LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 47
 (Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 19/2009)
1. All'articolo 43 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Vigilanza su opere disciplinate dagli articoli 10, 10 bis e 11)>>;

b)
al comma 3 le parole <<dalle Amministrazioni provinciali,>> sono soppresse;

c)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Per le opere pubbliche realizzate dai Comuni, in forma singola o associata, nonché dai loro concessionari, le sanzioni sono applicate dal Comune. In tali casi trovano applicazione le sanzioni previste dal presente capo.>>;

d)
al comma 4 le parole <<all'articolo 10>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli articoli 10, 10 bis e 11>>;

e)
alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: <<Il rilascio dell'accertamento in sanatoria per le opere di cui agli articoli 10 bis e 11 è subordinato al pagamento al Comune, a titolo di oblazione, di una somma pari a 500 euro in caso di nuove opere principali e 250 euro in caso di opere accessorie e di varianti a progetti già autorizzati.>>.