribuiti ai gradi di sismicità, in base ai criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;
c) all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale;
d) a svolgere le attività connesse con la denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, previste all'articolo 5, comma 1, nonché alla formazione e all'aggiornamento costante del relativo registro;
e) a svolgere le attività per il rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, previste dall'articolo 5, commi 2 e 5, lettera a);
f) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di rispondenza per gli interventi soggetti a controllo a campione, di cui all'articolo 5, comma 3, risultati estratti;
g) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di deposito di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, lettera b);
h) a svolgere le attività connesse alla denuncia dei lavori e al rilascio dell'attestazione di deposito di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, previste all'articolo 8;
i) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di deposito di relazione a strutture ultimate e del certificato di collaudo statico o della dichiarazione di regolare esecuzione di cui agli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, previsti all'articolo 5, comma 8;
j) al rilascio del parere di cui all'articolo 10, comma 4 bis;
k) ai procedimenti previsti all'articolo 12 bis, comma 1.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è definita la classificazione delle zone sismiche e l'indicazione delle aree di alta, media e bassa sismicità ai fini di cui agli articoli 5 e 6.
3. Con regolamento regionale, di seguito denominato regolamento, sono definiti:
a) gli interventi per ciascuna delle categorie definite all'articolo 2 bis, comma 1, le varianti strutturali, i relativi procedimenti compresi quelli di vigilanza con i connessi controlli;
b) le varianti strutturali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;
c) le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di cui al Titolo I, capo II e capo III, e delle varianti, ispirate ai principi di semplificazione e digitalizzazione dei processi, tramite l'introduzione di un sistema informatico predisposto dalla Regione, di seguito denominato sistema informatico regionale, nonché i procedimenti di vigilanza.
4. Presso la Direzione competente in materia di costruzioni in zona sismica e opere strutturali è istituito l'Organismo tecnico regionale. Esso è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.
5. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettere e), f) e j), la Regione si avvale dell'Organismo tecnico regionale di cui al comma 4.>>.

Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
2Con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 7/1/2025, n. 203/GRFVG, pubblicato nel B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.