LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 66
 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 16/2009)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole <<titolo abilitativo>> sono sostituite dalle seguenti: <<titolo abilitativo edilizio-urbanistico>>;

b)
le parole <<nelle categorie di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a)>> sono sostituite dalle seguenti: <<nell'ambito degli edifici e opere infrastrutturali strategici e rilevanti con classe d'uso III o IV>>.

Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
2Con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 7/1/2025, n. 203/GRFVG, pubblicato nel B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.