Art. 5
(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1. I finanziamenti regionali destinati o da destinarsi alla realizzazione, completamento o riqualificazione dei Centri di Interscambio Modale Regionale (CIMR), previsti dal Piano regionale del trasporto pubblico locale di cui all'
articolo 13 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), possono essere utilizzati dagli Enti locali beneficiari anche a sostegno, parziale o totale, degli oneri derivanti da specifica convenzione da stipularsi con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la realizzazione di interventi da parte della predetta società, anche afferenti ad aree di proprietà della stessa.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, gli Enti locali interessati dal finanziamento inviano al Servizio competente in materia di trasporto pubblico locale una relazione dettagliata, corredata del preventivo di spesa e di idoneo cronoprogramma dei lavori, volta al rilascio dell'autorizzazione regionale alla sottoscrizione di specifica convenzione con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..
3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4.
All'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 11 ter le parole <<
ad 80.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<
a 120.000 euro>>;
b)
il comma 11 quater è sostituito dal seguente:
<<11 quater. Le modalità, i requisiti e i criteri per la formazione della graduatoria di assegnazione dei contributi di cui al comma 11, sono disciplinati dal bando, approvato con decreto del Direttore del Servizio competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie.>>.
5. Per le finalità di cui al comma 4 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6.
Al
comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole <<
per la realizzazione dei relativi servizi>> sono sostituite dalle seguenti: <<
e FS Treni Turistici Italiani per la realizzazione dei servizi ferroviari con materiale storico sulla base del programma definito ai sensi del comma 3 e per la valorizzazione e promozione della linea ferroviaria turistica Sacile - Gemona>>.
7.
Il
comma 1 dell'articolo 37 bis della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è sostituito dal seguente:
<<1. Gli enti locali disciplinano autonomamente, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dei trasporti 15 marzo 2007, n. 55 (Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici), i servizi di trasporto di persone su strada effettuati con trenini turistici aventi finalità turistico-ricreative e che si svolgono esclusivamente nell'ambito del proprio territorio.>>.
9. Per le finalità di cui al comma 8 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
10.
L'Amministrazione regionale è autorizzata, nel contesto dell'iniziativa "
GO!2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025", a sostenere l'attivazione, la pubblicizzazione e promozione di servizi aggiuntivi, anche transfrontalieri, di trasporto pubblico locale ferroviario e automobilistico-marittimo da parte degli attuali gestori nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio. Rientrano nei servizi ferroviari anche quelli prestati con materiale storico di cui all'
articolo 6, comma 1, della legge regionale 29/2018.
11. L'Amministrazione Regionale, a ulteriore sostegno dell'iniziativa di cui al comma 10, è autorizzata a destinare risorse a favore dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., con le modalità previste dall'
articolo 6, comma 22 ter, della legge regionale 29/2018. Il relativo programma deve essere presentato al Servizio competente in materia di trasporto pubblico entro il 15 ottobre 2024.
12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti), e di 4 milioni di euro a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
13. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata per l'anno 2025 la spesa di 1 milione di euro a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
14. Le economie del contributo concesso ai sensi dell'
articolo 5, commi da 55 a 61, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), anche derivanti dal ricevimento di ulteriori finanziamenti per la medesima opera, possono essere utilizzate per interventi di completamento e miglioramento, necessari a garantire la piena funzionalità dell'opera stessa. È esclusa la possibilità di utilizzare le economie per altre opere, anche se affini, o per interventi che modifichino sostanzialmente il progetto o la destinazione d'uso dell'opera.
15. La domanda di riutilizzo delle economie di cui al comma 14, corredata del quadro economico, della relazione illustrativa e del cronoprogramma, deve essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di lavori pubblici.
16. Il Servizio competente, previa istruttoria, provvede ad autorizzare il diverso utilizzo fissando contestualmente l'eventuale nuovo termine di rendicontazione.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare agli Enti locali ulteriori risorse di cui all'
articolo 5, commi 88 e 88 bis, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), a titolo di contributo straordinario non ripetibile, nei limiti di quanto non erogato dal cofinanziamento statale, per sostenere gli interventi finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ovvero con fondi del Piano nazionale complementare (PNC), per la copertura del relativo quadro economico dei progetti, la cui approvazione è necessaria per il rispetto dei termini fissati dal piano stesso, nonché per gli interventi di completamento necessari a garantire la piena funzionalità delle opere stesse che abbiano subito una rimodulazione per far fronte all'aumento dei costi dei quadri economici.
18. I finanziamenti di cui al comma 17 possono essere concessi per interventi aventi scadenze definite dai piani di cui al medesimo comma anche oltre al termine del 31 dicembre 2023.
19. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione della presente norma.
20. Per le finalità di cui al comma 17 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per gli interventi di opere pubbliche finanziati, in tutto o in parte, con fondi regionali, ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime.
22. I finanziamenti di cui al comma 21 sono concessi per interventi che, al momento della presentazione della domanda, abbiano progetti esecutivi validati oppure per lavori avviati, a condizione che sia accertata dal responsabile unico del procedimento la mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico a cui non sia possibile dare copertura con altre risorse finanziarie a disposizione dell'ente.
23. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 21.
24. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata al Servizio competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.
25. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore degli enti locali anticipazioni finanziarie finalizzate alla copertura delle spese connesse alla progettazione di opere pubbliche.
27. Con bando approvato con deliberazione della Giunta sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità e ogni altra condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 26.
28. La domanda di finanziamento è inoltrata al Servizio competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.
29. Le anticipazioni finanziarie sono restituite, ovvero compensate con commutazione in entrata, senza interessi, entro i termini e con le modalità indicati nel bando di cui al comma 27, e comunque non oltre tre anni dal decreto di concessione.
30. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 1.050.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
31. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 29, previste in 1.050.000 euro, affluiscono per l'anno 2027 al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
32. Le deliberazioni assunte dalle Commissioni, costituite con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2020, n. 0187/Pres. (Costituzione delle commissioni competenti alla determinazione dell'indennità definitiva in materia di espropriazione per pubblica utilità di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine), nelle riunioni tenutesi dall'1 aprile 2022 al 30 maggio 2023 sono valide anche quando in rappresentanza delle Associazioni di categoria abbiano partecipato esperti designati dalle stesse, in sostituzione dei componenti individuati con il succitato decreto del Presidente della Regione n. 0187/Pres. del 2020.
33. Per le sedute di cui al comma 32, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere agli esperti sostituti il compenso previsto per i componenti effettivi.
34. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 1.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
35.
