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Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 9

Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/03/2023
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
240.02 - Emigrazione - Immigrazione
350.02 - Attività culturali

Art. 15
 (Tirocini in materia di immigrazione)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi con l'Università degli Studi di Trieste e con l'Università degli Studi di Udine per l'attivazione di tirocini extracurricolari formativi e di orientamento da realizzarsi, previo accordo, presso gli uffici competenti delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo presenti in regione Friuli Venezia Giulia, per sviluppare conoscenze e competenze sotto il profilo amministrativo e giuridico in materia di immigrazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'Università, in qualità di soggetto promotore, di seguito specificate:
a) indennità di partecipazione del tirocinante;
b) oneri assicurativi previsti per legge a carico dell'Università;
c) imposte e tasse connesse alla realizzazione dei tirocini a carico dell'Università.
3. L'accordo di cui al comma 1 definisce i termini e le modalità di concessione e liquidazione del finanziamento a favore delle Università. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di tirocini.
4. Le somme di cui all'articolo 20, comma 12, sono ripartite in misura uguale a favore dei due Atenei.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 22, lettera f), L. R. 13/2023