LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 40
 (Modifica all'articolo 16 bis della legge regionale 19/2009)
1.
Al comma 8 dell'articolo 16 bis della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<attività edilizia libera.>> è inserito il seguente periodo: <<In ogni caso, entro il periodo di efficacia, l'interessato può comunicare al Comune la proroga del termine di ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a tre anni.>>.