All'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 56 bis è sostituito dal seguente:
<<56 bis. Gli interventi sono finanziati con le risorse disponibili nell'ordine di priorità determinato in base al maggior punteggio attribuito, risultante dalla somma dei punteggi spettanti in applicazione dei criteri inerenti alle caratteristiche dell'opera pubblica proposta, stabiliti da bando approvato con deliberazione della Giunta regionale, con cui sono altresì fissati i termini per la presentazione delle domande e le misure di assegnazione dei finanziamenti.>>;
b)
il comma 56 bis 1 è abrogato;
c)
al comma 56 bis 2 le parole: <<
In caso di parità di punteggio, si attribuisce priorità in primo luogo al maggiore livello di progettazione raggiunto, in secondo luogo agli interventi per i quali la data di approvazione del progetto sia più antecedente.>> sono soppresse;
d)
il comma 56 quater è abrogato.
37.
Al
comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), dopo le parole <<
Gli Enti locali>> sono inserite le seguenti: <<
e gli Enti di Decentramento regionale>> e dopo le parole <<
dagli Enti locali>> sono inserite le seguenti: <<
e dagli Enti di Decentramento regionale>>.
38.
All'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 13 le parole: <<
Nel caso in cui tale termine non sia rispettato si procede alla revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto dal comma 13 bis.>> sono soppresse;
b)
al comma 13 bis le parole: <<
, nel limite massimo di ulteriori sei mesi. Nel caso in cui il nuovo termine non sia rispettato si procede alla revoca del beneficio>> sono soppresse.
40.
Ai fini di favorire lo sviluppo infrastrutturale in chiave intermodale, la Regione promuove la realizzazione di parcheggi di interscambio nei Comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti, nonché nei Comuni sedi di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e sul cui territorio sia prevista la realizzazione di parcheggi di interscambio nell'ambito del Piano delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica regionale. I progetti ammissibili dovranno prevedere, ove possibile:
a) il riuso di siti dismessi, pubblici o privati, escludendo l'interessamento, anche parziale, di aree agricole, forestali o comunque di valenza paesaggistico-ambientale;
b) l'installazione di pannelli solari, nel caso di parcheggi in elevazione;
c) l'utilizzo di tecniche e materiali costruttivi riconducibili alla bioedilizia e l'utilizzo di componenti vegetali per limitare l'effetto isola di calore.
41. Per la realizzazione dei parcheggi di interscambio a raso, in elevazione o sotterranei di cui al comma 40, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, ai sensi degli articoli 56 e 57, comma 1, lettera a), della
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), un finanziamento in conto capitale pari al costo delle opere, comprensivo delle spese tecniche e degli eventuali oneri per l'acquisizione delle aree.
42. Con apposito bando rivolto ai Comuni di cui al comma 40, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti termini, condizioni, limiti e ammontare massimo ammissibile per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 41, ai sensi degli articoli 30 e 36 della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
43. Possono accedere al contributo i Comuni che, alla data di adozione del bando di cui al comma 42, abbiano adottato, alternativamente, il Piano Urbano del Traffico, il Piano urbano della mobilità o il Piano urbano parcheggi.
44. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
45.
Al
comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 (Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio aggiungendo), dopo le parole <<
si applica la disciplina previgente>> sono aggiunte le seguenti: <<
, fatto salvo il rispetto delle procedure concernenti le altre discipline di settore>>.
46. Per le finalità di cui all'
articolo 1, comma 2, lettera d), della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), è destinata la spesa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2025 per la "Pista ciclabile Casarsa-Pinzano", a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Interporto di Gorizia SDAG S.p.a., destinato all'acquisto di un nuovo reach stacker per la movimentazione dei container all'interno dell'area del terminal, con l'aggiunta della dotazione del piggy back per renderlo adatto alla movimentazione di semi-trailer.
48. Il contributo di cui al comma 47 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte di SDAG S.p.a., corredata della descrizione dell'investimento, del quadro economico, di un cronoprogramma procedurale e finanziario e della documentazione utile al rispetto delle condizioni previste dal comma 50, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio portualità e logistica integrata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio degli interventi.
49. Il contributo di cui al comma 47 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento non supera comunque l'importo di cui al comma 51, nonché del piano di ammortamento per tale investimento.
50. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
51. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare alle Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (Ater) del Friuli Venezia Giulia, una quota dell'assegnazione statale concessa nell'ambito del Programma "SICURO - VERDE - SOCIALE: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" di cui all'
articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito con modificazioni dalla
legge 1 luglio 2021, n. 101, nei limiti dell'importo di 11 milioni di euro, al fine di garantire almeno il raggiungimento entro il termine del 31 dicembre 2024 dello stato di avanzamento dei lavori previsto dal programma.
53. L'anticipazione di cui al comma 52 è rimborsata mediante compensazione con l'assegnazione statale spettante per l'annualità 2026 e, per la parte eccedente, con quota parte dell'assegnazione statale spettante per l'annualità 2025.
54. L'anticipazione di cui al comma 52 è concessa e contestualmente liquidata alle Ater del Friuli Venezia Giulia in un'unica soluzione, previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di politiche abitative, corredata della dichiarazione attestante la progressione delle spese sostenute e da sostenere per l'anno 2024, relative alle obbligazioni giuridiche assunte e da assumere, entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
55. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
56. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 53, previste in complessivi 11 milioni di euro, suddivisi in ragione di 171.726,06 euro per l'anno 2025 e di 10.828.273,94 euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
57. Ai fini di promuovere l'infrastrutturazione verde e la biodiversità nell'ambito del territorio regionale, l'Amministrazione regionale sostiene i progetti dei Comuni in cui si prevede e si programma l'attuazione di interventi di riqualificazione e rigenerazione di spazi verdi aperti, urbani e periurbani anche marginali in cui sono presenti alberi monumentali e notevoli, nonché la fruibilità e la conoscenza degli stessi a vantaggio della collettività.
58. Gli interventi dei Comuni di cui al comma 57 riguardano in particolare il miglioramento o la realizzazione di adeguata sentieristica accessibile, l'installazione di cartellonistica di tipo divulgativo, la selezione, il reimpianto e la manutenzione delle essenze arboree e arbustive esistenti, l'impianto di nuove essenze, il rinnovo dell'ambiente e dell'arredo urbano.
59. Ai fini di cui al comma 57 l'Amministrazione regionale, nei limiti delle risorse disponibili, è autorizzata a erogare contributi con procedura a sportello in favore dei Comuni che presentano un progetto di riqualificazione e rigenerazione, anche previa stipula di convenzione con i soggetti proprietari delle aree verdi interessate, che si impegnano a garantirne la fruizione pubblica a titolo gratuito per almeno cento giorni complessivi nell'anno solare.
