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Legge regionale 3 marzo 2023, n. 9

Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/03/2023
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
240.02 - Emigrazione - Immigrazione
350.02 - Attività culturali

Art. 14
 (Accesso a fondi europei)
1. La Regione, al fine di contribuire al miglioramento della gestione dei flussi migratori, partecipa alle iniziative attivate a livello statale ed europeo, per rafforzare le misure di cooperazione tra partner destinate ad affrontare l'immigrazione irregolare, migliorare le opportunità nei paesi d'origine e sostenere nel proprio territorio la migrazione legale e controllata, promuovendo l'istituto dei rimpatri.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale partecipa alla realizzazione di programmi che prevedono l'utilizzo di finanziamenti statali ed europei, con particolare riferimento a:
a) Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che persegue l'obiettivo di rafforzare la politica comune di asilo, sostenere la migrazione legale in linea con le esigenze degli Stati membri, promuovere l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi, promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci che contribuiscano a contrastare l'immigrazione illegale;
b)   ( ABROGATA )
c) Fondo Sociale Europeo, per l'attuazione delle azioni di inclusione socio - lavorativa rivolte a persone di Paesi terzi.
(1)
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono realizzati in collaborazione con gli enti pubblici, gli enti del Terzo Settore di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 e con altri enti del privato sociale senza scopo di lucro, con le organizzazioni internazionali non governative, e in generale con i soggetti di volta in volta individuati come beneficiari dai programmi europei di cui al comma 2.
Note:
1Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 9, comma 22, lettera e), L. R. 13/2023