LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 11
 (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 14/2002)
1.
L'articolo 23 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 23
 (Lavori in amministrazione diretta)
1. La realizzazione di lavori in amministrazione diretta può essere disposta compatibilmente con i requisiti di idoneità organizzativa e di organico posseduti dall'amministrazione competente.
2. I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale e dei mezzi propri dell'amministrazione; il responsabile unico del progetto acquista i materiali e acquista e noleggia i mezzi e quanto necessario per la realizzazione dell'opera.
3. Ai fini del calcolo dell'importo di progetto dei lavori eseguiti in amministrazione diretta di competenza della Regione, nel quadro economico non si tiene conto degli oneri del personale di cui al comma 2.
4. Il responsabile unico del progetto può procedere ad affidamento a terzi di particolari tipologie di lavorazioni che concorrono alla realizzazione dell'opera.
5. Con regolamento sono definite le tipologie dei lavori che si possono eseguire in amministrazione diretta e le relative modalità di esecuzione.
6. I lavori da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione triennale dei lavori pubblici.>>.