LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 59
 (Modalità di concessione dei contributi)
1. I contributi di cui all'articolo 56 sono concessi ai Comuni mediante procedura valutativa a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, fino a un massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, anche per opere pubbliche o servizi sociali finanziati da altro contributo statale o regionale.
3. Alla determinazione delle modalità e dei criteri di concessione dei contributi si provvede con regolamento.