60. Ai fini dell'ammissione alla procedura contributiva di cui al comma 59, l'importo di spesa ammessa per ciascun progetto non può essere inferiore a 20.000 euro né superiore a 50.000 euro. Il contributo è determinato in misura pari al 100 per cento della spesa ammessa.
61. Con apposito bando, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i contenuti, le spese ammissibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo e le risorse disponibili.
62. Per le finalità di cui al comma 59 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
63.
Al
comma 4 bis dell'articolo 44 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), le parole <<
del sistema delle imprese e dei professionisti indicati dagli Stati generali delle costruzioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<
di imprese e ordini e collegi professionali, individuati tra quelli maggiormente rappresentativi sul territorio regionale>>.
64. Al fine di dare attuazione ai programmi di investimento per l'edilizia scolastica per gli anni 2022-2026 già finanziati dalla Giunta regionale mediante apposito riparto di risorse, l'Ente di decentramento regionale di Pordenone, nell'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione, ai sensi degli articoli 29, comma 2, e 30, comma 1, della
legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), è autorizzato, sentita la Conferenza territoriale per l'edilizia scolastica, ad acquisire in proprietà aree e immobili ubicati nel Comune di Pordenone, aventi caratteristiche idonee alla realizzazione di un istituto scolastico di secondo grado.
65. Per le finalità di cui al comma 64, in relazione a quanto disposto dagli articoli 29, comma 2, e 30, comma 1, della
legge regionale 21/2019, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 415.000 euro al Comune di Villa Santina per finanziare un intervento di ripristino di aree occupate da insediamenti abitativi provvisori realizzati a seguito degli eventi sismici del 1976.
67. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 66 è presentata al Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico dell'opera e di un cronoprogramma dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
68. Per le finalità di cui al comma 66 è destinata la spesa di 415.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
69. Al fine di incentivare il trasporto delle merci con modalità ferroviaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) un contributo straordinario per interventi di ammodernamento dei raccordi ferroviari consortili.
70. Il contributo di cui al comma 69 è concesso a seguito della presentazione della domanda, corredata della descrizione degli interventi previsti, del quadro economico e di un cronoprogramma procedurale e finanziario delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, da presentarsi alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio portualità e logistica integrata, da parte del COSEF, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'avvio dei lavori infrastrutturali.
71. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
72. Il contributo di cui al comma 69 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. Sono considerate ammissibili a contributo le spese per gli investimenti di cui al comma 1 sostenute nel rispetto dell'articolo 6, comma 2, del
regolamento (UE) n. 651/2014.
73. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 69 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del
regolamento (UE) n. 651/2014 ed è messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponde al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avviene in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
74. Per le finalità di cui al comma 69 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
75. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., destinato alla riqualificazione e valorizzazione dei percorsi pedonali e delle aree a verde funzionali a migliorare l'accessibilità al Centro Servizi al fine di rafforzare la sicurezza e la protezione dei fruitori dell'ambito interportuale.
76. Il contributo di cui al comma 75 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., corredata della descrizione dell'investimento, del quadro economico, di un cronoprogramma procedurale e finanziario e della documentazione utile al rispetto delle condizioni previste dal comma 77, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio portualità e logistica integrata, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio degli interventi.
77. Il contributo di cui al comma 75 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento.
78. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
79. Per le finalità di cui al comma 75 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
80.
All'articolo 53 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<b) infrastrutture per la sicurezza e la mobilità.>>;
b)
al comma 2 le parole <<
Con regolamento sono stabiliti>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Con bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini, le condizioni,>>.
81. Per le finalità di cui all'
articolo 53 della legge regionale 10/2023, come modificato dal comma 80, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
82. L'Amministrazione regionale, in considerazione della conclusione dell'intervento di progettazione e realizzazione delle opere di completamento funzionale della viabilità ordinaria di adduzione al casello autostradale in Comune di Ronchis, oggetto di delegazione amministrativa intersoggettiva a Autovie Venete S.p.A., ai sensi dell'
articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), finanziata mediante concessione di un contributo ventennale costante di 150.000 euro annui, è autorizzata, in luogo del contributo originariamente assentito per le sopra riportate finalità, a concedere a Autovie Venete S.p.a., un contributo pari a 389.915,23 euro, corrispondente a quota parte dell'originario contributo e che è oggetto di contestuale disimpegno per le quote annuali dal 2025 al 2032.
83. Per le finalità di cui al comma 82 è destinata la spesa di 389.915,23 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi di demolizione e ricostruzione del cavalcaferrovia sito in Via Judrio in Comune di Cormons, previa stipula di apposita convenzione con RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. e il Comune di Cormons.
85. Per le finalità di cui al comma 84 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastruttura stradale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
86. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi di ripristino della viabilità del cavalcavia dell'autostrada A23 n. 3, denominato cavalcavia S.R. UD 71 Palmanova-Felettis, posto al km 2+666 dell'Autostrada A23 Palmanova-Udine, previa stipula di apposita convenzione con Autostrade Alto Adriatico S.p.A.
87. Per le finalità di cui al comma 86 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastruttura stradale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
88. Per le finalità legate alla gestione del Servizio di motorizzazione civile regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire aree di proprietà di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. non più funzionali al servizio ferroviario site in Comune di Trieste e a eseguire i lavori di adeguamento per renderle idonee allo svolgimento delle relative attività istituzionali.
89. Per le finalità di cui al comma 88 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
90. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 300.000 euro, già concesso al Comune di Lestizza ai sensi dell'
articolo 5, commi da 52 a 54, della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali), per i lavori relativi ai nuovi ambulatori medici, per l'infermiera di comunità e l'assistente sociale del Comune, da realizzarsi in un immobile situato nel territorio comunale in luogo della Villa Bellavitis.
91. Per le finalità di cui al comma 90 il Comune presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda corredata di relazione descrittiva e di cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo.
92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo di 250.000 euro per l'intervento denominato "Realizzazione di una struttura polifunzionale in piazza Risorgimento per studenti universitari e delle scuole superiori", concesso al comune di Pordenone con il decreto n. 4731/TERINF del 15 novembre 2021, per l'intervento denominato "Riqualificazione aree scolastiche esterne presso l'Istituto di istruzione superiore Mattiussi - Pertini".
93. Per le finalità di cui al comma 92 la domanda di devoluzione corredata di quadro economico, relazione e cronoprogramma del diverso intervento deve essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica.
