LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 27
 (Disposizione transitoria)
1. Fino all'adozione della disciplina stabilita ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 36/2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 14/2002 nel testo previgente e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 aprile 2019, n. 59 (Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)).
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23 della legge regionale 14/2002, come sostituito dall'articolo 11, continua ad applicarsi la normativa previgente.
3. Alle delegazioni amministrative di cui all'articolo 51 della legge regionale 14/2002 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.