LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 67
 (Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 16/2009)
1.
Dopo l'articolo 2 della legge regionale 16/2009 è inserito il seguente:
<<Art. 2 bis
 (Categorie di interventi)
1. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono distinti nelle seguenti categorie:
a) interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, di seguito denominati "interventi rilevanti";
b) interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di seguito denominati "interventi di minore rilevanza";
c) interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di seguito denominati "interventi privi di rilevanza".>>.

Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
2Con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 7/1/2025, n. 203/GRFVG, pubblicato nel B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.