LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 dicembre 2024, n. 11

Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2025
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
330.03 - Formazione professionale
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 15
 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione delle previsioni di carattere sistemico, nonché di quelle relative agli interventi di sostegno finanziario.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione, con particolare riferimento a:
a) lo stato di attuazione del Tavolo permanente di cui all'articolo 3;
b) i risultati proposti dall'attività di cui all'articolo 4;
c) i risultati dell'attività di formazione di cui all'articolo 6;
d) i risultati quantitativi e qualitativi degli interventi di cui al capo V ed eventuali proposte di modifica e integrazione.
3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.