94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere i fondi concessi per l'intervento denominato "Adeguamento alle prescrizioni antincendio della scuola secondaria di primo grado e liceo Dante Alighieri" al comune di Trieste con decreto n. 5272/TERINF del 22 novembre 2019 per sostenere i maggiori costi dell'intervento di "Adeguamento alle norme di prevenzione incendi e mitigazione sismica della Scuola di Via Tigor".
95. Per le finalità di cui al comma 94 la domanda di devoluzione, corredata di quadro economico, relazione e cronoprogramma del diverso intervento deve essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica.
96. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 70.000 euro, concesso con decreto n. 4198 del 4 settembre 2018 al Comune di Tramonti di Sopra ai sensi dell'
articolo 5, commi da 41 a 43, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), per interventi di riqualificazione tecnologica e di risparmio energetico su immobili di proprietà, per la realizzazione del diverso intervento urgente di rifacimento della copertura della ex scuola della borgata di Inglagna.
97. Per le finalità previste dal comma 96 il Comune presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione illustrativa delle opere da realizzarsi, un quadro economico e un cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo per i lavori di cui al comma 96.
98. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'
articolo 40, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è autorizzata a stipulare una convenzione con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria finalizzata alla realizzazione di uno studio di fattibilità per il miglioramento delle connessioni delle linee ferroviarie Sacile-Gemona e Casarsa-Portogruaro con la linea ferroviaria Udine-Venezia.
99. Per le finalità di cui al comma 98 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Seminario Diocesano di Concordia - Pordenone il contributo di 100.000 euro già concesso con decreto n. 5628/TERINF del 15 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 2, commi da 8 a 11, della
articolo 2, commi da 8 a 11, della legge regionale 7 dicembre 2021, n. 21 (Misure finanziarie multisettoriali urgenti), per il finanziamento della progettazione e realizzazione di sale polifunzionali in locali diversi da quelli originariamente individuati.
101. Per le finalità di cui al comma 100, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Seminario Diocesano di Concordia - Pordenone presenta domanda corredata di una relazione descrittiva dell'intervento e di un cronoprogramma dei lavori alla Direzione centrale infrastrutture e territorio. Con il provvedimento di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo.
102.
Alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 24 le parole <<
progetti preliminari>> sono sostituite dalle seguenti: <<
progetti di fattibilità tecnico ed economica>> e dopo la parola <<
POC>> sono inserite le seguenti: <<
, fatto salvo quanto stabilito al comma 9-bis dell'articolo 63 sexies>>;
b)
la lettera b) del comma 2 bis dell'articolo 57 quater è sostituita dalla seguente:
<<b) le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente di conformazione al Piano paesaggistico regionale (PPR), come modificato dalle nuove previsioni urbanistiche di cui all'articolo 63 sexies, limitatamente a quelle varianti che prevedano almeno una delle fattispecie di cui alle lettere b), c), g), h), i), k), l bis) dello stesso articolo.>>;
c)
all'articolo 60 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
ai commi 1 e 2 dopo le parole <<
ai Comuni>> sono inserite le seguenti: <<
, singolarmente o nelle forme di gestione associata di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale),>>;
2)
alla lettera g) del comma 3 dopo le parole <<
assoggettati a>> sono inserite le seguenti: <<
accertamento di>>;
d)
all'articolo 63 septies sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
<<7 bis. Entro il periodo di deposito di cui al comma 6, il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale, esprime il proprio parere vincolante sulla variante adottata in ordine al recepimento delle eventuali prescrizioni di cui al verbale della Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale (PPR).>>;
2)
dopo il comma 13 è inserito il seguente:
<<13 bis. Il Comitato tecnico paritetico per l'elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) svolge una verifica periodica sugli esiti dell'attuazione del procedimento di cui al presente articolo. Le modalità di esecuzione della verifica e la raccolta degli esiti della stessa sono definite in sede di Comitato tecnico paritetico.>>.
103. Per sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi educativi e scolastici l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, ai soggetti pubblici, ai soggetti privati e del privato sociale che gestiscono servizi per la prima infanzia accreditati ai sensi dell'
articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari riconosciuti ai sensi della
legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), o ai gestori degli stessi, contributi diretti all'acquisto di arredi e attrezzature necessari ai nidi dell'infanzia e di arredi e attrezzature scolastiche per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute a partire dall’1 gennaio 2024.
104. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 103 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio in seguito all'emanazione di bandi approvati con deliberazione di Giunta regionale, che prevedono criteri e modalità di concessione del contributo. È accordata priorità di finanziamento ai progetti di acquisto che completano interventi edilizi finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
105. Per le finalità previste dal comma 103 è destinata la spesa di 2.400.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e di 600.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista nella Tabella E di cui al comma 228.
106. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. per la realizzazione di un piazzale infrastrutturato nella Zona industriale di Vallenoncello da destinare ad attività logistiche di stoccaggio temporaneo di merci e mezzi di contenimento per il trasporto intermodale strada-ferrovia, finalizzato a integrare la piattaforma intermodale nell'ambito dello sviluppo del nodo interportuale di Pordenone.
107. Il contributo di cui al comma 106 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., corredata della descrizione dell'investimento, del quadro economico, di un cronoprogramma procedurale e finanziario e della documentazione utile al rispetto delle condizioni previste dal comma 109, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio portualità e logistica integrata, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio degli interventi.
108. Il contributo di cui al comma 106 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. Sono considerate ammissibili a contributo le spese per gli investimenti di cui al comma 107 sostenute nel rispetto dell'
articolo 6, comma 2, del regolamento (UE) n. 651/2014.
109. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 106 non è dedicata ai sensi dell'
articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014, ed è messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponde al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avviene in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
110. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
111. Per le finalità di cui al comma 106 è destinata la spesa di 2.100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
112. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente di decentramento regionale di Udine l'importo di 5.044.732,44 euro per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, fatto salvo quanto disposto dall'
articolo 32, comma 3, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).
113. Per le finalità di cui al comma 112 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
115. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse agli Enti di decentramento regionale (EDR) a sostegno dei maggiori costi per famiglie e studenti derivanti dall'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale, in relazione agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sugli edifici scolastici sedi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado che comportano conseguenti spostamenti temporanei delle classi in altre sedi nel periodo di realizzazione dei lavori.
116. Il sostegno di cui al comma 115 si riferisce agli spostamenti di sede effettuati a partire dall'anno scolastico 2023/2024. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di trasporto pubblico locale sono individuati i termini e le modalità per il trasferimento delle risorse agli EDR.
