LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 38
 (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 19/2009)
1. All'articolo 11 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 la parola <<preliminari>> è soppressa;

b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 l'approvazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità di competenza dei Comuni, in forma singola o associata, è effettuata in conformità alla legge 241/1990, all'articolo 38 del decreto legislativo 36/2023, e trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 10, commi 6, 6 bis, 6 ter, 7, 8 e 8 bis.>>.