LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 45
 (Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 19/2009)
1. All'articolo 35 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole <<ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera a),>> sono sostituite dalle seguenti: <<per esigenze di arretramento del profilo di facciata nel rispetto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali in materia di allineamento degli edifici e fasce di rispetto del nastro stradale,>>;

b)
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. Per gli edifici siti nel Porto Vecchio di Trieste di proprietà dell'Amministrazione regionale, ferma restando la possibilità della realizzazione in copertura di vani tecnici di dimensioni strettamente necessari (quali ad esempio vani scale, vani ascensore, vani per unità di trattamento aria) sono ammessi anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici e ai volumi già previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, tutti gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia, di valenza strategica ed esclusivamente per interesse pubblico, volumi di raccordo ulteriori per una percentuale di volume utile inferiore al 5 per cento del volume utile complessivo dell'immobile. Il volume così realizzato deve avere l'altezza tecnicamente minima possibile e deve essere arretrato rispetto al filo esterno delle facciate dell'edificio per una profondità almeno pari all'altezza lorda dell'estradosso. Va fatto salvo il rispetto degli atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio.
4 ter. Nell'esclusivo interesse pubblico e al fine di favorire l'insediamento anche di attività innovative in un contesto urbano che si vuole rigenerare e riqualificare e in attuazione e per le finalità della progettualità affidata ad Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa ai sensi dell'articolo 12, comma 15, della legge regionale 22/2022, e nell'ambito delle competenze a essa attribuite volte a favorire l'attrazione di investimenti esteri sul territorio regionale e l'insediamento di imprese internazionali, la destinazione d'uso dell'Hangar 21, di proprietà dell'Amministrazione regionale, viene estesa anche ad attività innovative, laboratoristico prototipali ovvero sperimentali a elevato livello tecnologico e a basso impatto ambientale. La modifica con l'integrazione della destinazione d'uso di cui al precedente periodo avviene nel rispetto degli atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e dalle prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio.>>.