117. Per le finalità di cui al comma 115 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
118. Al fine di consentire la celere conclusione dei lavori connessi alla valorizzazione e promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali di cui all'
articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), in deroga a quanto previsto dall'
articolo 60, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 14/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare in via anticipata, su domanda, la somma eccedente il 50 per cento del finanziamento concesso, a fronte di presentazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente il 50 per cento, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni.
119. La spesa sostenuta per la fideiussione bancaria o assicurativa di cui al comma 118 è ammessa a rendiconto nei limiti dell'importo massimo di 5.000 euro.
120. Per le finalità di cui ai commi 118 e 119 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
121. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pagnacco un contributo straordinario pari a 240.000 euro a sostegno dei maggiori costi degli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Plaino, già finanziati con il decreto n. 2110/TERINF del 21 maggio 2020 e di cui alla
deliberazione della Giunta regionale del 10 luglio 2020, n. 1036, di approvazione del Piano di azione regionale per il 2020 per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai 6 anni.
122. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 121 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di quadro economico, relazione e cronoprogramma, a mezzo di posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica.
124. Per le finalità di cui al comma 121 è destinata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
125. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 1.750.000 euro al Comune di Premariacco a integrazione del finanziamento previsto dall'
articolo 10, commi 10 e 11, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), a completa copertura dei maggiori costi necessari per l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico dell'edificio che ospita il Municipio e la scuola secondaria di primo grado.
126. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 125 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
127. L'assegnazione del contributo di cui al comma 125 assolve, per il comune beneficiario, le finalità di cui all'
articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla egge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), relativamente alle istanze da presentarsi ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2024, n. 466 (Definizione delle procedure della concertazione, delle tipologie di quote delle risorse da concertare, delle tipologie di interventi finanziabili, delle modalità di presentazione delle proposte di investimento, nonché di ogni altra previsione funzionale al riparto e alla gestione delle risorse della concertazione), a valere sulle risorse determinate nell'ambito della legge regionale di stabilità 2025.
128. Per le finalità di cui al comma 125 è destinata la spesa di 1.750.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
129. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tricesimo un contributo straordinario pari a 560.000 euro a copertura del primo lotto dell'intervento relativo ai lavori di ristrutturazione e adeguamento antisismico della Scuola primaria di Tricesimo.
130. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 129 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di quadro economico, relazione e cronoprogramma dell'intervento, a mezzo di posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica.
132. Per le finalità di cui al comma 129 è destinata la spesa di 560.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
133. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo di 200.000 euro per l'intervento denominato "Riqualificazione energetica della sede comunale", concesso al comune di Carlino con decreto n. 30387/GRFVG del 15 dicembre 2022, per l'intervento denominato "Riqualificazione energetica della scuola primaria Giosuè Carducci di Carlino".
134. Per le finalità di cui al comma 133 la domanda di devoluzione, corredata di quadro economico, relazione e cronoprogramma del diverso intervento, deve essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica. Con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa i termini di esecuzione e di rendicontazione del contributo.
135. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 1.500.000 euro al Comune di Castions di Strada per l'acquisizione e la ristrutturazione della copertura della scuola d'infanzia sita nel capoluogo comunale.
136. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di quadro economico, relazione e cronoprogramma dell'intervento, a mezzo di posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo si applica la
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
137. Per le finalità di cui al comma 135 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
138. In deroga alle disposizioni dell'
articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 2024 a favore dei Comuni per la riqualificazione di immobili, anche da acquisire in proprietà, ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge.
139.
La domanda è presentata a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prima dell'inizio dei lavori di riqualificazione o dell'acquisizione in proprietà. La domanda è corredata dei seguenti documenti:
a) relazione tecnica descrittiva;
b) quadro economico;
c) cronoprogramma;
141. I contributi sono concessi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
142. Per i contributi di cui al comma 138 trova applicazione, per quanto compatibile, il regolamento di esecuzione per il sostegno delle iniziative delle forme innovative di cui all'
articolo 26 della legge regionale 1/2016.
143. Per le finalità di cui al comma 138 è destinata la spesa di 4.300.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
144. In occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni classificati come disastrati nella delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del 20 maggio 1976 n. 0714/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, indicati nella tabella M allegata alla presente legge, contributi straordinari a sostegno di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, riqualificazione e recupero del patrimonio di proprietà comunale, con esclusione degli edifici scolastici.
145. Ogni Comune può presentare una sola domanda per la realizzazione degli interventi di cui al comma 115 bis, nel limite dell'importo indicato nella tabella M calcolato in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 2022.
146. La domanda è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio nei termini fissati con decreto del Direttore del Servizio competente, pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione regionale nella pagina apposita, sul modello ivi reso disponibile, corredata di una relazione illustrativa, del quadro economico dell'opera e del cronoprogramma dei lavori.
148. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione. L'erogazione del contributo può essere disposta in via anticipata, su istanza di parte, in deroga a quanto stabilito dall'
articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
149. Per le finalità di cui al comma 144 è destinata la spesa di 2.950.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 1.800.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
150. Al fine di promuovere la rigenerazione urbana, la sostenibilità ambientale e la qualità di vita sul territorio regionale, l'Amministrazione regionale sostiene azioni atte a supportare la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato esistente.
151. Per le finalità previste dal comma 150 è destinata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
152. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti finalizzati all'adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi di edifici di proprietà comunale in cui siano contemporaneamente attivi gli uffici di biblioteche comunali e delle Comunità istituite ai sensi della
legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).
153. Ogni comune può presentare una sola domanda dell'importo massimo di 250.000 euro.
154. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 152 è presentata al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
155. Per le finalità di cui al comma 152 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
156.
All'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 7 le parole <<
in materia di archivi gestisce, con le modalità previste dalla normativa in materia di beni culturali, e all'interno dell'archivio storico, il fondo denominato terremoto e ricostruzione quale struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti tecnico amministrativi di interesse storico>> sono sostituite dalle seguenti: <<
in materia di gestione degli adempimenti tecnici e amministrativi connessi al completamento della ricostruzione delle zone terremotate provvede alla individuazione e ricognizione della suddetta documentazione giacente presso gli archivi regionali>>;
b)
al comma 7 bis le parole <<
per la gestione dell'archivio storico del terremoto e della ricostruzione, di seguito Comitato>> sono soppresse e le parole <<
in materia di archivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<
in materia di gestione degli adempimenti tecnici e amministrativi connessi al completamento della ricostruzione delle zone terremotate>>;
c)
alla lettera b) del comma 7 quater le parole <<
in materia di archivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<
in materia di gestione degli adempimenti tecnici e amministrativi connessi al completamento della ricostruzione delle zone terremotate>>;
d)
le lettere d bis) e d ter) del comma 7 quater sono soppresse;
e)
al comma 7 quinquies le parole <<
in materia di archivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<
in materia di gestione degli adempimenti tecnici e amministrativi connessi al completamento della ricostruzione delle zone terremotate>>.
157. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle associazioni di promozione sociale "Società Operaie di Mutuo Soccorso ed Istruzione" della regione Friuli Venezia Giulia al fine di sostenere le spese per l'adeguamento normativo, il superamento delle barriere architettoniche e il risanamento di edifici che costituiscono anche sede dell'Associazione.
158. Il contributo di cui al comma 157 è erogato in un'unica soluzione in via anticipata a fronte della presentazione di una domanda corredata di relazione illustrativa, quadro economico dell'opera e di cronoprogramma dei lavori, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale infrastrutture e territorio. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.
159. Per le finalità di cui al comma 157 il contributo massimo concedibile ammonta a 50.000 euro.
160. Per le finalità di cui al comma 157 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
161.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle parrocchie, agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed agli ordini e istituti religiosi cattolici riconosciuti dall'autorità ecclesiastica siti in Friuli Venezia Giulia, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per la costruzione, ristrutturazione, il restauro e il risanamento conservativo, l'ampliamento e la manutenzione straordinaria o per il completamento di edifici e relative pertinenze di proprietà, destinati al culto o al ministero religioso o ad altre attività pastorali e parrocchiali, ivi comprese le strutture scolastiche, ricettive a carattere sociale ubicati sul territorio regionale, necessari a superare o limitare almeno una delle seguenti fattispecie:
a) tutela della pubblica incolumità o salvaguardia del bene oggetto dell'intervento medesimo;
b) adeguamento degli immobili alle normative in materia di sicurezza o di superamento delle barriere architettoniche;
c) eliminazione di materiali nocivi o pericolosi;
d) valorizzazione culturale, sociale, storico o ambientale del bene oggetto dell'intervento.
162. In via straordinaria ed eccezionale, al fine di favorire e arricchire l'offerta ricettiva nell'ambito dell'evento "GO!2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025" e limitatamente alle annualità di bilancio 2024 e 2025, l'Amministrazione regionale, nella deliberazione di individuazione dei criteri di cui al comma 163, è autorizzata altresì ad attribuire una specifica premialità agli interventi da realizzarsi a cura di enti ecclesiastici, diversi dalle parrocchie, proprietari di strutture ricettive a carattere sociale che necessitino di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture ricettive stesse.
163. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dei lavori da realizzare con quadro economico e preventivo sommario della spesa, devono essere presentate esclusivamente per il tramite delle Diocesi competenti per territorio. Le Diocesi inoltrano alla Direzione centrale infrastrutture e territorio tutte le domande con le relative motivazioni secondo l'ordine di priorità dalle stesse evidenziato, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it. Per la valutazione delle domande è costituita una commissione valutativa nominata con decreto del Direttore generale della Regione, che ne assume il ruolo di Presidente. Il decreto individua i componenti religiosi e i direttori dell’amministrazione regionale, o loro delegati, ritenuti all’uopo competenti. In caso di parità nelle decisioni prevale il voto del Direttore generale. La graduatoria delle domande e la quantificazione del contributo è proposta dalla commissione valutativa, sulla base dei criteri e delle modalità individuati con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Direttore della Direzione centrale infrastrutture e territorio d'intesa con il Direttore generale, ed è approvata con decreto del Direttore generale.
164. Il decreto del Direttore generale della Regione che approva la graduatoria individua gli interventi ammissibili, in ordine di priorità, con l'indicazione della spesa ammissibile e dell'ammontare del contributo assegnato a ciascun intervento finanziato. Il contributo di cui al presente comma non è cumulabile con analoghi contributi pubblici erogati per le medesime finalità. La graduatoria delle domande ammissibili è soggetta a scorrimento in presenza di ulteriori risorse disponibili. Il procedimento contributivo di cui ai commi 161 e 162, limitatamente alle fasi della formale assunzione dell'atto di concessione successivo all'approvazione della graduatoria delle istanze di contributo e della gestione delle fasi a esso conseguenti, è in capo agli Enti di decentramento regionale competenti per territorio. L'Ente di decentramento regionale dispone la concessione sulla base della documentazione di cui al comma 163 richiesta in fase di domanda e del cronoprogramma dei lavori da eseguire. Qualora l'importo del contributo assegnato sia inferiore alla spesa ammissibile, il beneficiario è autorizzato a ridefinire l'intervento, con la previsione anche di un singolo lotto, purché funzionale. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in unica soluzione, in via anticipata, in deroga a quanto previsto dalla
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), senza obbligo di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa, e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
166. Per le finalità di cui ai commi 161 e 162 è destinata la spesa di 5.250.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
167.
All'
articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), il comma 32 è sostituito dal seguente:
<<32. Al fine di recuperare gli immobili di edilizia pubblica e le aree pertinenziali di proprietà dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Azienda stessa per interventi manutentivi sugli immobili degradati, nonché per la realizzazione di stalli per i veicoli e il recupero o la riqualificazione di aree pertinenziali.>>.
168. Per le finalità di cui al comma 167 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
169. L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere le politiche di riqualificazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente sottoutilizzato di cui all'
articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), e all'
articolo 9, commi da 26 a 34, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016), nelle more della revisione del regolamento attuativo, è autorizzata ad attivare modalità straordinarie che consentano di assicurare un'immediata risposta alle esigenze di intervento nel territorio regionale attraverso la concessione di contributi.
170. In deroga a quanto stabilito dai
commi 29, 29 bis, 30 e 31 dell'articolo 9 della legge regionale 15/2014, la concessione dei contributi è disposta attraverso il procedimento valutativo a sportello di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a seguito di emissione di un bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, che preveda interventi solo su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee A e B0, nonché per le B1 con il limite di edificabilità, per queste ultime, di un metro cubo su metro quadrato, nel quale sono indicate le condizioni di accesso, l'ammontare del contributo concedibile, le condizioni e modalità per la presentazione delle domande, nonché per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai
commi 26 e 27 dell'articolo 9 della legge regionale 15/2014.
