LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 marzo 2024, n. 1

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2024 delle consultazioni elettorali e disposizioni in materia di elezioni comunali e regionali. Modifiche alle leggi regionali 19/2013 e 28/2007.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/03/2024
Materia:
110.05 - Elezioni
130.01 - Comuni e Province

Art. 10
 (Modifiche all'articolo 109 della legge regionale 19/2013)
1. All'articolo 109 della legge regionale 19/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<e l'aggiornamento dell'Anagrafe degli amministratori locali, costituita dai dati e dalle informazioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<, l'aggiornamento e la divulgazione dei dati contenuti nell'Anagrafe degli amministratori locali che è costituita dalle informazioni>> e la lettera d) è abrogata;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. L'Amministrazione regionale dovrà garantire la massima accessibilità ai dati di cui al comma 1 mediante pubblicazione di essi in apposita sezione web dedicata.>>;

c)
i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
<<2. Gli enti, in occasione del rinnovo degli organi e in ogni caso di modificazione della composizione degli stessi, mettono a disposizione della struttura regionale competente, anche attraverso sistemi telematici, le notizie e i dati di cui al comma 1.
3. È garantito il diritto di accesso dei cittadini ai dati di cui al comma 1, consentendo loro di prendere visione e di ottenere copia, anche in formato digitale aperto, al fine di promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nel processo democratico.>>;

d)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Con regolamento sono determinati modalità e termini di raccolta, conservazione e divulgazione dei dati contenuti nell'Anagrafe degli amministratori locali nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali.>>.