LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 44
 (Modifica all'articolo 27 bis della legge regionale 19/2009)
1.
Al comma 1 dell'articolo 27 bis della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<disciplina di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c)>> sono aggiunte le seguenti: <<, e il versamento dell'oblazione nella misura di 258 euro. In tale ultima ipotesi, fatta salva l'inapplicabilità dei procedimenti sanzionatori di cui al capo VI, l'interessato provvede al deposito presso il Comune di un elaborato rappresentante lo stato di fatto di quanto realizzato, che costituisce stato legittimo ai sensi dell'articolo 40 ter e riconoscimento di conformità dell'opera, equivalendo a variante di mero aggiornamento progettuale depositata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori>>.