171. Possono accedere al contributo di cui al comma 169 i soggetti privati diversi dalle persone fisiche, che siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento sugli immobili individuati al comma 170, in regime "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
172. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio che provvede alla concessione ed erogazione del contributo anche in deroga alle disposizioni contenute nel
capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
173. L'erogazione dei contributi di cui al comma 169 è disposta anche in via anticipata, in deroga a quanto stabilito all'
articolo 60 della legge regionale 14/2002, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni. La spesa sostenuta per la fideiussione bancaria o assicurativa è ammessa a rendiconto nei limiti dell'importo massimo di 5.000 euro.
174. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di cui al comma 172.
175. Per le finalità di cui al comma 169 è destinata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
176. Al fine di fronteggiare la diffusione del fenomeno della morosità, determinato dall'incremento dei costi dei servizi, delle spese e delle utenze condominiali, nonché di quelle relative alle utenze, e preservare, al tempo stesso, l'equilibrio del bilancio delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater) e del loro patrimonio, per l'anno 2024 l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse finanziarie alle Ater per compensare le minori entrate nelle mensilità non pagate dall'1 luglio 2023 al 30 giugno 2024 da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata che risultano nelle condizioni di cui al comma 177.
177.
Il trasferimento di cui al comma 176 è destinato a compensare le posizioni debitorie degli assegnatari che:
a) risultano morosi nel periodo di cui al comma 176;
b) hanno pagato nel periodo di cui al comma 176 almeno sei mensilità del canone di locazione dell'alloggio di cui sono assegnatari;
c) in sede di censimento 2023 erano in possesso di un ISEE non superiore a 15.000 euro, ovvero entro il 30 giugno 2024 hanno presentato alle Ater un ISEE ordinario o corrente 2024 non superiore a 15.000 euro.
178. La Giunta regionale ripartisce tra le Ater delle risorse sulla base di una proposta presentata dalle Ater stesse, adottata in sede di Conferenza del sistema regionale delle Ater di cui all'
articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica).
179. Le Ater operano la compensazione di cui al comma 176 in misura proporzionale all'importo dovuto da ogni assegnatario che si trovi nelle condizioni di cui al comma 177, in rapporto ai fondi ricevuti e comunque per un importo non superiore a 6.000 euro ciascuno.
180. Per le finalità di cui al comma 176 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
181. Al fine di ridurre l'indebitamento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'estinzione del debito residuo agli enti del terzo settore o alle parrocchie che hanno sottoscritto dei contratti di mutuo o altre forme di finanziamento finalizzate alla realizzazione di strutture di ricovero/rifugio o colonie alpine nei Comuni in area montana del Friuli Venezia Giulia utilizzabili per campi scuola, attività ricreative o parrocchiali.
182.
Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 181 sono presentate, su modello predisposto, alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio dall'1 settembre all'1 ottobre 2024 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it, corredate:
a) di una relazione descrittiva della struttura e dei lavori per la quale si chiede il contributo;
b) del quadro economico di spesa sostenuto e di eventuali contributi pubblici concessi per la realizzazione dei lavori oggetto del finanziamento;
c) della copia del contratto di finanziamento;
d) del piano di ammortamento del finanziamento in essere al 31 agosto 2024 con debito residuo in linea capitale;
e) della dichiarazione da parte del richiedente che il finanziamento in essere è riferito a interventi di realizzazione dì strutture di ricovero/rifugio o colonie alpine nei Comuni in area montana del Friuli Venezia Giulia da parte del soggetto richiedente il contributo.
183. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, con la procedura a sportello di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). In presenza di risorse il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta. In assenza di risorse le domande non sodisfatte sono archiviate d'ufficio al 31 dicembre 2025.
184. I contributi sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile e comunque entro l'importo massimo di 50.000 euro e sono cumulabili con altre forme di finanziamento regionale o di altre istituzioni pubbliche nel limite della spesa sostenuta. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di rendicontazione del contributo, che è erogato in via anticipata e in unica soluzione, su richiesta del beneficiario, in deroga all’
articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
185. Per le finalità di cui al comma 181 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio degli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
186. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a privati cittadini ed enti locali per i costi sostenuti a seguito dell'obbligo imposto dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia di effettuare scavi archeologici propedeutici o conseguenti a cantieri edili o di opere pubbliche.
187. Il contributo di cui al comma 186 è concesso nella misura massima di 10.000 euro per campagna di scavi. Sono ammessi a contributo anche i costi già sostenuti nell'anno corrente.
188. I contributi sono concessi con procedimento a sportello, ai sensi dell'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dell'intervento, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
189. Per l'ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 186, in seguito a un bando da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi e le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente corredata del preventivo di spesa.
190. Per le finalità di cui al comma 186 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
191. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle sezioni regionali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia per la manutenzione straordinaria delle sedi dei gruppi di competenza. Le sedi devono essere in locali di proprietà delle sezioni regionali o dei gruppi di competenza oppure in affidamento da parte delle amministrazioni comunali con convenzione.
192. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 191 è presentata al Servizio competente in materia di edilizia sul modello predisposto, a partire dall'1 settembre all'1 ottobre corredata di una relazione illustrativa delle iniziative e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo. Quest'ultimo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. I contributi sono concessi per un importo pari allo stanziamento totale a disposizione suddiviso tra i beneficiari in modo proporzionale al contributo richiesto entro i termini.
193. Ai sensi dell'
articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili, conservando la disponibilità dell'immobile oggetto di intervento per la durata di un anno dalla data della domanda.
194. Al fine di garantire il rispetto del vincolo riguardo ai beni oggetto di incentivi, tali beni per un anno devono conservare la destinazione per la quale il finanziamento è stato erogato.
195. Per le finalità di cui al comma 191 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
196. Al fine di sostenere gli interventi di manutenzione ordinaria da eseguirsi in amministrazione diretta, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in favore dei Comuni aventi popolazione inferiore ai 10.000 abitanti per l'acquisto di macchinari, strumenti e attrezzature.
197. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge con cui vengono stanziate le risorse, ciascun Comune presenta domanda di contributo alla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici con l'indicazione di macchinari, strumenti e attrezzature da acquistare e allega il preventivo di spesa. La domanda deve essere presentata a mezzo posta elettronica certificata. Resta a carico del Comune la spesa per personale, dispositivi di protezione individuale (DPI) e vestiario per l'utilizzo delle suddette attrezzature. È ammessa la presentazione di una domanda per ciascun Comune.
198. Ai fini dell'ammissione a finanziamento, l'importo di spesa ammissibile per ciascuna domanda non può essere inferiore a 15.000 euro. Il contributo è determinato in misura pari all'80 percento della spesa ammessa, fino a un massimo di 50.000 euro.
199. I contributi sono concessi con procedura a sportello entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di lavori pubblici, con il quale sono fissati anche i termini per la rendicontazione della spesa.
