LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 16
 (Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 14/2002)
1. All'articolo 51 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<L'Amministrazione regionale è autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'Amministrazione regionale, gli Enti di decentramento regionale e gli altri enti regionali sono autorizzati>>;

b)
i commi 1 bis e 1 ter sono abrogati;

c)
al comma 1 quater dopo le parole <<oggetto della delegazione,>> sono inserite le seguenti:<<in applicazione dell'articolo 56, comma 4,>>;

d)
alla lettera a) del comma 2 dopo le parole <<e loro consorzi>> sono inserite le seguenti:<<ed eventuali loro società in-house>>;

e)
la lettera c) del comma 2 è abrogata;

f)
alla lettera a) del comma 7 dopo le parole <<dei progetti>> sono inserite le seguenti: <<e la loro approvazione>>;

g)
la lettera a bis) del comma 7 è abrogata;

h)
la lettera b) del comma 7 è sostituita dalla seguente:
<<b) il soggetto a cui spetta l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili, fatto salvo il caso in cui l'ente delegante provveda direttamente;>>;

i)
le lettere c) ed e) del comma 7 sono abrogate;

j)
alla lettera f) del comma 7 le parole <<all'Amministrazione regionale delegante>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'ente delegante>>;

k)
la lettera g) del comma 7 è sostituita dalla seguente:
<<g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario;>>;

l)
la lettera h) del comma 7 è abrogata;

m)
il comma 9 è abrogato;

n)
il comma 10 è sostituito dal seguente:
<<10. Il soggetto delegatario relaziona annualmente alla Giunta regionale, tramite il soggetto delegante, sullo stato di attuazione delle deleghe.>>;

o)
il comma 10 bis è abrogato.