LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 9

Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  07/03/2023
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
240.02 - Emigrazione - Immigrazione
350.02 - Attività culturali

Capo IV
 Disposizioni finali
Art. 16
 (Regolamento regionale)
1. Con regolamento regionale, in relazione agli interventi contributivi di cui ai capi II e III, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione delle istanze e dei rendiconti, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, le tipologie di spese ammissibili, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché le modalità per le attività di verifica e controllo. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini dei procedimenti.
Art. 17
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge in relazione alle finalità indicate nell'articolo 1.
2. A tal fine la Giunta regionale, per la prima volta entro l'anno 2025 e successivamente con cadenza triennale, anche sulla base dell'attività svolta dall'Osservatorio regionale dell'immigrazione di cui all'articolo 13, presenta al Consiglio regionale una relazione in cui sono descritti i risultati dei monitoraggi delle azioni di cui agli articoli da 2 a 12 della presente legge.
3. La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica, unitamente ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.
Art. 18
 (Disposizioni transitorie)
1. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
Art. 19
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate);
c) il comma 86 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019);
d) il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);
e) il comma 22 dell'articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020);
f) l' articolo 45 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale);
g) l' articolo 31 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale));
h) i commi 7 e 8 dell' articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024).
Art. 20
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi 4 e 6, è autorizzata la spesa complessiva di 17.572.779,73 euro, suddivisa in ragione di 9.572.779,73 euro per l'anno 2023 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
6. Per le finalità di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, è autorizzata la spesa complessiva di 3.050.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2023 e 1.475.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
7. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
8. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
9. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
10. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
11. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
12. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
14. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui comma 12, si provvede mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
16. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
17. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 16, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell' articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
Art. 21
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.