LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 marzo 2024, n. 1

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2024 delle consultazioni elettorali e disposizioni in materia di elezioni comunali e regionali. Modifiche alle leggi regionali 19/2013 e 28/2007.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/03/2024
Materia:
110.05 - Elezioni
130.01 - Comuni e Province

Art. 3
 (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 19/2013)
1.
Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 19/2013 le parole <<la maggioranza assoluta dei voti validi.>> sono sostituite dalle seguenti: <<il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi ottenuto un numero di voti validi pari o superiore al quaranta per cento, è proclamato eletto sindaco il candidato che ha conseguito il maggiore numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale. In caso di parità anche di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età.>>.