LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 9

Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/03/2023
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
240.02 - Emigrazione - Immigrazione
350.02 - Attività culturali

Capo II
 Interventi
Art. 2
 (Prevenzione e contrasto della radicalizzazione)
1. La Regione promuove l'attivazione di misure per la prevenzione e il contrasto della radicalizzazione violenta e di ogni forma di estremismo e fondamentalismo in ambito culturale e religioso.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle istituzioni scolastiche, alle Università, agli enti del Terzo Settore di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106), e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro con esperienza nel settore di riferimento, per interventi di formazione e sensibilizzazione del territorio e per progetti specifici di formazione per operatori.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione partecipa a forme di coordinamento di attività, nel rispetto delle rispettive competenze, con le autorità dello Stato, con istituzioni scolastiche e religiose e con gli enti locali, al fine di potenziare lo scambio di informazioni tra attori che operano nei diversi settori della società e dare attuazione ad attività di prevenzione.
Art. 3
 (Interventi in ambito lavorativo)
1. La Regione garantisce alle persone straniere immigrate regolarmente soggiornanti in Italia pari opportunità rispetto ai cittadini italiani nell'orientamento professionale, nell'inserimento lavorativo e nel sostegno di attività autonome.
2. Allo scopo di favorire l'inserimento lavorativo delle persone straniere immigrate regolarmente soggiornanti in Italia, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della disciplina statale in materia:
a) assicura alle persone straniere l'accesso ai servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro e ai percorsi di politica attiva del lavoro offerti dai Centri per l'impiego;
b) garantisce, nell'ambito dell'attività d'ufficio, l'attivazione di servizi di mediazione linguistica e interculturale rivolti alle persone straniere presso i Centri per l'impiego.
3. La Regione provvede al rilascio dei nulla osta al lavoro e delle autorizzazioni previste dagli articoli 22, 23, 24, 27, 27 ter, 27 quater, 27 quinquies e 27 sexies del decreto legislativo 286/1998 .
4. La Regione provvede all'approvazione dei progetti formativi relativi all'attivazione di tirocini funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale a favore di cittadini non appartenenti all'Unione europea in trasferimento temporaneo o distacco ai sensi dell' articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 286/1998 , con le modalità previste dal regolamento di cui all' articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
5. La Regione si attiva per prevenire e contrastare ogni forma di distorsione del mercato del lavoro, con particolare riferimento al lavoro irregolare, lavoro sommerso, caporalato, sfruttamento lavorativo, promuovendo, in tutti i settori economici, la cultura della legalità e della sicurezza e assicurando interventi per favorire l'integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, in conformità alla normativa statale.
Art. 4
 (Parità dei diritti fra donne e uomini)
1. La Regione si attiva per garantire, all'interno delle comunità straniere, la parità dei diritti fra donne e uomini, per prevenire la violenza contro la donna, la sua discriminazione ed emarginazione pubblica e privata, per tutelarne la salute e sostenere la sua integrazione nella società civile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti pubblici, alle istituzioni scolastiche e formative, agli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro che abbiano tra gli scopi statutari il contrasto alla violenza contro le donne, per sostenere progetti finalizzati a favorire:
a) la cultura del rispetto della donna e la parità dei diritti, l'autonomia della donna migrante dal punto di vista economico, sociale, linguistico e occupazionale;
b) la prevenzione della violenza contro la donna migrante;
c) l'approccio di genere nei servizi sanitari e la diffusione della cultura della salute tra le persone straniere immigrate;
d) il dialogo fra scuole e famiglie straniere, come strumento di inclusione;
e) la prevenzione, il contrasto e la repressione delle pratiche di mutilazione genitale femminile, nonché l'assistenza e la riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche.
(1)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 22, lettera a), L. R. 13/2023
Art. 5
 (Valorizzazione del pluralismo culturale, linguistico e storico)
1. Nell'ottica di sviluppare relazioni positive e di partecipazione alla vita pubblica, la Regione riconosce e valorizza le comunità straniere storiche presenti in Friuli Venezia Giulia quali componenti della comunità regionale ed espressione di multiculturalismo.
2. Ai fini della presente legge, per comunità straniere storiche s'intendono le comunità straniere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono presenti in regione da almeno venti anni dalla data di costituzione.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni che rappresentano le comunità di cui al comma 2, nonché agli enti del Terzo Settore di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro con esperienza nel settore di riferimento, per sostenere:
a) attività di ricerca e studio relativa alla comunità stessa, con particolare riferimento alla storia e alle modalità di integrazione;
b) attività per il mantenimento dei legami con i paesi di origine, anche in una prospettiva di rientro e reinserimento delle persone straniere nei paesi di origine;
c) attività di valorizzazione della memoria storica e della lingua di origine;
d) attività di supporto alle comunità straniere presenti in Friuli Venezia Giulia, con fini informativi e formativi.
Art. 6
 (Istruzione e formazione)
1. La Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate al superamento delle difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri e a contrastare l'abbandono degli studi e la dispersione scolastica.
2. Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle istituzioni scolastiche e agli enti locali, in forma singola o associata, per la realizzazione di interventi concernenti:
a) la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana;
b) la conoscenza della Costituzione, dell'ordinamento italiano e delle sue istituzioni nazionali e regionali;
c) l'attività di mediazione linguistica e culturale;
d) la partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei minori, il dialogo con le famiglie;
e) la formazione, l'educazione interculturale e la conoscenza del fenomeno migratorio, da parte dei dirigenti, dei docenti e del personale non docente;
f)   ( ABROGATA )
g) l'introduzione e la conoscenza delle lingue e delle culture di origine delle persone straniere immigrate;
h) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale;
i) progetti finalizzati al superamento delle difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri e per contrastare la dispersione scolastica.
(1)
3. L'Amministrazione regionale promuove iniziative ed è autorizzata a concedere contributi alle istituzioni scolastiche, agli enti del Terzo Settore di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro, per interventi rivolti alle persone straniere immigrate adulte, per favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana.
Note:
1Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 9, comma 22, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 7
 (Tutela dei minori stranieri non accompagnati)
1. In armonia con la legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), e in attuazione dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Regione tutela il diritto all'accoglienza, alla salute, all'integrazione dei minori stranieri non accompagnati e supporta i Comuni e gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni che assicurano servizi di assistenza, accoglienza e integrazione ai sensi dell' articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale).
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale:
a) supporta i Comuni che accolgono i minori stranieri non accompagnati loro affidati presso strutture che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori, autorizzate e accreditate ai sensi degli articoli 31 e 33 della legge regionale 6/2006 , in grado di rispondere ai bisogni assistenziali ed educativi dei minori stranieri non accompagnati;
b) promuove presso i Comuni l'istituto dell'affidamento familiare, di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore alla famiglia);
c) organizza un qualificato sistema di servizi, anche attraverso l'impiego di fondi europei, con particolare riferimento all'istruzione, all'apprendimento della lingua italiana, alla formazione professionale, al lavoro, alle attività di socializzazione, al fine di favorire la progressiva integrazione sociale e socioculturale, la responsabilizzazione e l'autonomia del minore straniero non accompagnato e di prevenirne il rischio di emarginazione e radicalizzazione;
d) partecipa alla strategia nazionale per l'emersione e il contrasto del fenomeno della tratta dei minori stranieri non accompagnati, in accordo con gli enti pubblici e gli enti del Terzo Settore competenti in materia;
e) promuove presso le strutture di cui alla lettera a), iniziative finalizzate a pervenire a modalità di accoglienza omogenee sul territorio regionale, in particolare per quanto riguarda l'adozione del progetto educativo individualizzato (PEI), il modello operativo, le attività di integrazione;
f) promuove la qualificazione del personale operante con i minori stranieri non accompagnati, tramite attività formativa e di aggiornamento, al fine di garantire la costante presenza di adeguati livelli di professionalità;
g) sostiene l'attività del Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza nella promozione dell'attività dei tutori volontari previsti dall' articolo 11 della legge 47/2017 ;
h) attua il monitoraggio quantitativo e qualitativo dei flussi dei minori stranieri non accompagnati, nonché il monitoraggio della capienza e del funzionamento delle strutture di cui alla lettera a), al fine di rilevare il fabbisogno e la capacità di risposta del sistema e intervenire dove necessario.
(1)
3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 2, la Giunta regionale con deliberazione individua annualmente le priorità da perseguire.
4. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai Comuni in forma singola e associata e agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni le spese che restano a carico degli stessi per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio, al netto dei contributi richiesti al Ministero dell'Interno per il tramite delle Prefetture.
5. Con deliberazione la Giunta regionale stabilisce annualmente i valori massimi onnicomprensivi delle rette di accoglimento, ammessi al rimborso di cui al comma 4.
6. Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi scolastici, formativi e di integrazione sociale avviati durante la minore età, l'Amministrazione regionale estende gli interventi previsti al presente articolo anche successivamente al raggiungimento della maggiore età, esclusivamente per coloro i quali il competente Tribunale dei minorenni abbia disposto con decreto motivato l'affidamento ai servizi sociali, ai sensi dell' articolo 13 della legge 47/2017 .
Note:
1Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 9, comma 22, lettera c), L. R. 13/2023
Art. 8
 (Promozione di azioni volte a favorire le attività di controllo)
1. La Regione, nell'ambito delle finalità generali di cui all'articolo 1, collabora con le autorità competenti, nel rispetto delle rispettive competenze, per fornire supporto e sostegno alla gestione del fenomeno migratorio con una prospettiva orientata alla promozione della sicurezza integrata del territorio.
2. Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali in forma singola o associata, a copertura degli oneri derivanti da verifiche sulla regolarità degli adempimenti amministrativi riferiti alla presenza di popolazione straniera, nell'ambito di intese con le Prefetture.
3. Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali in forma singola o associata per progetti di rilievo caratterizzati da interventi di tipo urbanistico, sociale e culturale, anche di carattere sperimentale, individuati nell'ambito di intese con le Prefetture. Detti interventi prevedono una o più delle seguenti iniziative:
a) riutilizzo degli spazi pubblici e interventi di rigenerazione urbana in aree a rischio degrado, in un'ottica di migliore convivenza e coinvolgimento della cittadinanza locale e straniera;
b) studi e progettazioni di carattere sperimentale per gli interventi di cui alla lettera a).
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali in forma singola o associata, agli enti del Terzo Settore di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 , e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro con esperienza nel settore di riferimento, per la realizzazione di progetti che prevedono una o più delle seguenti iniziative:
a) mediazione sociale abitativa per favorire la risoluzione di conflitti e la buona convivenza nelle aree ad alta densità abitativa di popolazione straniera;
b) interventi di integrazione socio - educativa, indirizzati ai giovani anche di origine straniera, per contrastare il fenomeno della devianza minorile e delle aggregazioni giovanili violente;
c) interventi di cura e pulizia dei territori interessati dal passaggio dei migranti in transito lungo il confine, provenienti dalla rotta balcanica, con l'obiettivo generale della salvaguardia degli habitat.
Art. 9
 (Collaborazione nel contrasto dell'immigrazione irregolare)
1. La Regione sostiene le iniziative degli enti locali finalizzate, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con le Prefetture, a prevenire e fronteggiare situazioni straordinarie di rischio che possano derivare dalla presenza di flussi di migranti anche irregolari.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali, in forma singola o associata, per:
a) acquisire attrezzature e strumentazioni da concedere in uso alle Forze di polizia dello Stato finalizzate ad agevolare le attività di controllo sulla regolarità dei flussi e transiti di persone immigrate e per il contrasto delle organizzazioni dedite a favorire l'immigrazione illegale;
b) riqualificazione e manutenzione straordinaria di immobili utili ad allestire uffici ed ospitare personale delle Forze di polizia.
Art. 10
 (Rientro e reinserimento nei Paesi di origine)
1. La Regione partecipa ai programmi statali ed europei per realizzare iniziative che favoriscano il volontario rientro dei migranti nei Paesi d'origine.
2. Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale promuove l'informazione delle iniziative di cui al comma 1 presso le comunità straniere locali ed è autorizzata a concedere contributi agli enti locali, in forma singola o associata, agli enti del Terzo Settore di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro, con esperienza nel settore di riferimento, alle organizzazioni internazionali non governative, per progetti che prevedono una o più delle seguenti iniziative:
a) attività di informazione, orientamento e promozione dell'opportunità del rientro volontario assistito, rivolte alle persone migranti potenzialmente beneficiarie e agli operatori di settore;
b) attività di istruzione e formazione, tramite laboratori di apprendimento volti ad assicurare che i migranti acquisiscano competenze utili a rispondere alle necessità del mercato del lavoro locale e al ritorno nei paesi d'origine;
c) attività di accompagnamento e assistenza, che prevedono ritorni in patria attraverso progetti individuali di reinserimento sociale ed economico;
d) supporto per rimpatrio di persone straniere immigrate colpite da provvedimenti di espulsione, in accordo con le autorità procedenti.
Art. 11
 (Interventi contro tratta, grave sfruttamento, violenza e riduzione in schiavitù)
1. La Regione riconosce il diritto delle persone di sottrarsi alla condizione di tratta, assoggettamento, coercizione, sfruttamento o riduzione in schiavitù, in conformità con quanto previsto dalla Costituzione, dalle norme statali e dalle convenzioni internazionali ed europee.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 18 del decreto legislativo 286/1998 , dall' articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone), dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI), dall' articolo 17 del decreto legislativo 142/2015 , nonché nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta del 16 maggio 2005 e dalla direttiva 2011/36/UE , l'Amministrazione regionale sostiene gli interventi a tutela delle vittime di tratta e grave sfruttamento, mediante la partecipazione alle iniziative statali che prevedono protezione, assistenza ed integrazione sociale rivolte alle vittime di tratta, di violenza, di sfruttamento o riduzione in schiavitù.
3. Nell'ambito del sistema di presa in carico e protezione delle persone vittime di tratta e grave sfruttamento, l'Amministrazione regionale sostiene:
a) azioni di sensibilizzazione della cittadinanza;
b) forme di coordinamento tra tutti i soggetti che, sul territorio regionale, a diverso titolo operano nel contrasto della tratta e protezione delle vittime;
c) la formazione di tutti i soggetti che potenzialmente entrano in contatto con le vittime di tratta e grave sfruttamento;
d) misure attive di inclusione sociale e lavorativa per le vittime di tratta e grave sfruttamento.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti privati iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all' articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), per attività volte alla creazione e al mantenimento di reti territoriali di:
a) primo contatto per l'emersione di potenziali vittime di tratta o grave sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio, economie illegali e matrimoni forzati;
b) identificazione delle vittime anche presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;
c) protezione immediata e prima assistenza sanitaria, legale, psicologica, accoglienza residenziale o semi-residenziale.