200. Per le finalità di cui al comma 196 è destinata la spesa di 2.200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
201. Al fine di dotare gli uffici comunali di aree dedicate alla cura dei neonati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione un contributo fino al 100 per cento della spesa ammissibile, a copertura dei costi di ristrutturazione, realizzazione, adeguamento e allestimento di locali da adibire all'allattamento e all'igiene dei neonati.
202. I contributi di cui al comma 201 sono concessi con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
203. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 201, in seguito a un bando, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi, i loro limiti minimi e massimi e le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente, corredata di un preventivo di spesa.
204. Per le finalità di cui al comma 201 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
205. Al fine di incentivare la rigenerazione urbana delle periferie e promuovere l'inclusione sociale, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni capoluogo delle ex province della regione contributi fino al 100 per cento della spesa finalizzati alla progettazione di interventi per la rigenerazione delle aree situate al di fuori della perimetrazione del centro storico, attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, nonché del verde pubblico.
206. La domanda è presentata da parte dei Comuni di cui al comma 205 alla Direzione centrale infrastrutture e territorio corredata di una relazione descrittiva degli interventi, nonché del preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie. Nel caso di richieste eccedenti le disponibilità di bilancio il riparto viene definito per il 50 per cento in rapporto agli abitanti residenti dei Comuni beneficiari e al 50 per cento proporzionalmente alle previsioni di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
207. Per le finalità di cui al comma 205 è destinata la spesa di 5.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
208. L'Amministrazione regionale, al fine di migliorare la fruizione, l'accesso e la sicurezza degli utenti, è autorizzata a concedere alla Comunità di montagna del Natisone e Torre, un contributo straordinario di 450.000 euro per l'anno 2024 destinato a opere di manutenzione straordinaria nella struttura dell'osservatorio astronomico sito sul monte Matajur.
209. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 208 è presentata al Servizio competente in materia di infrastrutture entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata del relativo programma di spesa.
210. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
211. Per le finalità di cui al comma 208 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
212.
Il
comma 2 bis dell'articolo 45 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), è sostituito dal seguente:
<<2 bis. La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 è ridotta:a) del 90 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 765/1967;
b) dell'80 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli);
c) del 60 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica);
d) del 40 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;
e) del 30 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).>>.
213. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni proprietari dei prefabbricati acquisiti post terremoto del 1976, a seguito della dismissione degli stessi, contributi fino al limite massimo di 15.000 euro a prefabbricato, finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di destinarli direttamente a uso ricreativo o all'eventuale demolizione.
214. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 213 è presentata a partire dalle ore 9.00 dell'1 settembre ed entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su apposito modello, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.
215. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 213, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. L'Amministrazione regionale è autorizzata nei limiti delle risorse rese disponibili a finanziare le domande non soddisfatte.
216. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in un'unica soluzione e in via anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
217. Per le finalità di cui al comma 213 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
218. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni ai Comuni, per il tramite del Fondo regionale per la Protezione civile di cui alla
legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), in attuazione del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito con modificazioni dalla
legge 9 ottobre 2023, n. 136, per gli interventi di ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi atmosferici avversi del luglio 2023.
219. L'anticipazione di cui al comma 218 è concessa ai singoli Comuni, previa presentazione della domanda alla Protezione civile regionale, secondo modalità disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, avuto riguardo a quanto verrà disposto con i decreti interministeriali di cui al
decreto-legge 104/2023.
220. L'anticipazione di cui al comma 218 è rimborsata da ciascun Comune alla Protezione civile regionale al massimo entro l'anno 2029, secondo modalità disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, avuto riguardo a quanto verrà disposto con i decreti interministeriali di cui al
decreto-legge 104/2023. Il Fondo regionale per la Protezione civile è tenuto a riversare al bilancio regionale l'importo di cui al comma 221 entro la successiva annualità.
221. Per le finalità di cui al comma 218 è destinata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.
222. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 220, previste in 35 milioni di euro per l'anno 2030, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
224. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un progetto per sensibilizzare la popolazione e, in particolare, la componente giovanile, sui pericoli derivanti dalla frequentazione degli ambienti naturali presso i corsi d'acqua, l'ambiente montano e boschivo per la prevenzione degli incidenti e degli incendi boschivi in Friuli Venezia Giulia, attraverso lo sviluppo di un Edugame liberamente fruibile da ogni cittadino attraverso piattaforme digitali per personal computer e ogni tipo di device personale, nonché strumenti multimediali in contesti scolastici e di eventi pubblici.
225. La realizzazione del progetto è affidata alla Protezione civile regionale con oneri a carico del Fondo regionale di Protezione civile di cui all'
articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).
226. Per le finalità di cui al comma 224 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 228.
227.
Al
comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 2022, n. 6 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini), le parole <<
da celebrare il 20 maggio di ogni anno o la prima domenica successiva>> sono sostituite dalle seguenti: <<
da celebrare il 20 maggio di ogni anno o in una giornata della settimana che precede o segue tale data>>.
228. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella E.
Note:
1Parole aggiunte al comma 161 da art. 5, comma 3, lettera a), L. R. 8/2024
2Parole aggiunte al comma 162 da art. 5, comma 3, lettera b), L. R. 8/2024
3Parole sostituite al comma 162 da art. 5, comma 3, lettera b), L. R. 8/2024
4Parole sostituite al comma 163 da art. 5, comma 3, lettera c), L. R. 8/2024
5Parole soppresse al comma 163 da art. 5, comma 3, lettera c), L. R. 8/2024
6Comma 164 sostituito da art. 5, comma 3, lettera d), L. R. 8/2024
7Comma 165 abrogato da art. 5, comma 3, lettera e), L. R. 8/2024
8Parole sostituite al comma 171 da art. 5, comma 5, L. R. 8/2024
9Parole aggiunte al comma 184 da art. 5, comma 7, L. R. 8/2024
10Parole soppresse al comma 184 da art. 5, comma 7, L. R. 8/2024
11Parole aggiunte al comma 103 da art. 5, comma 22, lettera a), L. R. 8/2024
12Parole aggiunte al comma 103 da art. 5, comma 22, lettera b), L. R. 8/2024
13Parole aggiunte al comma 103 da art. 5, comma 22, lettera c), L. R. 8/2024
14Comma 176 sostituito da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 8/2024
15Comma 177 sostituito da art. 5, comma 24, lettera b), L. R. 8/2024
16Comma 179 sostituito da art. 5, comma 24, lettera c), L. R. 8/2024