LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 9

Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/03/2023
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
240.02 - Emigrazione - Immigrazione
350.02 - Attività culturali

Art. 6
 (Istruzione e formazione)
1. La Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate al superamento delle difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri e a contrastare l'abbandono degli studi e la dispersione scolastica.
2. Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle istituzioni scolastiche e agli enti locali, in forma singola o associata, per la realizzazione di interventi concernenti:
a) la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana;
b) la conoscenza della Costituzione, dell'ordinamento italiano e delle sue istituzioni nazionali e regionali;
c) l'attività di mediazione linguistica e culturale;
d) la partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei minori, il dialogo con le famiglie;
e) la formazione, l'educazione interculturale e la conoscenza del fenomeno migratorio, da parte dei dirigenti, dei docenti e del personale non docente;
f)   ( ABROGATA )
g) l'introduzione e la conoscenza delle lingue e delle culture di origine delle persone straniere immigrate;
h) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale;
i) progetti finalizzati al superamento delle difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri e per contrastare la dispersione scolastica.
(1)
3. L'Amministrazione regionale promuove iniziative ed è autorizzata a concedere contributi alle istituzioni scolastiche, agli enti del Terzo Settore di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro, per interventi rivolti alle persone straniere immigrate adulte, per favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana.
Note:
1Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 9, comma 22, lettera b), L. R. 13/2023